Cassazione Civile, Ordinanza n. 34287/2023 del 07/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (struttura socio-sanitaria)
La controversia
La controversia nasce dall’erogazione, da parte di una fondazione onlus che gestiva case protette per anziani, di prestazioni socio-sanitarie in favore di soggetti assistiti in base a provvedimenti dell’azienda sanitaria provinciale competente. La fondazione chiedeva il pagamento della quota del 50% della retta giornaliera posta a carico del Fondo sociale regionale, sostenendo alternativamente: a) il diritto al saldo del corrispettivo in base ai rapporti convenzionali e alla normativa regionale/statale sul finanziamento delle prestazioni; b) in subordine, l’indebito arricchimento della Regione per avere beneficiato delle prestazioni senza corrispettivo. La Regione aveva resistito sostenendo di non essere parte delle convenzioni stipulate con l’azienda sanitaria e di non essere tenuta al pagamento verso la struttura privata. In appello la Regione aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado, con rigetto della domanda e condanna alla restituzione di quanto già pagato in esecuzione della sentenza di primo grado. In cassazione la fondazione ha dedotto: nullità della sentenza di appello per carenze motivazionali e ultrapetizione; violazione della disciplina che, a suo dire, avrebbe reso la Regione debitrice delle quote a carico del Fondo sociale regionale; erronea interpretazione degli accordi del 4 e 7 maggio 2012, che secondo la ricorrente si riferivano all’intero anno 2012; violazione delle norme sull’indebito arricchimento, sostenendo la sussidiarietà dell’azione verso la Regione; vizi processuali e motivazionali sulla domanda di restituzione delle somme già corrisposte, nonché sulla prova del pagamento e sulla partecipazione dei difensori distrattari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo di ricorso, ritenendo consolidato l’orientamento secondo cui la Regione Calabria, rimasta estranea alle convenzioni stipulate tra la struttura privata e l’ASP, non è obbligata direttamente verso la struttura per le prestazioni socio-sanitarie, e che le disposizioni regionali richiamate operano solo nei rapporti interni di finanziamento. Ha inoltre ritenuto corretta l’esclusione dell’azione di indebito arricchimento, perché esisteva un titolo contrattuale azionabile nei confronti dell’ASP. È stato invece accolto il quarto motivo, perché la Corte d’appello ha interpretato in modo contraddittorio e non conforme all’art. 1362 c.c. gli accordi del 4 e 7 maggio 2012, escludendo la riferibilità delle pattuizioni alle prestazioni del secondo semestre 2012 pur a fronte di clausole che sembravano estendere l’operatività dell’intesa all’intero arco temporale dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012. Il quarto motivo ha determinato l’assorbimento degli ulteriori motivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, per nuovo esame della questione interpretativa e delle conseguenze sul diritto al pagamento.
Norme richiamate
l’azione di arricchimento è esclusa quando il creditore dispone di un titolo contrattuale azionabile verso il soggetto obbligato nel rapporto principale, difettando la sussidiarietà
l’indebito arricchimento non è proponibile se esiste un’azione contrattuale esperibile contro la controparte del rapporto
nell’interpretazione del contratto va privilegiato il senso letterale delle parole e la comune intenzione delle parti; il giudice di merito non può trascurare clausole che sembrano estendere l’efficacia dell’accordo all’intero anno 2012
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’efficacia vincolante degli accordi e la riconducibilità dell’obbligazione alla Regione
invocato nei motivi di ricorso in relazione all’onere probatorio sull’esistenza e sull’estensione dell’obbligo di pagamento e sulla prova delle restituzioni
richiamato per dedurre la nullità della sentenza per asserito vizio di forma e di motivazione
richiamato per lamentare ultrapetizione e asserita pronuncia oltre i limiti del devoluto
richiamato per dedurre difetto di motivazione della sentenza impugnata
indicato come norma del procedimento sommario conclusosi in primo grado
richiamato in relazione alla ritenuta ammissibilità della domanda di restituzione e della documentazione in appello
richiamato in relazione al momento di deduzione e valutazione della domanda in appello
richiamato in relazione alla fase di precisazione delle conclusioni
richiamato nei motivi sul presunto errore processuale in appello
richiamato nei motivi sul presunto errore processuale in appello
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno della doglianza di carenza di motivazione
art. 24 Cost.
richiamato per contestare la decisione sulla restituzione delle somme e il contraddittorio
richiamato per sostenere che l’estinzione del debito pecuniario richiede pagamento con moneta avente corso legale o mezzi equivalenti/tracciabili
richiamato per sostenere la necessità di prova del pagamento con mezzi tracciabili
art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993, conv. in L. n. 423/1993
invocato dalla ricorrente per sostenere che la Regione fosse il soggetto tenuto al pagamento delle rette; la Corte lo ritiene non pertinente al caso, poiché riferito a una diversa ipotesi di delega del pagamento e non idoneo a fondare un obbligo diretto della Regione verso la struttura
art. 17-18 L.R. Calabria n. 22/2007
richiamati per sostenere una legittimazione passiva della Regione rispetto ai debiti pregressi
art. 41, comma 4, L.R. Calabria n. 69/2012
richiamato come norma finanziaria relativa alla copertura di debiti pregressi nel settore socio-sanitario, ritenuta operante solo nei rapporti interni finanziari
art. 9 L.R. Calabria n. 12/2015
richiamato come misura finanziaria sui debiti pregressi, non idonea a creare obbligazioni dirette verso la struttura
art. 16, comma 6, L.R. Calabria n. 44/2016
richiamato come disposizione finanziaria non sufficiente a fondare la responsabilità diretta della Regione
Massime di principio
- Nei rapporti tra strutture socio-sanitarie private e Aziende sanitarie, la Regione non risponde direttamente del corrispettivo verso il creditore solo perché partecipa al finanziamento del sistema: occorre una base normativa o contrattuale che la renda parte del rapporto obbligatorio verso il terzo.
- Le disposizioni regionali che prevedono fondi o coperture di spesa per prestazioni socio-sanitarie operano, di regola, sul piano interno dei rapporti finanziari tra Regione ed enti del servizio sanitario, e non attribuiscono automaticamente un’azione diretta della struttura privata verso la Regione.
- L’azione generale di arricchimento è inammissibile quando il preteso impoverito dispone di un’azione contrattuale verso il soggetto con cui ha concluso la convenzione, perché manca il requisito della sussidiarietà.
- Nell’interpretazione del contratto il giudice deve dare priorità al senso letterale delle clausole e alla comune intenzione dei contraenti; è viziata la lettura che trascuri una pattuizione testualmente riferita a un arco temporale più ampio e ne limiti irragionevolmente l’efficacia.
- In cassazione le censure sull’interpretazione contrattuale sono ammissibili solo se individuano specificamente quale canone ermeneutico sia stato violato o quale elemento testuale sia stato ignorato; non basta contrapporre una diversa lettura del contratto a quella accolta dal giudice di merito.
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