Cassazione Civile, Ordinanza n. 15100/2023 del 30/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della giusta indennità di espropriazione per una striscia di terreno facente parte di un più ampio compendio immobiliare di proprietà privata, interessato da esproprio parziale. In primo grado la Corte d'appello aveva riconosciuto un'indennità molto più elevata rispetto a quella inizialmente determinata in sede amministrativa, ritenendo illegittimo il dimezzamento del valore venale e l'ulteriore abbattimento per mancata cessione volontaria. In sede di legittimità, con precedente sentenza rescindente, la Cassazione aveva cassato la decisione perché, nel caso di espropriazione parziale, non poteva farsi riferimento soltanto al valore della porzione ablata né applicarsi la riduzione contestata, dovendosi invece utilizzare il criterio della stima differenziale. Riassunta la causa, la Corte d'appello aveva rideterminato l'indennità applicando quel criterio. La Regione ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c. e dell'art. 5-bis l. n. 359/1992, poi trasfuso nell'art. 37 d.P.R. n. 327/2001, sostenendo che il giudice del rinvio avrebbe erroneamente interpretato il principio di diritto della Cassazione e che, in concreto, la porzione espropriata, per forma e dimensioni, non avrebbe avuto concreta edificabilità, con conseguente illegittimità dell'indennizzo riconosciuto. La società controricorrente ha eccepito inoltre la tardività del ricorso, sostenendo che la notifica della sentenza impugnata fosse completa e idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto fondata l'eccezione di tardività, perché la sentenza impugnata era stata notificata completa di tutte le pagine e la notifica aveva quindi fatto decorrere il termine breve di sessanta giorni; ha inoltre rilevato che il motivo di ricorso era inammissibile perché, sotto la formale deduzione della violazione dell'art. 384 c.p.c., mirava in realtà a contestare la sostanza dell'applicazione del principio di diritto già enunciato nella sentenza rescindente. La Corte ha ribadito che, in caso di cassazione con rinvio, il giudice di rinvio deve uniformarsi non solo alla regola di diritto affermata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, senza poter riaprire questioni coperte dal giudicato implicito. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriori statuizioni sul contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma sostanziale sulla determinazione dell'indennità di espropriazione, poi trasfusa nell'art. 37 d.P.R. n. 327/2001.
norma oggi applicabile per la determinazione dell'indennità delle aree edificabili, richiamata in continuità con la disciplina previgente.
il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e alle relative premesse logico-giuridiche.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
dedotto come parametro del vizio di violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 325, secondo comma, c.p.c.
il termine breve di impugnazione decorre dalla notificazione valida e completa della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
L. n. 2359 del 1865, art. 40
richiamato quale criterio della stima differenziale da applicare nell'espropriazione parziale.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice è vincolato non solo al principio di diritto espresso dalla sentenza rescindente, ma anche agli accertamenti e ai presupposti logico-giuridici che ne costituiscono il necessario fondamento; non può quindi riesaminare questioni coperte da giudicato implicito.
- In caso di espropriazione parziale di un compendio edificabile, l'indennità non può essere calcolata né esclusivamente sul valore della porzione ablata né mediante riduzioni arbitrarie del valore così ottenuto; occorre applicare il criterio della stima differenziale tra valore del bene intero e valore del residuo.
- Quando la parte destinataria della notificazione della sentenza deduce e dimostra l'incompletezza dell'atto ricevuto, incombe sul notificante l'onere di provare che la copia notificata era completa in tutte le sue parti, se vuole avvalersi del termine breve di impugnazione.
- La contestazione del modo in cui il giudice di rinvio ha applicato il principio di diritto può essere inammissibile quando, in realtà, sotto la veste di violazione di legge, si mira a rimettere in discussione la regola già fissata dalla Cassazione e non la sua concreta applicazione.
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