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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07770/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una docente di religione cattolica nella scuola pubblica, impiegata per più annualità mediante una serie di contratti a termine. La lavoratrice aveva chiesto la dichiarazione di illegittimità del termine apposto ai contratti, la conversione del primo rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato oppure, in subordine, il risarcimento del danno. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano accolto la domanda risarcitoria, ritenendo abusiva la reiterazione dei contratti e liquidando un'indennità pari a 8 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 L. 186/2003 e della clausola 5 dell'Accordo quadro, sostenendo la peculiarità del regime dei docenti di religione e la legittimità della reiterazione dei contratti per la componente non di ruolo, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la decisione della Corte d'appello fosse coerente con i principi già affermati dalla stessa Cassazione e dalla CGUE in materia di abuso dei contratti a termine dei docenti di religione cattolica. In particolare, ha ribadito che nel regime speciale di assunzione previsto dalla L. 186/2003 l'abuso sussiste quando i rapporti annuali si protraggono per oltre tre annualità scolastiche senza concorso triennale, oppure quando vi è utilizzazione discontinua per eccedenza di fabbisogno ma con durata complessiva superiore a tre annualità. In tali ipotesi spetta il risarcimento del danno eurounitario, parametrato all'art. 32, comma 5, L. 183/2010, oltre all'eventuale maggior danno provato, ma non è consentita la conversione in rapporto a tempo indeterminato in assenza di superamento del concorso pubblico. Poiché il ricorso non introduceva argomenti nuovi e non risultavano profili di esenzione da responsabilità, esso è stato disatteso; non sono state liquidate spese per mancata difesa dell'intimata e non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'amministrazione statale.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    viene invocato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge per censurare la decisione d'appello.

  • artt. 1 e 3 L. 186/2003

    sono richiamati dal ricorrente per sostenere la specialità del regime di assunzione dei docenti di religione e la legittimità della reiterazione dei contratti a termine nei limiti del sistema previsto dalla legge.

  • clausola 5 dell'Accordo Quadro

    è richiamata per contestare la configurabilità dell'abuso nel caso dei docenti di religione; la Corte però ribadisce che l'abuso è configurabile secondo i principi già affermati in precedenza.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    è richiamato per escludere la conversione del rapporto a tempo indeterminato nel pubblico impiego in assenza di concorso.

  • art. 32, comma 5, L. 183/2010

    è indicato come parametro per la quantificazione dell'indennità risarcitoria dovuta in caso di abuso nella reiterazione dei contratti a termine.

  • art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015

    è menzionato come norma successiva che recepisce il criterio indennitario già ricavato dall'art. 32, comma 5, L. 183/2010.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    consente il richiamo per relationem dei precedenti conformi già pubblicati dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte esclude la sua applicazione alle amministrazioni dello Stato esonerate dal materiale versamento del contributo mediante prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel regime speciale di assunzione dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, la reiterazione dei contratti a termine oltre il limite di tre annualità scolastiche, senza indizione del concorso triennale, integra abuso della contrattazione a termine.
  • L'abuso può sussistere anche quando il docente sia utilizzato in modo discontinuo per esigenze di eccedenza rispetto al fabbisogno, purché la durata complessiva dei rapporti a termine superi comunque le tre annualità.
  • In presenza di abuso, il rimedio è il risarcimento del danno eurounitario secondo i parametri dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010, salva la prova di un maggior danno; non è invece consentita la conversione automatica del rapporto a tempo indeterminato nel pubblico impiego privo di concorso.
  • Quando la legittimità della causale è contestata, l'amministrazione datrice di lavoro deve provare i presupposti che giustificano la durata a termine e, se tale prova manca, i contratti concorrono alla fattispecie abusiva.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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