Cassazione Civile, Sentenza n. 17486/2022 del 31/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IRES per l'anno 2000 notificato alla società svizzera Centachrome AG, ritenuta avere una stabile organizzazione in Italia. Questioni principali: (i) nullità o vizi di notifica degli atti prodromici e dell'avviso, (ii) decadenza/ raddoppio dei termini di accertamento ai sensi dell'art. 43 d.P.R. 600/1973 in relazione all'obbligo di denuncia penale, (iii) determinazione della base imponibile: l'Amministrazione aveva assunto l'imponibile sull'intero importo delle vendite in Italia mentre la società sosteneva di essere commissionaria e di dover essere tassata sulla provvigione del 2% (con deduzione di una provvigione dell'1,5% pagata a Metalfar SA), (iv) carenza di motivazione della sentenza di merito sulla sussistenza della stabile organizzazione in Italia e sulle deduzioni contestate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il sesto motivo di ricorso proposto da Centachrome AG, ritenendo la sentenza della Commissione Tributaria Regionale carente di motivazione in ordine all'esistenza di una stabile organizzazione in Italia. Per questo motivo la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rimessa alla C.T.R. della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame. Sono stati invece rigettati i primi cinque motivi di Centachrome (tra cui quelli relativi alle notificazioni e al raddoppio dei termini) e assorbiti gli altri motivi relativi a base imponibile e sanzioni. I motivi di ricorso incidentale dell'Agenzia sono stati assorbiti dalla censura accolta.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43
in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione
Il raddoppio opera automaticamente se sussistono i presupposti astratti (obbligo di denuncia ex art.331 c.p.p. per reati di cui al d.lgs.74/2000); il giudice tributario deve verificare, con una prognosi postuma, che non si tratti di uso pretestuoso del raddoppio, ma non richiede l'effettiva presentazione della denuncia o l'esito del processo penale.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Norma processuale tributaria richiamata con riferimento ai requisiti della motivazione della decisione; la Corte ha ritenuto che la mancanza di adeguata motivazione sui fatti decisivi (es. stabile organizzazione) integri vizio di nullità rilevante ai sensi della disciplina del contenzioso tributario.
cod. proc. civ. art. 360, primo comma, n. 4
Fondamento della cassazione per vizio di motivazione: la sentenza priva di motivazione materiale o con motivazione apparente/contraddittoria integra causa di nullità idonea a determinare la cassazione.
Applicata in via analogica al contesto tributario: la proposizione del ricorso nel merito può sanare vizi di notifica degli atti impositivi qualora ne dimostri la conoscenza dell'atto da parte del contribuente (regime di sanatoria per conseguimento dello scopo).
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60
Richiamo normativo che consente l'applicazione, anche agli atti tributari, delle norme sulle notificazioni del codice di procedura civile; giustifica l'applicazione del regime di sanatoria previsto dal codice civile/procedura.
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 109
Stabilisce che non sono ammissibili in deduzione costi non risultanti da elementi certi e precisi indicati nel conto economico; la Corte ricorda che l'onere della prova della sussistenza dei costi dedotti grava sul contribuente.
Principio sull'onere della prova: chi deduce l'esistenza di fatti produttivi di effetti giuridici (es. costi deducibili) deve fornire la prova; rilevante nella valutazione sulla deducibilità delle provvigioni non documentate.
legge 23 giugno 2014, n. 23, art. 8
Richiamata in ricorso come possibile norma di interpretazione autentica sul requisito temporale della denuncia; la Corte ha ritenuto che si tratti di un criterio di delega e non di una norma di interpretazione autentica applicabile retroattivamente agli accertamenti già notificati.
Riferimento sostanziale per individuare l'obbligo di denuncia (presupposto del raddoppio dei termini): la valutazione della sussistenza dell'obbligo è oggetto di verifica giudiziale 'ora per allora' ma non implica la necessità dell'effettiva denuncia.
Massime di principio
- La proposizione del ricorso costituisce prova della conoscenza dell'atto da parte del contribuente e può sanare vizi di notifica; pertanto non sempre la nullità formale della notifica comporta l'annullamento automatico dell'atto impositivo.
- Il raddoppio dei termini per l'accertamento (art. 43 d.P.R. 600/1973) opera automaticamente se sussistono i presupposti astratti (obbligo di denuncia ex art.331 c.p.p. per reati fiscali): il giudice tributario verifica però che non vi sia un uso pretestuoso del raddoppio mediante una prognosi postuma sulla sussistenza dei presupposti.
- In materia di deduzioni fiscali il contribuente ha l'onere di provare i costi e le componenti negative con elementi certi e precisi (art.109 TUIR e art.2697 c.c.); documentazione prodotta solo in sede contenziosa può essere valutata dal giudice ma trova limiti se l'assenza di documentazione in sede amministrativa rende la ricostruzione incerta.
- La decisione tributaria deve contenere motivazione effettiva e comprensibile sui fatti decisivi: la mancanza o la motivazione meramente apparente sulla questione centrale (es. esistenza di una stabile organizzazione) comporta la nullità della sentenza e la cassazione con rinvio.
- Il principio di non contestazione riguarda le allegazioni di fatto; l'omessa contestazione di una doglianza in appello non è automaticamente decisiva se la parte che avrebbe dovuto contestare ha a sua volta impugnato la sentenza (comportamento processuale dell'ufficio va valutato nel suo contesto).
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