Sentenza del 09/07/2025 n. 18771 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento notificato il 23 maggio 2017 alla I. Srl per l’anno d’imposta 2014, con recupero di IRES e IVA, derivante dagli esiti di una verifica sulla Nuova Santa Rosa Srl e dalla segnalazione di operazioni non fatturate. La contribuente ha proposto dieci motivi di ricorso per cassazione, denunciando, tra l’altro, carenze di motivazione e vizi di sottoscrizione dell’avviso, illegittimità dell’accertamento induttivo, mancata deduzione dei costi, violazioni delle regole sulla prova e omessa pronuncia o motivazione apparente della sentenza d’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Ha rilevato che i motivi, in gran parte, censuravano direttamente l’avviso anziché confrontarsi con la sentenza impugnata; inoltre erano generici o astratti e non indicavano adeguatamente dove fossero reperibili gli atti rilevanti, né ne riportavano il contenuto essenziale. In particolare, il primo, il terzo e il quinto motivo non si confrontavano con la decisione d’appello; il secondo non era formulato come corretta censura di omessa pronuncia; il quarto, il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo risultavano, per le ragioni indicate dalla Corte, privi di specificità o apodittici. Le doglianze generiche contrassegnate come “A” e “B” nel ricorso non sono state esaminate. La Corte ha precisato che la cancellazione dall’albo del difensore dopo il deposito del ricorso non interrompe il giudizio e ha considerato regolarmente costituito il contraddittorio, essendo stato informato il legale rappresentante della società dell’udienza. Ha condannato la I. Srl a pagare all’Agenzia delle Entrate 530 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto. La sentenza d’appello che aveva confermato il rigetto del ricorso introduttivo resta quindi ferma.
Norme richiamate
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell' art. 13 , comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 , si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- In Cassazione non basta riproporre le contestazioni rivolte all’atto amministrativo: il motivo deve individuare e censurare in modo specifico la sentenza impugnata, spiegando quale errore del giudice si denuncia.
- Quando si deduce che una questione non è stata esaminata, occorre formulare una censura processuale coerente con l’omessa pronuncia e indicare che la questione era stata ritualmente proposta nei precedenti gradi.
- I motivi devono essere specifici e riferiti al caso concreto: l’esposizione astratta di principi o la generica contestazione della prova non consente alla Corte di verificare la censura.
- Se la censura dipende dal contenuto di un atto del giudizio di merito, il ricorrente deve indicarlo e localizzarlo nel fascicolo e riportarne la parte essenziale, così da rendere verificabile il motivo.
- La cancellazione dall’albo del difensore intervenuta dopo il deposito del ricorso per cassazione non determina, di per sé, l’interruzione del giudizio; resta rilevante che la parte sia informata della fissazione dell’udienza secondo quanto accertato nel caso.
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