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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34287/2023 del 07/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (struttura socio-sanitaria)

La controversia

La controversia nasce dall’erogazione, da parte di una fondazione onlus che gestiva case protette per anziani, di prestazioni socio-sanitarie in favore di soggetti assistiti in base a provvedimenti dell’azienda sanitaria provinciale competente. La fondazione chiedeva il pagamento della quota del 50% della retta giornaliera posta a carico del Fondo sociale regionale, sostenendo alternativamente: a) il diritto al saldo del corrispettivo in base ai rapporti convenzionali e alla normativa regionale/statale sul finanziamento delle prestazioni; b) in subordine, l’indebito arricchimento della Regione per avere beneficiato delle prestazioni senza corrispettivo. La Regione aveva resistito sostenendo di non essere parte delle convenzioni stipulate con l’azienda sanitaria e di non essere tenuta al pagamento verso la struttura privata. In appello la Regione aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado, con rigetto della domanda e condanna alla restituzione di quanto già pagato in esecuzione della sentenza di primo grado. In cassazione la fondazione ha dedotto: nullità della sentenza di appello per carenze motivazionali e ultrapetizione; violazione della disciplina che, a suo dire, avrebbe reso la Regione debitrice delle quote a carico del Fondo sociale regionale; erronea interpretazione degli accordi del 4 e 7 maggio 2012, che secondo la ricorrente si riferivano all’intero anno 2012; violazione delle norme sull’indebito arricchimento, sostenendo la sussidiarietà dell’azione verso la Regione; vizi processuali e motivazionali sulla domanda di restituzione delle somme già corrisposte, nonché sulla prova del pagamento e sulla partecipazione dei difensori distrattari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo di ricorso, ritenendo consolidato l’orientamento secondo cui la Regione Calabria, rimasta estranea alle convenzioni stipulate tra la struttura privata e l’ASP, non è obbligata direttamente verso la struttura per le prestazioni socio-sanitarie, e che le disposizioni regionali richiamate operano solo nei rapporti interni di finanziamento. Ha inoltre ritenuto corretta l’esclusione dell’azione di indebito arricchimento, perché esisteva un titolo contrattuale azionabile nei confronti dell’ASP. È stato invece accolto il quarto motivo, perché la Corte d’appello ha interpretato in modo contraddittorio e non conforme all’art. 1362 c.c. gli accordi del 4 e 7 maggio 2012, escludendo la riferibilità delle pattuizioni alle prestazioni del secondo semestre 2012 pur a fronte di clausole che sembravano estendere l’operatività dell’intesa all’intero arco temporale dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012. Il quarto motivo ha determinato l’assorbimento degli ulteriori motivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, per nuovo esame della questione interpretativa e delle conseguenze sul diritto al pagamento.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    l’azione di arricchimento è esclusa quando il creditore dispone di un titolo contrattuale azionabile verso il soggetto obbligato nel rapporto principale, difettando la sussidiarietà

  • art. 2042 c.c.

    l’indebito arricchimento non è proponibile se esiste un’azione contrattuale esperibile contro la controparte del rapporto

  • art. 1362 c.c.

    nell’interpretazione del contratto va privilegiato il senso letterale delle parole e la comune intenzione delle parti; il giudice di merito non può trascurare clausole che sembrano estendere l’efficacia dell’accordo all’intero anno 2012

  • art. 1372 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l’efficacia vincolante degli accordi e la riconducibilità dell’obbligazione alla Regione

  • art. 2697 c.c.

    invocato nei motivi di ricorso in relazione all’onere probatorio sull’esistenza e sull’estensione dell’obbligo di pagamento e sulla prova delle restituzioni

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato per dedurre la nullità della sentenza per asserito vizio di forma e di motivazione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per lamentare ultrapetizione e asserita pronuncia oltre i limiti del devoluto

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per dedurre difetto di motivazione della sentenza impugnata

  • art. 702 ter c.p.c.

    indicato come norma del procedimento sommario conclusosi in primo grado

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato in relazione alla ritenuta ammissibilità della domanda di restituzione e della documentazione in appello

  • art. 352 c.p.c.

    richiamato in relazione al momento di deduzione e valutazione della domanda in appello

  • art. 189 c.p.c.

    richiamato in relazione alla fase di precisazione delle conclusioni

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    richiamato nei motivi sul presunto errore processuale in appello

  • art. 294 c.p.c.

    richiamato nei motivi sul presunto errore processuale in appello

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno della doglianza di carenza di motivazione

  • art. 24 Cost.

    richiamato per contestare la decisione sulla restituzione delle somme e il contraddittorio

  • art. 1277 c.c.

    richiamato per sostenere che l’estinzione del debito pecuniario richiede pagamento con moneta avente corso legale o mezzi equivalenti/tracciabili

  • art. 49 d.lgs. n. 231/2007

    richiamato per sostenere la necessità di prova del pagamento con mezzi tracciabili

  • art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993, conv. in L. n. 423/1993

    invocato dalla ricorrente per sostenere che la Regione fosse il soggetto tenuto al pagamento delle rette; la Corte lo ritiene non pertinente al caso, poiché riferito a una diversa ipotesi di delega del pagamento e non idoneo a fondare un obbligo diretto della Regione verso la struttura

  • art. 17-18 L.R. Calabria n. 22/2007

    richiamati per sostenere una legittimazione passiva della Regione rispetto ai debiti pregressi

  • art. 41, comma 4, L.R. Calabria n. 69/2012

    richiamato come norma finanziaria relativa alla copertura di debiti pregressi nel settore socio-sanitario, ritenuta operante solo nei rapporti interni finanziari

  • art. 9 L.R. Calabria n. 12/2015

    richiamato come misura finanziaria sui debiti pregressi, non idonea a creare obbligazioni dirette verso la struttura

  • art. 16, comma 6, L.R. Calabria n. 44/2016

    richiamato come disposizione finanziaria non sufficiente a fondare la responsabilità diretta della Regione

Massime di principio

  • Nei rapporti tra strutture socio-sanitarie private e Aziende sanitarie, la Regione non risponde direttamente del corrispettivo verso il creditore solo perché partecipa al finanziamento del sistema: occorre una base normativa o contrattuale che la renda parte del rapporto obbligatorio verso il terzo.
  • Le disposizioni regionali che prevedono fondi o coperture di spesa per prestazioni socio-sanitarie operano, di regola, sul piano interno dei rapporti finanziari tra Regione ed enti del servizio sanitario, e non attribuiscono automaticamente un’azione diretta della struttura privata verso la Regione.
  • L’azione generale di arricchimento è inammissibile quando il preteso impoverito dispone di un’azione contrattuale verso il soggetto con cui ha concluso la convenzione, perché manca il requisito della sussidiarietà.
  • Nell’interpretazione del contratto il giudice deve dare priorità al senso letterale delle clausole e alla comune intenzione dei contraenti; è viziata la lettura che trascuri una pattuizione testualmente riferita a un arco temporale più ampio e ne limiti irragionevolmente l’efficacia.
  • In cassazione le censure sull’interpretazione contrattuale sono ammissibili solo se individuano specificamente quale canone ermeneutico sia stato violato o quale elemento testuale sia stato ignorato; non basta contrapporre una diversa lettura del contratto a quella accolta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaArricchimento senza causaBuona fede e correttezza

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