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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07782/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale ispettivo con cui l'INPS aveva disconosciuto alla società la legittima fruizione di larga parte degli sgravi contributivi previsti dall'art. 3, comma 6, L. n. 448 del 1998, ritenendo insussistente un effettivo incremento occupazionale. La Corte d'appello aveva accertato che la società era stata costituita poco prima dell'acquisto di un'intera azienda preesistente del settore edilizio, che il contratto di cessione prevedeva continuità di struttura, attività e passività, e che i lavoratori erano transitati senza soluzione di continuità dalla cedente alla cessionaria, escludendo così una reale nuova occupazione; aveva inoltre ridimensionato il debito solo per un profilo contabile. Nel ricorso per cassazione la società deduceva, con due motivi, nullità della sentenza e del procedimento per avere la Corte territoriale considerato "nuovo" e inammissibile il rilievo del cd. rischio occupazionale, sostenendo che tale profilo era stato già allegato in primo grado attraverso una relazione tecnica di parte; inoltre denunciava violazione dell'art. 3, comma 6, L. n. 448 del 1998 e nullità della motivazione, lamentando che la relazione di parte e le memorie autorizzate non sarebbero state adeguatamente considerate e che il giudice avrebbe dovuto disporre c.t.u. ai fini del calcolo delle ULA e della corretta quantificazione del dovuto. La società sosteneva, in sostanza, che l'operazione societaria avesse eliminato un rischio occupazionale reale e determinato un effettivo incremento occupazionale, con conseguente diritto agli sgravi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero costruiti come censure di merito, dirette a ottenere una diversa valutazione delle prove e dei fatti accertati dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare, ha osservato che la Corte d'appello aveva motivato in modo preciso e conforme alla giurisprudenza sulla necessità dell'incremento occupazionale reale per la spettanza dei benefici contributivi, valorizzando la continuità aziendale e l'assenza di una effettiva novità dell'impresa. Ha quindi confermato la decisione impugnata e ha condannato la ricorrente alle spese di legittimità, oltre agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 6, L. n. 448 del 1998

    Gli sgravi contributivi presuppongono un effettivo incremento occupazionale; non spettano quando l'operazione aziendale non determina una reale nuova occupazione ma soltanto la prosecuzione senza soluzione di continuità dei rapporti di lavoro.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale asseritamente violata, ma le doglianze sono state ritenute generiche e non idonee a scalfire la decisione di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale asseritamente violata; la Corte ha osservato che la censura mira in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale asseritamente violata; la censura non è stata ritenuta specificamente idonea a evidenziare una reale ultrapetizione o omissione decisoria.

  • art. 414 n. 4 c.p.c.

    Richiamato con riguardo al contenuto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ma la doglianza non ha superato il rilievo di genericità.

  • art. 61 c.p.c.

    Richiamato solo in via di denuncia processuale; la Corte non ne ha tratto un diverso esito decisorio.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato per le memorie e il rito del lavoro, ma la censura è stata ritenuta inidonea perché non decisiva e volta a rivalutare i fatti.

  • art. 421 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai poteri officiosi del giudice del lavoro; la Corte ha escluso che la mancata c.t.u. integri vizio decisivo nel caso concreto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte ha ribadito che in cassazione non è consentita una diversa ricostruzione dei fatti, salvo specifiche censure nei limiti del vizio motivazionale.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • In materia di benefici contributivi, la spettanza dello sgravio richiede la prova di un effettivo incremento occupazionale; non è sufficiente la mera prosecuzione dell'attività produttiva o il trasferimento senza soluzione di continuità dei lavoratori da un'impresa a un'altra.
  • Quando il giudice di merito accerta, sulla base di indici documentali, continuità aziendale, trasferimento di dipendenti e assenza di una reale novità dell'impresa, la Corte di cassazione non può essere investita di una diversa ricostruzione dei fatti se il ricorso si limita a contrapporre una lettura alternativa delle prove.
  • Le censure che denunciano violazioni di norme processuali devono indicare specificamente in che modo la violazione abbia inciso sulla decisione; non sono ammissibili doglianze generiche o meramente assertive.
  • Il vizio motivazionale non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio: in cassazione è scrutinabile solo la tenuta logica e giuridica della motivazione, non il merito della ricostruzione fattuale.
  • La mancata ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio non integra di per sé un vizio di legittimità quando la decisione di merito sia già sorretta da un accertamento fattuale completo e logicamente coerente.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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