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Sentenza

Sentenza del 09/07/2025 n. 18776 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate notificò il 17 luglio 2015 a I. Srl un avviso di accertamento IVA per il 2013, originato da una verifica sulla Nuova Santa Rosa Srl e dalla segnalazione di omessa fatturazione di operazioni nei confronti di vari clienti, tra cui la contribuente. La CTP di Benevento accolse il ricorso della società; la CTR riformò la decisione e respinse il ricorso originario. I. Srl ha impugnato la sentenza della CTR con dieci motivi: vizi di motivazione e omesso esame di fatti, prove, domande ed eccezioni; violazioni delle regole di valutazione della prova e dell'onere probatorio; carenza di motivazione dell'avviso; inammissibilità dell'appello dell'Agenzia e deduzione di questioni nuove; illegittimità dell'accertamento induttivo e mancata deduzione dei costi; uso di presunzioni asseritamente inidonee; nullità della sentenza. Ha inoltre formulato due doglianze generiche, che la Corte non ha esaminato. La contribuente ha contestato anche la regolare costituzione del contraddittorio, in relazione alla cancellazione dall'albo del suo difensore cassazionista.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Tutti e dieci i motivi sono stati giudicati inammissibili, principalmente perché generici, non autosufficienti, non specificamente riferiti alla motivazione della sentenza impugnata o privi delle necessarie indicazioni e trascrizioni degli atti rilevanti. Le censure rivolte direttamente all'avviso di accertamento, senza confrontarsi con la decisione della CTR, non sono state esaminate nel merito; analogamente, le questioni sull'accertamento induttivo e sulla deducibilità dei costi non risultavano pertinenti alla sentenza impugnata né era indicato che fossero state proposte nei gradi precedenti. La Corte ha ritenuto regolare il contraddittorio: la cancellazione dall'albo del difensore dopo il deposito del ricorso non determina l'interruzione del giudizio e la comunicazione dell'udienza al legale rappresentante della società era stata effettuata tempestivamente. I due rilievi non numerati e formulati genericamente non sono stati esaminati. La società è stata condannata a pagare all'Agenzia 1.700 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, e al versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    non indica, non localizza, non trascrive il contenuto essenziale dell'atto di appello dell'Agenzia e non mette in condizione il Collegio di verificare la fondatezza della doglianza

    Il ricorso per cassazione deve indicare con precisione gli atti rilevanti, localizzarli nel fascicolo e riportarne il contenuto essenziale, così da consentire alla Corte di verificare la censura senza ricostruire autonomamente il materiale processuale.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    Ai sensi dell' art. 13 , comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 , si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione ogni motivo deve criticare puntualmente la ratio della sentenza impugnata: non basta riproporre le contestazioni rivolte all'atto amministrativo o contrapporre la decisione di primo grado a quella d'appello.
  • Chi lamenta l'omesso esame di atti, prove, eccezioni o motivi d'appello deve specificare quali siano, indicare dove si trovino nel fascicolo e riportarne il contenuto essenziale; doglianze generiche o solo assertive possono essere dichiarate inammissibili.
  • Le questioni non riferibili alla motivazione della sentenza impugnata, o non indicate come già proposte nei precedenti gradi quando ciò è necessario, non possono essere introdotte efficacemente per la prima volta in cassazione.
  • La cancellazione dall'albo del difensore dopo il deposito del ricorso per cassazione non interrompe di per sé il giudizio; la comunicazione tempestiva dell'udienza alla parte può consentire la regolare prosecuzione del contraddittorio.
  • La declaratoria d'inammissibilità comporta la soccombenza sulle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

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