Cassazione Civile, Ordinanza n. 21391/2024 del 30/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento emesso per l'anno 2005 con cui l'Ufficio, in ragione dello scostamento dagli studi di settore e di ulteriori elementi indiziari, aveva rettificato ai fini IRES, IRAP e IVA il reddito d'impresa, il valore della produzione netta e il volume d'affari dichiarati. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR aveva riformato la decisione e rigettato l'originario ricorso del contribuente. In cassazione la società ha dedotto, con due motivi, da un lato l'omesso esame di fatti decisivi e la violazione dell'art. 2729 c.c., sostenendo che la CTR non avrebbe considerato documenti e circostanze idonei a escludere la capacità contributiva presunta (risorse finanziarie dei soci, vetustà del brevetto industriale, età avanzata dei soci, assenza di investimenti innovativi e risultati di una consulenza di parte); dall'altro la violazione delle norme sull'accertamento tributario e dell'art. 2729 c.c., censurando la legittimità dell'accertamento perché ritenuto fondato su un disallineamento non rilevante rispetto allo studio di settore. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che la CTR aveva effettivamente esaminato i fatti allegati e li aveva giudicati inidonei a superare la presunzione di maggiori ricavi, e che l'accertamento non era basato solo sullo studio di settore ma su un complesso di ulteriori elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, sicché correttamente era stato qualificato come accertamento analitico-induttivo 'misto'.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della società contribuente. Ha ritenuto che non vi fosse omesso esame di fatti decisivi, poiché la CTR aveva valutato le circostanze dedotte e le aveva reputate irrilevanti; ha inoltre escluso la violazione delle norme invocate, perché l'accertamento fiscale non si fondava esclusivamente sugli studi di settore, ma anche su altri indizi (incongruenza reiterata nel tempo, utili inferiori ai redditi dei dipendenti, sproporzione tra redditi dei soci e spese immobiliari, mancata collaborazione nel contraddittorio). La Corte ha quindi confermato la legittimità del ragionamento presuntivo del giudice di merito e ha condannato la ricorrente alle spese, dando atto altresì dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione della norma è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di sussunzione; non è ammissibile una mera diversa lettura delle circostanze fattuali o una diversa inferenza probabilistica rispetto a quella operata dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge, qui invocato con riferimento all'art. 2729 c.c. e alle norme tributarie sull'accertamento.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È stato invocato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso che il vizio ricorresse, perché i fatti erano stati in realtà esaminati.
art. 62-sexies, comma 3, D.L. n. 331 del 1993
Richiamato quale base normativa dell'accertamento fondato su studi di settore e presunzioni semplici.
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato per l'accertamento analitico-induttivo, consentito quando la contabilità, pur attendibile nel complesso, presenti elementi di inattendibilità da rettificare con presunzioni.
art. 54 D.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato come norma in tema di rettifica IVA nell'ambito dell'accertamento esaminato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in ragione del rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura sulla valutazione delle presunzioni è ammissibile solo se il giudice di merito abbia operato una falsa sussunzione dell'indizio nella norma, e non quando si chieda semplicemente una diversa lettura del materiale probatorio.
- L'accertamento tributario fondato su studi di settore non richiede che il disallineamento tra dichiarato e standard sia, da solo, l'unico elemento decisivo: può essere legittimamente sorretto da una pluralità di indizi ulteriori che rendano inattendibili i ricavi dichiarati.
- Quando l'Ufficio utilizza lo studio di settore come punto di partenza ma sviluppa poi ulteriori riscontri presuntivi prevalenti, l'accertamento va qualificato come analitico-induttivo 'misto' e non come accertamento fondato esclusivamente sullo studio di settore.
- L'omesso esame di un fatto decisivo non sussiste se il fatto risulta comunque considerato dal giudice di merito, anche solo per escluderne la rilevanza probatoria.
- Le presunzioni semplici sono utilizzabili quando gli indizi, valutati nel loro complesso, presentano i caratteri di gravità, precisione e concordanza e consentono di ritenere provata l'esistenza di ricavi non dichiarati.
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