Cassazione Civile, Ordinanza n. 07779/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La società aveva chiesto il riconoscimento degli sgravi contributivi previsti dall'art. 8, comma 9, della legge n. 407 del 1990 per nove assunzioni a tempo indeterminato. L'INPS aveva negato il beneficio perché le assunzioni erano avvenute nei sei mesi successivi a cessazioni di rapporti che l'Istituto riteneva riconducibili a licenziamenti per cambio appalto, assimilati a licenziamenti individuali plurimi. La Corte d'appello aveva confermato il diniego, osservando da un lato che la società non aveva provato che le cessazioni precedenti fossero state determinate da dimissioni o da scadenza di contratti a termine, e dall'altro che il cambio appalto non comporta continuità dei rapporti di lavoro come nel trasferimento d'azienda. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 8, comma 9, legge n. 407/1990 in relazione all'art. 4 del CCNL pulizie e servizi, sostenendo che il contratto collettivo prevedeva il passaggio del personale al nuovo appaltatore e che quindi le assunzioni non sarebbero state sostitutive; 2) violazione della legge n. 92 del 2012, assumendo che i lavoratori erano stati assunti prima della sua entrata in vigore e che quindi non poteva applicarsi la disciplina sul diritto di precedenza; 3-5) censure sulle spese di lite, per la condanna in solido a favore di una parte non evocata o non costituita e per asserita motivazione apparente della statuizione sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili per difetto di specificità e di autosufficienza, perché il ricorso non riportava il testo della clausola collettiva invocata, non contrastava in modo puntuale la ratio decidendi della sentenza impugnata e introduceva una questione normativa (legge n. 92 del 2012) non decisiva e comunque non trattata dalla sentenza di merito. Ha inoltre rilevato che i motivi sulle spese erano inammissibili per difetto di interesse, poiché la mera erronea indicazione di una parte non presente in giudizio non determina di per sé nullità né pregiudizio al diritto di difesa. Conseguentemente la società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8, comma 9, L. n. 407/1990
norma che prevede sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato, esclusi quando manchi il presupposto dell'effettiva nuova occupazione o ricorrano condizioni ostative valutate nel caso concreto
art. 4 CCNL pulizie e servizi
invocato dalla ricorrente per sostenere l'obbligo di riassunzione del personale in caso di cambio appalto; la Corte rileva che il relativo testo non era stato riportato né prodotto con la necessaria specificità
la questione è stata ritenuta estranea alla ratio decidendi della sentenza impugnata, oltre che non decisiva nel caso concreto
richiamato nei motivi sulle spese per censurare la condanna alle spese pronunciata in primo grado
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per dedurre la nullità della sentenza per carenza di motivazione sulle spese
richiamato per contestare l'asserita mancanza di motivazione della decisione sulle spese
richiamato in relazione al requisito di motivazione della sentenza
richiamato implicitamente come parametro di specificità del ricorso, con necessità di indicare e trascrivere i documenti rilevanti
richiamato implicitamente come onere di deposito della documentazione su cui il ricorso si fonda
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere specifico e autosufficiente: chi invoca una clausola contrattuale collettiva o un documento deve riportarne il contenuto essenziale e indicare il relativo supporto documentale, altrimenti la censura è inammissibile.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; censure astratte o fondate su norme non esaminate dal giudice di merito non sono idonee a scalfire la decisione.
- La mera indicazione erronea di una parte o di un soggetto processuale nella statuizione sulle spese non determina di per sé nullità della sentenza se non è allegato un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- Le questioni attinenti all'inquadramento del cambio appalto e alla pretesa continuità dei rapporti di lavoro devono essere dedotte e documentate in modo puntuale, non potendo il giudice di legittimità supplire alle carenze del ricorso mediante autonoma ricerca degli atti di causa.
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