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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19245/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione, per l’anno 2006, maggiori imposte e accessori nei confronti del titolare di un’impresa individuale, contestando la deduzione di costi ritenuti relativi a operazioni soggettivamente inesistenti. La CTR Abruzzo aveva accolto l’appello del contribuente e annullato l’atto. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 39 e 41-bis d.P.R. 600/1973, art. 2697 c.c., art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993 e art. 109 TUIR, lamentando che la CTR, pur avendo correttamente riconosciuto in astratto la deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti se effettivamente sostenuti, avrebbe omesso di verificare i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, e in particolare la congruità/determinabilità del costo; (2) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 19 d.P.R. 633/1972, deducendo un errato riparto dell’onere probatorio in materia IVA per operazioni soggettivamente inesistenti. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi: quanto al primo, ha osservato che la CTR aveva accertato l’effettiva esecuzione delle prestazioni, la loro correlazione all’attività d’impresa e che la censura dell’Ufficio non colpiva specificamente il profilo della determinazione quantitativa/congruità del costo; quanto al secondo, ha rilevato che la CTR aveva accertato in fatto l’assenza di consapevolezza del contribuente circa la frode fiscale, con valutazione di merito sorretta da motivazione logica e sufficiente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in tema di imposte sui redditi, i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili se effettivamente sostenuti, salvo che difettino i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità; nella specie, però, le doglianze dell’Ufficio non scalfivano l’accertamento di effettiva esecuzione delle prestazioni e non colpivano adeguatamente il tema della quantificazione/congruità del costo. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché, in materia IVA, l’Amministrazione deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell’evasione; nella specie, la CTR aveva accertato in fatto la mancanza di consapevolezza del contribuente, accertamento non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata. Nessuna liquidazione delle spese è stata effettuata per la mancanza di attività difensiva dell’intimato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma evocata come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con entrambi i motivi

  • artt. 39 e 41-bis d.P.R. 600/1973

    norme richiamate dalla ricorrente a sostegno della censura sull’accertamento e sul recupero a tassazione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell’onere della prova sia in tema di deducibilità dei costi sia in tema di IVA

  • art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993

    nel testo introdotto dal d.l. 16/2012, conv. l. 44/2012, consente la deduzione dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti se effettivamente sostenuti, salvo i limiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità e salvo l’uso diretto per il compimento di un delitto non colposo

  • art. 109 TUIR

    richiamato quale parametro dei requisiti di deducibilità dei componenti negativi

  • art. 19 d.P.R. 633/1972

    norma richiamata nel motivo relativo alla detrazione IVA in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti

  • art. 14, comma 3, l. 537/1993

    richiamato per affermare la natura di ius superveniens con efficacia retroattiva in bonam partem della disciplina di cui al comma 4-bis

  • art. 8, comma 1, d.l. 16/2012

    norma che ha introdotto la formulazione del comma 4-bis dell’art. 14 l. 537/1993

  • Corte di giustizia UE, C-277/14

    richiamata per il principio secondo cui, in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode

  • Corte di giustizia UE, C-285/11

    richiamata per il medesimo principio sul riparto dell’onere probatorio in materia IVA

  • art. 24 Cost.

    non citato espressamente nel testo fornito

  • art. 7 c.p.c.

    non citato espressamente nel testo fornito

Massime di principio

  • In tema di imposte sui redditi, i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili se effettivamente sostenuti, anche quando l’acquirente sia consapevole del carattere fraudolento dell’operazione, salvo che il costo difetti dei requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità oppure sia relativo a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo.
  • Il principio di inerenza ha natura qualitativa: esso esige una concreta riferibilità del costo all’attività d’impresa e non una mera valutazione quantitativa; tuttavia, l’antieconomicità o l’incongruità della spesa può costituire indice sintomatico del difetto di inerenza.
  • Quando il contribuente allega fatti idonei a ricondurre il costo all’attività d’impresa, e l’Amministrazione oppone ulteriori elementi contrari, l’Amministrazione deve provare tali elementi, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, e il contribuente deve poi fornire la prova contraria.
  • In materia IVA, se l’Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare non solo la fittizietà del fornitore ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’imposta.
  • Se il giudice di merito accerta in fatto, con motivazione adeguata, la mancanza di consapevolezza del contribuente circa la frode, tale accertamento non è sindacabile in cassazione se non nei limiti propri del vizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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