Cassazione Civile, Ordinanza n. 07780/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una docente di religione cattolica contro l'amministrazione scolastica, volta a far dichiarare illegittimi i contratti a tempo determinato con cui era stata impiegata per l'insegnamento della religione cattolica, con richiesta di conversione del rapporto a tempo indeterminato e condanna al pagamento delle differenze retributive o, in subordine, del risarcimento del danno. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte la domanda, riconoscendo un'indennità risarcitoria pari a 6 mensilità, ritenendo applicabile la disciplina antidiscriminatoria e ravvisando un abuso del ricorso ai contratti a termine, poiché i rapporti erano stati reiterati per supplenze annuali su organico di diritto, su posti vacanti e disponibili, spesso negli stessi istituti. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., del principio dispositivo e dell'onere di allegazione, nonché dell'art. 1 l. n. 186/2003, sostenendo che la Corte territoriale avesse dichiarato l'abuso del termine senza che la lavoratrice avesse assolto gli oneri di allegazione e prova circa l'imputabilità delle cattedre alla quota del 70% dei posti da coprire con assunzioni a tempo indeterminato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui, nel sistema dei docenti di religione, vige un principio di necessaria annualità delle assunzioni a tempo determinato e l'abuso si realizza quando il lavoratore sia mantenuto in servizio per più di un triennio tramite rinnovi senza soluzione di continuità, in assenza di concorsi triennali previsti dalla normativa speciale. Ha quindi escluso la violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., osservando che la censura investiva in realtà la valutazione di merito delle prove e che, comunque, il radicarsi dell'illecito non richiede altra dimostrazione oltre all'inosservanza dell'obbligo di concorso. Il ricorso è stato rigettato; non sono state liquidate le spese per mancata difesa dell'intimata, ed è stato escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per le amministrazioni dello Stato.
Norme richiamate
la Corte esclude la sua violazione perché l'abuso del termine nei rapporti dei docenti di religione non richiede una prova ulteriore rispetto all'inosservanza della normativa speciale sul concorso e sui rinnovi
la censura sulla valutazione delle prove non integra violazione di legge; il sindacato di legittimità non può investire il libero convincimento del giudice di merito come vizio di falsa applicazione della norma
richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per ribadire che la valutazione del materiale probatorio è questione di merito, non censurabile come violazione di legge
richiamato come possibile parametro di censura nei casi di errori processuali, non come strumento per contestare la valutazione di merito
richiamato come eventuale paradigma per il vizio motivazionale, ove si intenda contestare l'apprezzamento delle prove
la Corte vi riconnette la disciplina speciale degli insegnanti di religione, comprensiva dell'obbligo di concorsi con cadenza triennale e della struttura del sistema di accesso ai ruoli
art. 13, c. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la norma non si applica alle amministrazioni dello Stato, esonerate dal materiale versamento del contributo unificato aggiuntivo mediante prenotazione a debito
Massime di principio
- Nel regime speciale degli insegnanti di religione cattolica, l'abuso del ricorso ai contratti a tempo determinato può derivare dalla prosecuzione del servizio oltre il triennio senza l'indizione dei concorsi previsti dalla legge, senza necessità di ulteriori dimostrazioni sull'imputabilità concreta dei posti alla quota riservata al tempo indeterminato.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione sulla ricorrenza di un abuso del termine attraverso l'apprezzamento del materiale istruttorio, la doglianza formulata come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è ammissibile se in realtà mira a rimettere in discussione la valutazione delle prove.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia addossato l'onere della prova alla parte sbagliata; non sussiste invece quando la decisione si fonda sulla ritenuta sufficienza dell'inosservanza della disciplina speciale a integrare l'illecito.
- Per le amministrazioni dello Stato, l'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando opera il meccanismo della prenotazione a debito.
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