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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07785/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Le ricorrenti avevano conseguito il diploma magistrale entro l’anno scolastico 2001/2002 e chiedevano di essere inserite nelle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso della scuola dell’infanzia e primaria, previa disapplicazione del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consentiva la domanda di inserimento pleno iure. La domanda era stata respinta in primo e secondo grado. In cassazione le ricorrenti proponevano quattordici motivi, tutti connessi alla tesi che il diploma magistrale avesse valore abilitante e che, per effetto della normativa nazionale, di fonti eurounitarie, del principio di uguaglianza, della tutela dell’affidamento, del giudicato amministrativo di annullamento del D.M. 235/2014 e della disciplina sul lavoro a termine, dovesse riconoscersi il diritto all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, anche ora per allora e quale forma di tutela in forma specifica. Deducevano inoltre errori sulla natura regolamentare del decreto ministeriale, sul giudicato esterno, sulla mancata impugnazione incidentale dell’amministrazione e sull’asserita decadenza/prescrizione del diritto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della Corte d’Appello di Bologna, ma con diversa motivazione ex art. 384, comma 4, c.p.c. Ha ritenuto infondati i motivi, affermando la continuità con il principio secondo cui il solo possesso del diploma magistrale, ancorché conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, non è titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento istituite dall’art. 1, comma 605, della l. n. 296/2006. Ha inoltre escluso che il giudicato amministrativo di annullamento del D.M. 235/2014 producesse un diritto all’inserimento nelle graduatorie, sia perché non risultavano assolti gli oneri di specificazione e allegazione del giudicato esterno, sia perché il decreto non aveva natura regolamentare e l’eventuale annullamento operava, in ogni caso, nei limiti inter partes e solo con effetto caducatorio. Le spese sono state compensate per il consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale successivo al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 605, l. n. 296/2006

    la disposizione istitutiva delle graduatorie ad esaurimento non consente di ricavare il diritto all’inserimento per il solo possesso del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.

  • art. 15 preleggi

    è richiamato per escludere che una normativa successiva abbia abrogato o ampliato il divieto di nuovi inserimenti oltre i limiti previsti dalla legge.

  • D.L. n. 70/2011

    è invocato dalle ricorrenti, ma la Corte non ne ricava un effetto idoneo a fondare il diritto all’inserimento.

  • artt. 2935, 2946 e 2964 c.c.

    sono richiamati per sostenere che il diritto all’inserimento sarebbe soggetto a prescrizione decennale e non a decadenza; la Corte non accoglie tale prospettazione perché esclude in radice la sussistenza del diritto.

  • clausola 5 Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CEE

    non è applicabile nel senso richiesto dalle ricorrenti, poiché il sistema delle graduatorie di istituto/circolo riguarda supplenze temporanee e non presuppone di per sé una reiterazione abusiva dei contratti a termine.

  • art. 6, n. 2, TUE

    non impedisce agli Stati membri di stabilire i requisiti di accesso all’impiego in assenza di discriminazioni fondate sulla cittadinanza.

  • Regolamento CEE n. 1612 del 1968

    è richiamato dalle ricorrenti, ma la Corte esclude che esso imponga l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

  • artt. 12 e 39 CE

    non sono ritenuti ostativi alla disciplina nazionale sull’accesso alle graduatorie.

  • art. 3 Cost.

    non è ravvisata una violazione del principio di uguaglianza nella disciplina che esclude l’inserimento dei diplomati magistrali nelle graduatorie ad esaurimento.

  • art. 20 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    non impone un diverso esito in favore delle ricorrenti.

  • art. 151 TFUE

    non è ritenuto idoneo a sovvertire la disciplina interna sulle graduatorie.

  • direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE

    non risultano violate dalla disciplina applicata dalla Corte territoriale.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    non determina il riconoscimento del diritto all’inserimento a seguito dell’annullamento del D.M. 235/2014.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato opera di regola inter partes; l’estensione del giudicato amministrativo può riguardare solo l’effetto caducatorio e non gli obblighi ordinatori e conformativi.

  • art. 21-septies, comma 1, l. n. 241/1990

    è richiamato tra le norme invocate per sostenere la rilevanza del giudicato e la nullità del provvedimento, ma la Corte non ne fa derivare il diritto all’inserimento.

  • art. 115 c.p.c.

    è invocato per la dedotta mancata considerazione di un fatto non contestato, ma il motivo resta assorbito e comunque infondato nel merito.

  • art. 345 c.p.c.

    è invocato in relazione al giudicato interno, ma non conduce all’accoglimento del ricorso.

  • art. 15, comma 7, d.P.R. n. 323/1998

    è richiamato per sostenere il valore abilitante del diploma magistrale, ma la Corte lo ritiene insufficiente a fondare il diritto all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

  • tabella allegata al D.L. n. 97/2004

    è richiamata dalle ricorrenti come base del preteso diritto, ma non è interpretata in senso favorevole all’inserimento.

  • art. 1, comma 605, lett. c), l. n. 296/2006

    la norma è letta sistematicamente come non idonea a riconoscere un diritto all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ai soli diplomati magistrali.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    consente la conferma della decisione impugnata con diversa motivazione.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    sono richiamati a sostegno del principio della ragione più liquida e dell’economia processuale.

  • art. 276 c.p.c.

    viene richiamato in relazione all’ordine di trattazione delle questioni, superabile per ragione più liquida.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    impone l’onere di specificazione e allegazione del giudicato esterno nel ricorso per cassazione.

  • art. 369 n. 4 c.p.c.

    impone la produzione del documento su cui si fonda la deduzione del giudicato esterno.

Massime di principio

  • Il possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 non è, da solo, titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall’art. 1, comma 605, l. n. 296/2006.
  • L’annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo che disciplina le operazioni di aggiornamento delle graduatorie non comporta automaticamente un diritto all’inserimento nelle graduatorie stesse, ove il provvedimento non abbia natura regolamentare e, comunque, l’effetto del giudicato sia nei limiti inter partes.
  • La deduzione del giudicato esterno in cassazione richiede specifica allegazione e trascrizione del provvedimento invocato, non potendo la Corte supplire alla carenza degli oneri di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.
  • Le norme interne ed eurounitarie invocate in tema di tutela dei lavoratori a termine non possono essere estese fino a fondare un diritto all’inserimento in graduatorie ad esaurimento quando il sistema presuppone l’assenza di un abuso in re ipsa e riserva la copertura delle supplenze temporanee a meccanismi diversi.
  • Il principio di uguaglianza e le fonti dell’Unione europea non impediscono allo Stato membro di fissare requisiti di accesso all’impiego, purché non vi sia discriminazione fondata sulla cittadinanza.
  • Quando una questione assorbente consente la decisione della causa, la Corte può fare applicazione del principio della ragione più liquida e confermare la sentenza impugnata con diversa motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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