Sentenza del 09/07/2025 n. 18761 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Per l’anno d’imposta 2009 l’Agenzia delle entrate aveva irrogato a I. Srl sanzioni ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997 per omessa fatturazione nei confronti di N. S. R. Srl. La CTP di Benevento aveva rigettato il ricorso e la CTR della Campania aveva dichiarato inammissibile l’appello per genericità dei motivi, che riproponevano in larga parte le doglianze del primo grado senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione della sentenza. In Cassazione la società ha proposto due motivi: il primo denunciava, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., insufficiente e contraddittoria motivazione; il secondo lamentava, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 53 del D.Lgs. n. 546/1992 e 342 c.p.c., sostenendo che l’appello fosse ammissibile perché le ragioni d’impugnazione erano ricavabili dall’atto e che nel processo tributario sarebbe consentita la mera riproposizione. La Corte ha rilevato che il ricorso non indicava concretamente i motivi d’appello né contestava puntualmente la valutazione della CTR sulle singole doglianze processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi e, quindi, l’intero ricorso, lasciando ferma la pronuncia della CTR che aveva dichiarato inammissibile l’appello. Il primo motivo è inammissibile perché, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non sono deducibili come tali l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione, salvo un vizio che violi il minimo costituzionale, non specificamente configurato. Il secondo è inammissibile perché non espone i motivi d’appello e non censura in modo concreto le ragioni per cui la CTR li aveva ritenuti generici; la Cassazione non è tenuta a ricostruire la controversia attraverso una complessa estrapolazione dal ricorso. I. Srl è stata condannata a pagare all’Agenzia delle entrate 1.100 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto. Decisione del 23 maggio 2025, depositata il 9 luglio 2025.
Norme richiamate
In seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost.
Nel ricorso per cassazione non è sufficiente lamentare che la motivazione sia insufficiente o contraddittoria: il controllo è limitato ai vizi motivazionali estremi, quali motivazione mancante o apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, oppure motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
Art. 111, sesto comma, Cost.
il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile
La garanzia costituzionale della motivazione è violata solo in presenza di carenze radicali o di una motivazione incomprensibile secondo i criteri indicati dalla Corte; non consente di riaprire in cassazione un ordinario confronto sulla sufficienza delle argomentazioni o sulle risultanze processuali.
Art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
in tema di contenzioso tributario, l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, richiesta dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992 non deve consistere in una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza
I motivi d’appello tributario non richiedono formule rigorose né un’esposizione ampia, ma devono rendere comprensibili in modo chiaro e univoco la richiesta al giudice e le ragioni della contestazione. La loro specificità può essere valutata considerando l’intero atto, ma deve comunque permettere di individuare le censure.
La norma è stata invocata dalla ricorrente insieme all’art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992; la decisione non ne sviluppa un’autonoma interpretazione, ma richiede che la contestazione in cassazione della declaratoria d’inammissibilità dell’appello sia specifica e riferita alle ragioni effettivamente adottate dal giudice regionale.
Art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
il disposto dell'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c. - secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa - non risponde ad un'esigenza di mero formalismo, bensì a consentire alla S.C. di conoscere dall'atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti
Il ricorso per cassazione deve esporre in modo chiaro e sintetico i fatti, le pretese delle parti, le difese e le ragioni essenziali delle decisioni dei precedenti gradi, così da consentire alla Corte di comprendere la controversia direttamente dall’atto. Non può demandarle una ricostruzione ottenibile solo mediante un’estrazione complessa di informazioni dai singoli motivi.
Art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997
È la disposizione in base alla quale l’Agenzia aveva irrogato le sanzioni per l’omessa fatturazione nell’anno d’imposta 2009; la Cassazione non ha esaminato nel merito la violazione contestata, avendo dichiarato inammissibile il ricorso.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
La declaratoria d’inammissibilità comporta, quando ne ricorrono i presupposti e il contributo sia dovuto, l’obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato previsto per il ricorso.
Massime di principio
- In appello tributario è possibile formulare motivi anche in modo sintetico e gli elementi di specificità possono emergere dall’atto nel suo complesso; tuttavia, le doglianze devono identificare con chiarezza ciò che si contesta e perché la decisione impugnata sarebbe errata. La mera ripetizione delle difese di primo grado non basta se non si confronta con le ragioni della sentenza.
- Quando il giudice d’appello dichiara inammissibili singoli motivi per genericità, chi impugna tale statuizione deve riportare o esporre concretamente quei motivi e spiegare in modo puntuale perché la valutazione del giudice sarebbe sbagliata. Una contestazione astratta delle regole sull’ammissibilità non soddisfa questo onere.
- Il ricorso per cassazione deve contenere da sé una ricostruzione chiara e sintetica della controversia e del percorso processuale; non spetta alla Corte ricavare i fatti e le censure attraverso una ricerca complessa nel resto dell’atto.
- In cassazione, l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione non sono autonomi vizi denunciabili ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Il controllo motivazionale riguarda soltanto anomalie radicali che rendano la motivazione inesistente, apparente o incomprensibile nei termini precisati dalla giurisprudenza.
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