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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14409/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La società contribuente ha impugnato l'avviso di iscrizione ipotecaria su un immobile di sua proprietà, deducendo che le cartelle presupposte non le sarebbero state validamente notificate. In Cassazione ha articolato tre motivi: con i primi due ha denunciato la violazione delle norme sulla notificazione a mezzo PEC degli atti tributari, sostenendo che l'agente della riscossione avrebbe usato indirizzi PEC non inseriti nei pubblici elenchi e quindi non idonei a garantire la certa riferibilità degli atti al mittente; con il terzo ha censurato la ritenuta sanatoria ex art. 156 c.p.c., affermando che un vizio così radicale non sarebbe sanabile perché la notifica sarebbe priva di un requisito essenziale di esistenza. La società ha inoltre allegato, in modo generico, il rischio di malware all'apertura del messaggio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, in continuità con un recente orientamento di legittimità, che la notifica via PEC della cartella esattoriale effettuata dall'agente della riscossione da un indirizzo non inserito nei pubblici registri non è nulla né inesistente se dal testo dell'indirizzo e dagli elementi della busta di trasporto risulti comunque inequivocabilmente la provenienza dall'ente notificante. Ha inoltre affermato che, in tale evenienza, il contribuente deve allegare e dimostrare specifici pregiudizi sostanziali al diritto di difesa derivati dall'uso di quell'indirizzo, pregiudizi che nel caso concreto non sono stati indicati in modo apprezzabile. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    La disposizione è stata letta nel senso che, per la notificazione degli atti della riscossione, è richiesto l'uso obbligatorio del solo indirizzo PEC pubblicato in pubblici registri per il destinatario, non essendo imposto in modo speculare un analogo vincolo al mittente pubblica amministrazione.

  • art. 57-bis d. lgs. 82/2005

    La Corte ha ritenuto non decisiva la sua invocazione per sostenere l'obbligo della pubblica amministrazione di utilizzare esclusivamente indirizzi PEC inseriti in elenchi pubblici, valorizzando invece la disciplina speciale della notifica tributaria.

  • art. 6-ter d. lgs. 82/2005

    È stata richiamata dalla ricorrente come parte del quadro delle regole sugli indirizzi PEC pubblici, ma la Corte ha escluso che tali norme impongano la nullità automatica della notifica se l'indirizzo del mittente non è nei registri.

  • art. 3-bis l. 53/1994

    La Corte ha richiamato la disciplina generale della notificazione telematica, evidenziando che l'obbligo di utilizzare un indirizzo risultante da pubblici elenchi riguarda il notificante e il destinatario secondo la regola generale, ma nel caso della riscossione opera la disciplina speciale dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 per il profilo del destinatario.

  • art. 16-ter d.l. 179/2012 conv. in l. 221/2012

    È stato richiamato per delimitare i pubblici elenchi rilevanti ai fini delle notificazioni telematiche; la Corte ha però escluso che la mancata inclusione del mittente in tali elenchi determini di per sé l'inesistenza o nullità della notifica.

  • art. 156 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto non pertinente la censura sulla sanatoria, poiché la notificazione era comunque riconoscibile e riferibile al mittente; in ogni caso il contribuente aveva tempestivamente impugnato l'atto, sicché lo scopo risultava raggiunto.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stata la norma processuale invocata a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nella notificazione via PEC della cartella esattoriale effettuata dall'agente della riscossione, l'uso di un indirizzo del mittente non inserito nei pubblici registri non determina automaticamente nullità o inesistenza della notifica se la provenienza dell'atto è comunque inequivocabilmente desumibile dal messaggio e dalla documentazione di trasporto.
  • La disciplina speciale della notifica degli atti della riscossione va coordinata con la disciplina generale delle notificazioni telematiche, ma l'eventuale difformità dell'indirizzo del mittente rispetto ai registri pubblici non assume rilievo invalidante ex se.
  • Chi contesta una notifica PEC per provenienza da indirizzo non registrato deve allegare e dimostrare uno specifico pregiudizio sostanziale al diritto di difesa; la mera astratta possibilità di rischi informatici non è sufficiente.
  • La sanatoria per raggiungimento dello scopo opera quando il destinatario abbia ricevuto l'atto e lo abbia tempestivamente impugnato, purché il vizio non abbia impedito la conoscibilità dell'atto e l'esercizio del diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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