Cassazione Civile, Ordinanza n. 16752/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di un atto di recupero relativo al periodo d’imposta 2016 con cui l’amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione il credito d’imposta utilizzato in compensazione per investimenti in nuovi beni strumentali, ritenendo insussistenti i presupposti dell’agevolazione prevista dall’art. 18 d.l. n. 91 del 2014. In particolare, l’Ufficio contestava che il macchinario agevolato fosse stato acquistato prima della finestra temporale agevolata, sulla base della fattura del 31 marzo 2014 e dell’ordine risalente al 2013, mentre la società sosteneva che il momento rilevante fosse il positivo collaudo del bene avvenuto dopo l’entrata in vigore della norma, nell’ambito di un’operazione qualificabile come leasing. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per non avere la CTR considerato documenti e circostanze sulla formazione della volontà negoziale, la dichiarazione del fornitore del 2018 e l’esito di un parallelo procedimento penale; 2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non aver attribuito rilievo alla documentazione richiamata; 3) violazione dell’art. 18 d.l. n. 91 del 2014 e degli artt. 6 e 26 d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che, in caso di leasing, il momento di acquisto rilevante fosse il collaudo e che la fatturazione anticipata non escludesse l’agevolazione; 4) violazione del medesimo art. 18 per avere la CTR escluso l’agevolabilità di ulteriori componenti acquistati per il funzionamento del macchinario, perché ciascun accessorio non superava euro 10.000.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto precluso dalla disciplina della "doppia conforme" ex art. 348-ter c.p.c., applicabile anche al giudizio tributario, perché la decisione di appello aveva confermato quella di primo grado sulle stesse ragioni di fatto; inoltre la censura mirava in sostanza a contestare la valutazione delle prove e non un omesso esame di fatti storici decisivi. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., tendeva a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio. Il terzo motivo è stato reputato inammissibile poiché, formalmente formulato come violazione di legge, chiedeva in realtà un riesame del merito per stabilire se l’operazione fosse compravendita o leasing e quindi quando si fosse perfezionato l’investimento rilevante ai fini dell’agevolazione; la Corte ha comunque richiamato il criterio per cui, ai fini dell’art. 18 d.l. n. 91 del 2014, il momento rilevante va individuato secondo i criteri di imputazione dei costi dell’art. 109 t.u.i.r., con riferimento alla consegna o, se successivo, al trasferimento della proprietà, ovvero al collaudo nei casi di leasing con approvazione dell’utilizzatore. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché dall’avviso di accertamento risultava che l’acquisto dei componenti ulteriori era già stato ritenuto dall’amministrazione agevolabile e quindi non era stato oggetto di ripresa a tassazione. La società è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L’agevolazione fiscale spetta solo per investimenti in nuovi beni strumentali compiuti nella finestra temporale prevista; per individuarne il momento rilevante occorre avere riguardo alla concreta conclusione dell’investimento secondo i criteri civilistico-fiscali richiamati dalla Corte.
Conversione del d.l. n. 91 del 2014, richiamata quale fonte della disciplina agevolativa.
Richiamato dalla ricorrente in tema di momento di effettuazione dell’operazione e fatturazione, ma la Corte osserva che la CTR non ne ha fatto applicazione decisiva nel caso concreto.
art. 26 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dalla ricorrente sulla nota di credito conseguente all’annullamento della fattura, ma non risultante come norma effettivamente applicata dalla sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo è inammissibile in presenza di doppia conforme e, comunque, non può essere utilizzato per contestare la mera valutazione delle prove o la mancata considerazione della documentazione prodotta.
art. 348-ter, commi 4 e 5 c.p.c.
Preclude la proposizione del motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. quando la sentenza di appello confermi quella di primo grado sulle stesse ragioni di fatto (doppia conforme).
art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992
Il giudizio di cassazione in materia tributaria non ha connotazioni di specialità tali da escludere l’applicazione della disciplina generale sulla doppia conforme.
La sua violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a fondamento prove non dedotte o disatteso prove legali; non consente di rimettere in discussione la valutazione del materiale istruttorio.
Non è violato per il solo fatto che il giudice attribuisca diversa valenza probatoria ai documenti prodotti, quando resti nell’ambito della valutazione di merito.
È il criterio richiamato per l’imputazione temporale dei costi ai fini dell’individuazione del momento di compimento dell’investimento agevolabile.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge riguarda l’erronea interpretazione o applicazione della norma, non la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito; non può essere usata per ottenere un terzo grado di merito.
Norma sul procedimento camerale richiamata nel preambolo, senza incidenza sulla ratio decidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato per distinguere il travisamento del contenuto oggettivo della prova, rimedio tipico della revocazione, dalla contestazione della valutazione probatoria nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è inammissibile quando la sentenza d’appello conferma integralmente quella di primo grado sulle stesse ragioni di fatto e il ricorrente non indica specifiche differenze tra le due decisioni.
- La censura per omesso esame di fatti decisivi non può trasformarsi in una critica alla valutazione delle prove o alla lettura della documentazione operata dal giudice di merito.
- La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, prove legali disattese o abbia attribuito valore di prova piena a elementi soggetti a libero apprezzamento; non basta contestare il peso attribuito ai documenti.
- Il motivo di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. è inammissibile quando, sotto l’apparenza della censura normativa, mira a ottenere una nuova ricostruzione del fatto storico o la diversa qualificazione del rapporto già compiuta dal giudice di merito.
- Ai fini delle agevolazioni per investimenti in beni strumentali, il momento rilevante va individuato secondo la concreta conclusione dell’operazione, applicando i criteri di imputazione temporale dei costi; la mera prospettazione di uno schema negoziale alternativo non consente in cassazione un riesame del merito.
- In presenza di doppia conforme, la contestazione sul fatto deve essere proposta solo ove emerga una effettiva divergenza fra le rationes decidendi dei due gradi di merito e il ricorrente ne dia specifica dimostrazione.
- Quando dall’atto impositivo risulta che una determinata posta è già stata riconosciuta agevolabile o comunque esclusa dalla ripresa, il ricorso su quel punto difetta di interesse.
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