Cassazione Civile, Ordinanza n. 07783/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dal diniego, confermato nei gradi di merito, del riconoscimento del diritto di una docente in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 a essere inserita, previa disapplicazione del D.M. 235/2014 e delle graduatorie ad esaurimento per la scuola dell'infanzia e primaria, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento con decorrenza dalla pubblicazione. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con undici motivi, deducendo: violazione dell'art. 1 l. n. 296/2006 per erronea lettura del divieto di nuovi inserimenti; violazione dell'art. 15 preleggi e del D.L. n. 70/2011 per mancata considerazione della mancata abrogazione della disciplina; violazione degli artt. 2935, 2946 e 2964 c.c. per l'asserita imprescrittibilità/assenza di decadenza del diritto; violazione della clausola 5 dell'Accordo quadro della direttiva 1999/70/CE in relazione alla tutela contro l'abuso del lavoro a termine; violazione del diritto UE sulla libera circolazione e non discriminazione; violazione dell'art. 3 Cost.; violazione della Carta dei diritti fondamentali e della disciplina sul lavoro a termine; violazione dell'art. 47 della Carta per mancato rilievo della decisione del Consiglio di Stato di annullamento parziale del D.M. 235/2014; violazione dei principi di certezza del diritto, tutela dell'affidamento e giudicato; violazione degli artt. 2909 c.c., 1 e 21-septies l. n. 241/1990, 6 CEDU e Carte UE per preteso giudicato erga omnes dell'annullamento; violazione degli artt. 2 e 5 d.lgs. n. 165/2001 e 2946 c.c. per avere la Corte territoriale condizionato il diritto alla presentazione della domanda entro un termine di decadenza. Il Ministero ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva respinto la domanda della docente. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi, richiamando il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il solo diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Ha inoltre escluso che la sentenza del Consiglio di Stato di annullamento del D.M. 235/2014 producesse un giudicato esterno o effetti erga omnes idonei a fondare il diritto all'inserimento, osservando che tale decreto non ha natura regolamentare e che, comunque, il giudicato opera di regola solo inter partes. È stata negata anche la rilevanza delle deduzioni fondate sul diritto dell'Unione e sulla disciplina del lavoro a termine, poiché le graduatorie di istituto sono destinate alla copertura delle supplenze temporanee e non presuppongono, di per sé, una fattispecie di abuso nella reiterazione dei contratti. Le spese sono state compensate per il consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale in epoca successiva al ricorso.
Norme richiamate
art. 1, comma 605, l. n. 296/2006
La norma è letta nel senso che non riconosce il diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ai soli possessori del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, non essendo tale titolo sufficiente per l'accesso alle GAE.
art. 15 preleggi
Invocato per sostenere la mancata abrogazione della disciplina previgente; la Corte non vi ravvisa un fondamento per estendere il diritto all'inserimento nelle graduatorie.
Richiamato dalla ricorrente come norma successiva non abrogativa della disciplina precedente; la censura è ritenuta infondata.
Invocati per sostenere che il diritto all'inserimento sarebbe soggetto a prescrizione decennale e non a decadenza; la Corte non accoglie tale impostazione perché esclude a monte l'esistenza del diritto fatto valere.
clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
La Corte esclude che la disciplina sulle GAE possa essere letta come misura di tutela contro l'abusiva reiterazione dei contratti a termine in favore dei diplomati magistrali, perché l'abuso non è in re ipsa e le graduatorie di istituto servono alla copertura di supplenze temporanee.
art. 6, n. 2, TUE
Richiamato insieme a norme UE sulla libera circolazione; non comporta un divieto per gli Stati membri di stabilire requisiti di accesso all'impiego, in assenza di discriminazioni per cittadinanza.
Regolamento CEE n. 1612 del 1968
Invocato per sostenere una discriminazione alla libera circolazione dei lavoratori; la Corte esclude il contrasto.
artt. 12 e 39 CE
Richiamati per la libera circolazione; la Corte ne esclude la violazione.
art. 3 Cost.
La Corte non ravvisa una violazione dell'uguaglianza, poiché la disciplina non introduce un trattamento discriminatorio irragionevole fondato sulla cittadinanza o su elementi analoghi.
art. 20 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
La Corte non accoglie la censura di disparità di trattamento rispetto ad altri lavoratori a termine.
art. 151 TFUE
Richiamato per sostenere la tutela dei lavoratori; non conduce a una diversa interpretazione della disciplina nazionale.
direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE
Richiamate come parametro antidiscriminatorio; la Corte non ravvisa un contrasto della disciplina contestata con tali direttive.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
Invocato in relazione all'annullamento del D.M. 235/2014; la Corte ritiene che ciò non fondi il diritto all'inserimento nelle GAE.
Il giudicato opera in linea generale solo tra le parti; l'efficacia del giudicato amministrativo non si estende automaticamente a terzi, salvo eccezioni che qui non ricorrono.
art. 21-septies, comma 1, l. n. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente nel motivo sul giudicato; non muta la conclusione della Corte sull'assenza di efficacia erga omnes della decisione invocata.
art. 6 CEDU
Invocato nel motivo sul giudicato e sul diritto al processo equo; non determina un diverso esito della controversia.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
Richiamato dalla ricorrente; non è ritenuto decisivo ai fini del riconoscimento del diritto all'inserimento.
artt. 2 e 5 d.lgs. n. 165/2001
Richiamati per sostenere il diritto all'inserimento e l'assenza di decadenza; la Corte non li ritiene idonei a sovvertire l'esito.
La Corte conferma la decisione di merito con diversa motivazione.
Richiamato per gli oneri di specificazione e allegazione a carico di chi deduce la violazione del giudicato esterno.
Richiamato insieme all'art. 366, n. 6 c.p.c. per gli oneri di produzione del giudicato invocato.
art. 17, comma 4, l. n. 400/1988
Utilizzato per escludere la natura regolamentare del D.M. 235/2014.
art. 14 del decreto n. 123/2000
Richiamato come base normativa subprimaria del decreto ministeriale in questione.
art. 24 Cost.
Richiamato per il principio processuale della ragione più liquida.
art. 111 Cost.
Richiamato per il principio della ragione più liquida e per esigenze di economia processuale.
Richiamato per affermare che non è necessario seguire rigidamente l'ordine logico delle questioni se la causa può essere decisa sulla questione dirimente.
Massime di principio
- Il solo possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non integra, di per sé, un titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, ove la disciplina normativa non lo preveda espressamente.
- Quando si invoca un giudicato esterno o l'estensione degli effetti di una sentenza amministrativa, il ricorrente deve adempiere agli oneri di specificazione e produzione richiesti dagli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c.; in difetto, la censura è inammissibile.
- L'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non comporta automaticamente effetti erga omnes: il giudicato opera di regola inter partes, e l'eventuale estensione a terzi riguarda, in via eccezionale, solo l'effetto caducatorio nei casi di inscindibilità dell'annullamento.
- Un decreto ministeriale privo dei requisiti di generalità, astrattezza e innovatività e non adottato secondo la procedura prevista per i regolamenti non può essere qualificato come regolamentare ai fini dell'efficacia generalizzata del relativo annullamento.
- La disciplina delle graduatorie destinate alle supplenze temporanee non può essere letta come strumento di prevenzione dell'abuso da reiterazione di contratti a termine in assenza della prova di un abuso in concreto; la tutela approntata dalla clausola 5 dell'Accordo quadro opera solo ove l'abuso sia effettivamente configurabile.
- Il diritto dell'Unione europea sulla libera circolazione e sulla non discriminazione non impedisce agli Stati membri di fissare requisiti di accesso all'impiego, purché tali requisiti non introducano discriminazioni fondate sulla cittadinanza.
- Quando una questione dirimente consente la definizione della causa, il giudice può fare applicazione del principio della ragione più liquida senza esaminare previamente tutte le questioni logicamente subordinate.
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