Sentenza del 09/07/2025 n. 18762 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Per l’anno d’imposta 2009, l’Agenzia emise un avviso di accertamento induttivo, recuperando maggiori ricavi ai fini Ires, Irap e Iva sulla base di una percentuale di redditività del 15% applicata ai costi. La società contestò l’accertamento, tra l’altro, per la pretesa irregolarità della notifica dell’invito a produrre documenti, l’inattendibilità della percentuale utilizzata, carenze di motivazione dell’avviso, insufficienza delle presunzioni e mancato riconoscimento dei costi. Dopo che la CTP di Benevento aveva accolto il ricorso, la CTR della Campania accolse l’appello dell’Agenzia e respinse la domanda della società. In Cassazione I. Srl ha proposto otto motivi, riguardanti anche l’ammissibilità dell’appello erariale, la motivazione della sentenza e la ripartizione dell’onere probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo, sulla motivazione e sulla ricostruzione dei fatti, è stato dichiarato inammissibile perché deduceva vizi motivazionali non più consentiti e mescolava censure eterogenee. Nel secondo motivo, la contestazione della genericità dell’appello dell’Agenzia è stata respinta: nel processo tributario può bastare la riproposizione delle ragioni già addotte a sostegno dell’accertamento; le altre censure processuali sono state dichiarate inammissibili, anche per mancata specificazione delle doglianze nuove o delle prove asseritamente introdotte. Il terzo motivo, sulla motivazione dell’avviso, è inammissibile perché generico e privo di riferimenti concreti all’atto. Il quarto è infondato: la CTR aveva correttamente qualificato l’accertamento come induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 2, lettera d)-bis, D.P.R. 600/1973, giustificato dalla mancata risposta al questionario e dalla mancata produzione documentale; tale disposizione consente presunzioni anche prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza. Il quinto motivo, relativo all’onere della prova e alla valutazione delle prove, è inammissibile perché generico e non denuncia correttamente la violazione dei relativi paradigmi normativi. Il sesto, sul mancato riconoscimento dei costi, è inammissibile per errato o incerto riferimento normativo e mancata indicazione della sua deduzione nei gradi di merito. Il settimo, su allegazione e produzione degli atti richiamati nell’avviso, e l’ottavo, su omessa pronuncia e motivazione, sono inammissibili per genericità, carenza di specificità e commistione di vizi. I. Srl è stata condannata a pagare all’Agenzia delle entrate le spese di lite, liquidate in 2.500 euro oltre spese prenotate a debito; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto. La sentenza impugnata della CTR resta quindi ferma.
Norme richiamate
Art. 39, comma 2, lettera d)-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Tale disposizione consente espressamente all'ufficio di avvalersi di presunzioni prive dei requisiti di cui all'art. 39, comma 1, lettera d) D.P.R. n. 600 del 1973.
Quando il contribuente omette di rispondere alla richiesta di informazioni e di produrre documenti contabili, l’Ufficio può ricorrere all’accertamento induttivo e a presunzioni che non devono possedere i requisiti ordinari previsti per l’accertamento analitico-induttivo.
Art. 32, n. 4, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
giustificato dalla circostanza della deliberata omessa risposta alla richiesta dell'ufficio di rispondere al questionario previsto dall'art. 32 n. 4 del medesimo D.P.R. e di produrre documentazione contabile, ostacolando la verifica dell'ufficio e ingenerando un sospetto in ordine alla inattendibilità delle scritture.
La mancata risposta al questionario e la mancata esibizione della documentazione richiesta possono ostacolare i controlli e costituire il presupposto fattuale per l’accertamento induttivo.
Art. 53, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nel processo tributario, ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato (come affermato dalla stessa odierna ricorrente), è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
L’onere di specificità dei motivi d’appello tributario può essere assolto anche riproponendo le ragioni già sostenute in primo grado, se esse contestano la decisione che ha annullato l’avviso e sono indicate come idonee a sostenerne la legittimità.
Art. 58, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nel grado di appello del giudizio tributario non opera la preclusione di cui all'art. 345, terzo comma, c.p.c., essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato D.Lgs., che consente alle parti di produrre liberamente nuovi documenti in sede di gravame, persino se preesistenti al giudizio di prime cure, senza richiedere che la mancata produzione nel grado pregresso sia stata determinata da causa ad esse non imputabile.
Nel processo tributario le parti possono produrre nuovi documenti in appello anche se già esistenti nel primo grado; non è necessario dimostrare che la precedente mancata produzione dipendesse da una causa non imputabile.
La violazione dell’onere della prova è configurabile in cassazione quando il giudice lo attribuisca alla parte diversa da quella su cui grava secondo le regole sui fatti costitutivi e sulle eccezioni; non basta contestare il peso attribuito alle prove.
La violazione della regola di disponibilità delle prove ricorre se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti e acquisite d’iniziativa fuori dai poteri officiosi; non ricorre per il solo fatto che abbia ritenuto alcune prove più persuasive di altre.
Art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
tale onere [...] non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso non indichi specificamente i documenti o gli atti processuali sui quali si fondi; non ne riassuma il contenuto o ne trascriva i passaggi essenziali; né comunque fornisca un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui essi siano stati prodotti o formati.
Il ricorso per cassazione deve identificare con precisione gli atti e i documenti su cui si fonda, illustrarne il contenuto rilevante e indicare quando e in quale fase processuale siano stati prodotti o formati.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In caso di rigetto integrale del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La mancata risposta a un questionario fiscale e l’omessa produzione dei documenti richiesti possono legittimare l’accertamento induttivo, anche mediante presunzioni che non rispettino i requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza; resta comunque rilevante la possibilità del contribuente di contestare concretamente la ricostruzione.
- La contestazione di una percentuale media di settore richiede allegazioni e prove specifiche che dimostrino perché, nel caso concreto, l’attività del contribuente si discostava da quella percentuale; una negazione generica può non bastare.
- In appello tributario l’Amministrazione può assolvere l’onere di impugnazione specifica riproponendo le ragioni già esposte in primo grado, quando esse contrastino la decisione impugnata. Le nuove eccezioni devono invece essere individuate concretamente per poter essere vagliate.
- Nel giudizio tributario d’appello è ammessa la produzione di nuovi documenti, anche preesistenti al primo grado, secondo la disciplina speciale dell’art. 58, comma 2, D.Lgs. 546/1992.
- In cassazione non è sufficiente lamentare genericamente una motivazione insufficiente o contraddittoria, una diversa valutazione delle prove o un’errata attribuzione dell’onere probatorio: occorre formulare censure distinte, specifiche e coerenti con il vizio processuale o sostanziale dedotto.
- Chi introduce in cassazione una questione che implica accertamenti di fatto deve indicare dove l’aveva già sollevata nei gradi di merito; deve inoltre identificare e illustrare gli atti e i documenti richiamati, affinché la Corte possa verificarli.
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