Sentenza del 09/07/2025 n. 18774 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava gli avvisi notificati il 17 aprile 2015 per Ires, Irap e Iva dell’anno d’imposta 2011 e per il recupero dell’Iva relativa al 2012. Gli accertamenti derivavano da una verifica sulla Nuova Santa Rosa Srl, dalla quale era emersa una mancata fatturazione a diversi clienti, tra cui I. Srl. Dopo che la C.T.P. di Benevento aveva accolto il ricorso della contribuente, la C.T.R. aveva riformato la decisione e respinto il ricorso originario. In cassazione la società ha formulato undici motivi, riguardanti, tra l’altro, motivazione e prova dell’accertamento, notifica e motivazione degli avvisi, ammissibilità dell’appello dell’Agenzia, presupposti dell’accertamento induttivo, presunzioni e omessa pronuncia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti gli undici motivi e, quindi, l’intero ricorso. In sintesi, le censure sono state ritenute generiche, non specificamente riferite alla sentenza impugnata o prive dell’indicazione e localizzazione degli atti e dei fatti necessari alla loro verifica. L’eccezione sulla notifica era inoltre inammissibile perché, dopo il rigetto in primo grado, la contribuente avrebbe dovuto proporre appello incidentale per devolvere la questione alla C.T.R. La società è stata condannata a pagare all’Agenzia 2.000 euro per le spese del giudizio, oltre alle spese prenotate a debito, e l’ulteriore contributo unificato, se dovuto. È stato riconosciuto all’Agenzia il compenso per lo studio della causa e la difesa orale, pur non avendo depositato controricorso.
Norme richiamate
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
non indica, non localizza, non trascrive il contenuto essenziale dell'atto di appello dell'Agenzia e non mette in condizione il Collegio di verificare la fondatezza della doglianza
Il ricorso per cassazione deve indicare con precisione gli atti e i documenti rilevanti, localizzandoli e riportandone il contenuto essenziale, così da consentire alla Corte di verificare la censura.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell' art. 13 , comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 , si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Quando il ricorso è respinto o dichiarato inammissibile, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- In cassazione non basta elencare errori o richiamare principi astratti: ogni motivo deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata e spiegare quale specifico errore sia stato commesso.
- Se una censura dipende da atti o documenti del giudizio di merito, occorre identificarli, localizzarli nel fascicolo e riportarne il contenuto essenziale; omissioni di questo tipo possono rendere il motivo inammissibile.
- La parte vittoriosa in primo grado su un’eccezione, ma soccombente su un diverso profilo, deve impugnare con appello incidentale il rigetto dell’eccezione se vuole mantenerla in discussione nel grado successivo.
- Le doglianze rivolte direttamente contro l’avviso o un altro atto amministrativo, senza contestare la decisione giudiziale che lo ha esaminato, non soddisfano l’onere di impugnare la sentenza oggetto del ricorso per cassazione.
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