Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07784/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente prima della trattazione e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché l'Amministrazione intimata non aveva svolto attività difensiva.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di tre aspiranti docenti, in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, che chiedevano il riconoscimento del diritto all'inserimento pleno iure nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento per la scuola dell'infanzia e primaria, previa disapplicazione del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consentiva la presentazione della domanda di inserimento. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo insussistente il diritto soggettivo all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. In cassazione la ricorrente aveva proposto cinque motivi di ricorso, ma nelle more ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • D.M. 235/2014

    è il provvedimento amministrativo la cui disapplicazione era stata chiesta nella parte in cui non prevedeva la facoltà di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento; la Corte non ne esamina il merito per intervenuta rinuncia al ricorso

  • graduatorie ad esaurimento

    sono il sistema di graduatorie scolastiche rispetto al quale veniva rivendicato il diritto all'inserimento

  • diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002

    costituiva il titolo invocato come abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, ove ritualmente intervenuta prima della decisione, determina l'estinzione del giudizio.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte non deve pronunciarsi sul merito delle censure proposte.
  • Se la parte intimata non svolge attività difensiva, può non farsi luogo a pronuncia sulle spese in conseguenza dell'estinzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.