Sentenza del 09/07/2025 n. 18769 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2014, notificata via PEC il 15 marzo 2018. Dopo il rigetto del ricorso da parte della C.T.P. di Benevento e la conferma della decisione da parte della C.T.R. della Campania, I. Srl ha proposto ricorso per Cassazione con otto motivi. Ha contestato, in particolare, la trattazione dell’appello senza discussione orale nonostante le istanze presentate; la mancata trattazione delle istanze di sospensione; aspetti relativi alla costituzione delle controparti e al processo telematico; la motivazione della cartella, la mancata comunicazione preventiva e l’omessa allegazione di atti; la notifica PEC, compreso l’indirizzo del mittente non presente nei pubblici registri; la legittimazione del difensore dell’agente della riscossione; e l’omesso esame di eccezioni e la carenza di motivazione della sentenza. Le doglianze ulteriori indicate genericamente nel ricorso non sono state esaminate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso, lasciando ferma la sentenza della C.T.R. della Campania che aveva confermato il rigetto pronunciato dalla C.T.P. di Benevento. Il primo motivo è inammissibile perché la ricorrente aveva dedotto il deposito delle istanze di discussione orale, ma non anche la loro notificazione alle altre parti costituite, requisito necessario insieme al deposito tempestivo. Il secondo motivo è inammissibile: la decisione definitiva assorbe le istanze di sospensione; la censura sulla chiamata dell’ente impositore non si confronta con l’accertamento che l’Agenzia era intervenuta volontariamente; la costituzione tardiva comporta la decadenza dalle sole eccezioni non rilevabili d’ufficio e la costituzione telematica era consentita anche se il ricorso era stato depositato in forma analogica. Il terzo motivo non si confronta con la sentenza impugnata, che aveva spiegato che l’omessa comunicazione preventiva ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 non determina la nullità della cartella e che la motivazione di una cartella da controllo automatizzato può essere meno ampia di quella di un avviso di accertamento. Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili perché non si confrontano con la decisione impugnata: l’eventuale estraneità dell’indirizzo PEC del mittente dai pubblici registri non invalida da sola la notifica, in assenza di un pregiudizio concreto al diritto di difesa; inoltre, l’impugnazione tempestiva della cartella con pieno svolgimento delle difese sana eventuali nullità della notifica per raggiungimento dello scopo. Il sesto motivo è inammissibile, essendo stata già spiegata dalla C.T.R. la possibilità per l’agente della riscossione di avvalersi nel giudizio tributario di merito di avvocati del libero foro. Il settimo e l’ottavo motivo sono inammissibili perché generici e astratti, a fronte di una motivazione ritenuta congrua e sufficiente. I. Srl è stata condannata a pagare alle resistenti 1.700 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto. La Cassazione ha deciso il 23 maggio 2025; la sentenza è stata depositata il 9 luglio 2025.
Norme richiamate
Per far sì che la causa non passasse in decisione sulla base degli atti, dunque, la contribuente avrebbe dovuto assolvere un duplice onere: la notificazione di un'istanza di discussione orale alle "altre parti costituite" ed il deposito della detta istanza nel rispetto del termine perentorio previsto dalla legge.
Per ottenere la discussione orale nel regime processuale applicabile, la parte deve sia notificare l’istanza alle altre parti costituite, sia depositarla entro il termine perentorio. La mancata deduzione e dimostrazione di entrambi gli adempimenti rende inammissibile la censura di nullità.
Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
Come ben spiegato dalla C.T.R., inoltre, le parti intimate nel giudizio di merito possono costituirsi anche tardivamente, decadendo solo dal potere di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio.
La decisione richiama l’articolo in relazione alla comunicazione preventiva del controllo automatizzato e conferma quanto stabilito dalla C.T.R.: la sua omessa notificazione non comporta, di per sé, la nullità della cartella. La cartella fondata sui dati forniti dal contribuente non richiede una motivazione articolata come quella di un avviso di accertamento.
Nel caso di specie, la contribuente ha tempestivamente impugnato la cartella di pagamento spiegando in pieno le sue difese, sicché gli eventuali vizi di nullità della notifica telematica della cartella di pagamento si sono sanati per raggiungimento dello scopo.
Un vizio di nullità della notificazione della cartella è sanato quando l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo: qui la contribuente lo ha impugnato tempestivamente e ha potuto svolgere pienamente le proprie difese.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell' art. 13 , comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 , si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Quando ricorrono i presupposti di legge per il rigetto integrale o per l’inammissibilità dell’impugnazione, la parte ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Per contestare la decisione di un giudice tributario che abbia deciso senza discussione orale, non basta provare di aver depositato l’istanza: occorre dedurre e dimostrare anche la notificazione alle altre parti costituite e il rispetto del termine legale.
- La mancata comunicazione preventiva relativa al controllo automatizzato non determina automaticamente la nullità della cartella; va considerato che essa si fonda sui dati dichiarati dal contribuente e può avere una motivazione meno estesa di quella di un avviso di accertamento.
- La ricezione di una cartella PEC da un indirizzo non presente nei pubblici registri non comporta da sola l’invalidità della notifica: il contribuente deve indicare il pregiudizio concreto subito nel diritto di difesa.
- I vizi di nullità della notifica possono essere sanati se l’atto raggiunge il proprio scopo, in particolare quando il destinatario lo impugna tempestivamente e svolge pienamente le proprie difese.
- Le censure in Cassazione devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e indicare in modo specifico gli errori denunciati; doglianze generiche o non pertinenti possono essere dichiarate inammissibili.
- La costituzione tardiva della parte intimata nel giudizio tributario comporta la decadenza dalle eccezioni non rilevabili d’ufficio, ma non impedisce in assoluto la partecipazione al giudizio.
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