Cassazione Civile, Ordinanza n. 04229/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da sei verbali di accertamento elevati dalla polizia locale per violazioni al codice della strada e alla disciplina sui cronotachigrafi, contestate a un autobus usato per una gita scolastica. Le violazioni riguardavano, tra l’altro, il superamento dei limiti di velocità, l’uso del limitatore di velocità, l’assenza o insufficienza della cassetta di pronto soccorso, un segno o una scheggiatura del parabrezza e la mancata registrazione delle attività di guida nei 28 giorni precedenti. La società propose opposizione davanti al giudice di pace, che la rigettò; poi appellò al Tribunale di Milano, che confermò la decisione di primo grado. In cassazione la società articolò dodici motivi, deducendo, tra gli altri: erronea applicazione dell’art. 142 c.d.s. e della disciplina sul limitatore di velocità; omessa pronuncia sulla richiesta di riduzione della sanzione; illegittimo uso del cronotachigrafo come fonte probatoria dei superamenti di velocità; omesso esame di fatti decisivi sulla funzionalità del limitatore; nullità della sentenza per motivazione carente su alcuni verbali; erronea applicazione della l. 727/1978 e del regolamento UE 165/2014; irrilevanza del contratto di lavoro intermittente rispetto all’obbligo di registrazione; violazione delle regole sull’onere della prova; omesso esame di fatti decisivi su cassetta di pronto soccorso e parabrezza; e erronea determinazione del quantum sanzionatorio. Il Comune resistette chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi al superamento della velocità e al limitatore, confermando che l’art. 142, comma 11, c.d.s. si applica anche quando il limitatore sia funzionante ma sia comunque riscontrato il superamento della velocità prescritta. Ha inoltre confermato la legittimità del cronotachigrafo come fonte probatoria per accertare violazioni dei limiti di velocità e delle prescrizioni sui tempi di guida e riposo, in base all’art. 142 c.d.s., all’art. 19 l. 727/1978 e al regolamento UE 165/2014. I motivi sull’omessa pronuncia o sull’omesso esame di fatti decisivi sono stati rigettati o dichiarati inammissibili, anche per la presenza di doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., non superata dalla ricorrente. La Corte ha altresì escluso che il contratto di lavoro intermittente esonerasse dall’obbligo di registrazione delle attività, e ha ritenuto corrette sia la valutazione probatoria del giudice di merito sia la quantificazione delle sanzioni, giudicate proporzionate e collocate in un valore medio rispetto al massimo edittale. Sono state poste le spese a carico della ricorrente e dichiarati i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato nel primo motivo per contestare la corretta applicazione della disciplina sostanziale da parte del giudice di merito
richiamato per l’asserita omessa pronuncia sulla domanda subordinata di riduzione del quantum, esclusa dalla Corte perché la domanda era stata esaminata e rigettata
invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto corretta l’applicazione della norma da parte del giudice di merito
richiamato sulla ripartizione dell’onere della prova; la Corte ha ritenuto che la responsabilità fosse stata accertata in base ad accertamenti oggettivi e che non fossero stati offerti elementi idonei a superare la presunzione di colpa
legittima l’uso del cronotachigrafo come fonte di prova per gli accertamenti relativi alla velocità
"L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato".
si applica anche quando il limitatore sia funzionante, se in concreto sia stato accertato il superamento della velocità prescritta
richiamato dalla disciplina sui limitatori di velocità e sulle sanzioni collegate
art. 19 l. 727/1978
ritenuto compatibile con l’evoluzione normativa europea e correttamente applicato in combinato con il regolamento UE 165/2014
art. 36 regolamento UE 165/2014
richiamato per confermare l’obbligo di rendere disponibili i dati sulle attività precedenti e la sanzionabilità della mancata registrazione
Direttiva 2006/22/CE
richiamata in relazione alla disciplina dei controlli sui tachigrafi e dei tempi di guida e riposo
Regolamento UE 165/2014
considerato fonte normativa pienamente rilevante e coordinata con la disciplina interna sui tachigrafi
Regolamento CE 561/2006
richiamato come parte del sistema normativo sui tempi di guida e riposo
richiamato quale norma di coordinamento sulla disciplina dei controlli e dei tempi di guida
ritenuto inconferente ai fini dell’obbligo di registrazione tachigrafica, che resta fermo a prescindere dal contratto di lavoro intermittente
richiamato per il principio di responsabilità nelle violazioni amministrative, applicato dalla Corte in coerenza con l’accertamento oggettivo
ha fondato l’inammissibilità dei motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme, non superata dall’indicazione delle diverse rationes decidendi
art. 54, comma 2, d.l. 83/2012, conv. in l. 134/2012
richiamato per l’applicazione temporale della disciplina sulla doppia conforme
richiamato per le doglianze di nullità della sentenza per omessa motivazione o errata determinazione del quantum
richiamato per i motivi di omesso esame di fatti decisivi, dichiarati inammissibili nei casi di doppia conforme
richiamato in relazione ai criteri di quantificazione della sanzione amministrativa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
richiamato in collegamento con l’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In tema di sanzioni per eccesso di velocità, l’art. 142, comma 11, c.d.s. si applica anche quando il limitatore di velocità sia funzionante, purché sia comunque accertato il superamento della velocità alla quale il dispositivo è tarato.
- Il cronotachigrafo costituisce fonte probatoria legittima per l’accertamento delle violazioni in materia di velocità e di tempi di guida e riposo, ove la disciplina interna sia coordinata con quella europea.
- L’obbligo di registrazione e disponibilità dei dati relativi alle attività del conducente nei 28 giorni precedenti l’accertamento non è escluso dalla tipologia del rapporto di lavoro con il conducente, incluso il lavoro intermittente.
- In materia di violazioni amministrative, l’accertamento fondato su dati oggettivi e documentati può essere sufficiente a sorreggere la responsabilità, salvo che il trasgressore fornisca elementi idonei a superare l’addebito secondo la disciplina dell’onere della prova.
- I motivi di ricorso per cassazione che deducono omesso esame di fatti decisivi sono inammissibili quando vi sia doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La censura sulla quantificazione della sanzione non può essere accolta in cassazione quando il giudice di merito abbia motivato la proporzione dell’importo e lo abbia collocato entro un range medio rispetto al massimo edittale.
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