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Sentenza

Sentenza del 09/07/2025 n. 18760 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’atto di irrogazione delle sanzioni per l’anno d’imposta 2015, emesso ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997 per omessa fatturazione nei confronti di N. S. R. Srl. La CTP di Benevento aveva annullato l’atto per carenza di motivazione, rilevando che non era allegato il processo verbale di constatazione (p.v.c.) richiamato e che i documenti allegati erano insufficienti; aveva inoltre richiamato un giudicato esterno. La CTR della Campania aveva confermato l’esito, considerando nuova e quindi inammissibile la deduzione dell’Agenzia, formulata solo in appello, circa un diverso p.v.c. redatto nei confronti di I. Srl e consegnato al suo legale rappresentante. In cassazione l’Agenzia, con un unico motivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ha denunciato violazione degli artt. 1362 c.c., 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997, 7 della legge n. 212/2000 e 2699 e 2700 c.c., sostenendo che l’atto fosse motivato per relationem mediante una segnalazione della Guardia di finanza e il p.v.c. relativo alla contribuente, da lei conosciuto e depositato in appello. La società ha anche eccepito l’inammissibilità del ricorso per vizi della notifica e per l’annullamento in autotutela di un altro atto relativo alla stessa vicenda.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla società: la notifica del ricorso non era inesistente né nulla, anche considerato che la società era contumace in appello e che il ricorso era stato tempestivamente notificato anche presso la sua sede; inoltre, il richiamo all’annullamento in autotutela di un altro atto era privo dell’indicazione delle relative ragioni. Nel merito, ha ritenuto infondato il motivo dell’Agenzia: l’interpretazione dell’atto amministrativo compiuta dalla CTR è una valutazione di fatto sindacabile in cassazione solo in presenza di vizi rilevanti e la censura non superava l’accertamento secondo cui il riferimento al p.v.c. della contribuente era stato introdotto soltanto in appello. La valutazione di novità restava decisiva, sia che il p.v.c. fosse indicato come atto integrativo della motivazione, sia che fosse invocato per dimostrare la conoscenza dei fatti. La Corte ha inoltre rilevato che la segnalazione indicava come oggetto il verbale relativo a Santa Rosa e precedeva temporalmente il p.v.c. redatto nei confronti di I. Srl. L’Agenzia è stata condannata a rifondere alla società le spese: 2.500 euro per compensi, 200 euro per esborsi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e contributo previdenziale se dovuti. Non si applica l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • Art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997

    È la disposizione in base alla quale erano state irrogate le sanzioni per l’omessa fatturazione contestata alla società. La sentenza non sviluppa un’autonoma interpretazione sostanziale della norma: la decisione riguarda la motivazione dell’atto e la novità della deduzione documentale proposta in appello.

  • Art. 7 della legge n. 212/2000

    È invocato dall’Agenzia in relazione alla motivazione dell’atto e al richiamo per relationem ad altri documenti. La Corte rigetta il motivo senza formulare una distinta interpretazione della disposizione.

  • Art. 1362 c.c.

    In tale prospettiva, la parte che denunzi in cassazione l'erronea interpretazione, in sede di merito, di un atto amministrativo, è tenuta però, a pena di inammissibilità del ricorso, a indicare quali canoni o criteri ermeneutici siano stati violati.

    Chi contesta in cassazione l’interpretazione di un atto amministrativo deve indicare specificamente i canoni ermeneutici violati; il mero dissenso sulla lettura del documento non è sufficiente.

  • Artt. 1363 e 1366 c.c.

    Costituisce, infatti, principio fermo di questa Corte che l'interpretazione, da parte del giudice di merito, di un atto amministrativo a contenuto non normativo, quale è l'avviso di accertamento, costituisce una valutazione di fatto che è sottratta al controllo della Suprema Corte qualora sia immune da vizi logici e giuridici e non impinga nella violazione di quelle norme giuridiche, in particolare gli artt. 1362, secondo comma, 1363 e 1366 c.c., che, disposte dal legislatore per l'interpretazione dei contratti in genere, ben possono estendersi all'interpretazione degli atti e dei provvedimenti unilaterali e di quelli amministrativi, tenendo peraltro conto della natura dei medesimi nonché dell'esigenza della certezza dei rapporti e del buon andamento della pubblica amministrazione.

    I criteri legali di interpretazione dei contratti possono applicarsi anche agli atti amministrativi unilaterali, adattandoli alla loro natura e alle esigenze di certezza e buon andamento. La lettura dell’atto compiuta dal giudice di merito resta una valutazione di fatto, salvo vizi logici o giuridici o violazione dei criteri ermeneutici.

  • Art. 2699 c.c.

    La norma è citata dall’Agenzia nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne svolge un’autonoma interpretazione né la pone a fondamento della decisione.

  • Art. 2700 c.c.

    La norma è citata dall’Agenzia nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne svolge un’autonoma interpretazione né la pone a fondamento della decisione.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge. La censura non consente di rimettere in discussione la valutazione di fatto della CTR se non individua una violazione dei criteri ermeneutici applicabili.

  • Art. 330 c.p.c.

    In tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettata dall'art. 330 c.p.c.; tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell'indicazione della residenza o della sede e dell'elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dall'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330, comma 1, seconda ipotesi, c.p.c., ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione.

    Per il ricorso per cassazione contro una sentenza tributaria regionale, la notifica può essere eseguita presso il domicilio o la sede indicati nel primo grado se la parte non si è costituita in appello o non ha fornito una nuova indicazione.

  • Art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    In tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettata dall'art. 330 c.p.c.; tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell'indicazione della residenza o della sede e dell'elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dall'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330, comma 1, seconda ipotesi, c.p.c., ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione.

    L’indicazione della residenza, della sede o del domicilio effettuata nel primo grado conserva efficacia ai fini della notifica in cassazione se la parte non si costituisce in appello o non indica un diverso recapito.

  • Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, determina che non si applichi l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.

    Non è dovuto l’ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l’inammissibilità dell’impugnazione quando la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • In cassazione non è sufficiente proporre una lettura alternativa di un atto amministrativo: occorre indicare in modo puntuale i criteri legali di interpretazione che il giudice di merito avrebbe violato. La valutazione interpretativa del giudice di merito è normalmente una valutazione di fatto.
  • Non è possibile integrare in appello, come se fosse già parte della motivazione dell’atto impugnato, una ricostruzione documentale o un richiamo a un documento mai prospettati nel primo grado; una deduzione nuova può restare decisiva anche se il documento viene prodotto in appello.
  • Quando la motivazione di un provvedimento è contestata per relationem, è rilevante verificare quali atti siano effettivamente richiamati e se il contribuente ne abbia avuto conoscenza. La mera disponibilità o produzione successiva di un diverso verbale non dimostra, da sola, che esso integrasse la motivazione originaria.
  • Per la notifica del ricorso per cassazione, se la parte è rimasta contumace in appello, può restare valido il recapito indicato nel primo grado; inoltre, la notificazione tempestiva anche presso la sede della società può escludere la dedotta invalidità nel caso concreto.

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