Cassazione Civile, Ordinanza n. 02587/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui era stato intimato a una società e al suo legale rappresentante, in solido, il pagamento di una sanzione amministrativa per avere impiegato, in un determinato periodo, sei lavoratori dello spettacolo senza il prescritto certificato di agibilità ENPALS, in violazione dell'art. 6, comma 2, del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947. Gli opponenti avevano impugnato il provvedimento davanti al giudice ordinario, ma sia il Tribunale sia la Corte d'appello avevano respinto l'opposizione. In cassazione la società ha proposto tredici motivi, deducendo, tra l'altro: vizi di notifica e di interruzione della prescrizione; difetto di legittimazione dell'ente a intimare e notificare gli atti; omesso esame di fatti e cattiva valutazione delle prove; errata applicazione dello jus superveniens più favorevole; violazione delle norme sulla buona fede, sulla motivazione dei provvedimenti e sull'entità della sanzione; erroneo mancato riconoscimento di riduzioni o esclusioni sanzionatorie; illegittimità costituzionale della disciplina applicata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero formulate in modo promiscuo, confondendo violazioni di legge e vizi motivazionali, e sostanzialmente dirette a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove. Ha inoltre escluso l'ammissibilità dei motivi relativi all'omesso esame di fatti, alla violazione degli artt. 2697, 115 e 116 c.p.c., allo jus superveniens invocato in modo non pertinente, alla pretesa buona fede impeditiva della sanzione, alla dedotta violazione delle norme sul procedimento amministrativo e alla richiesta di riduzione equitativa della sanzione, ritenuta vincolata e non discrezionale. La questione di legittimità costituzionale è stata reputata inammissibile perché non può costituire autonomo motivo di ricorso e, comunque, priva di rilevanza in presenza dell'inammissibilità di tutti gli altri motivi. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6, comma 2, D.L.C.P.S. n. 708/1947
Prevede l'obbligo del certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo e la sanzione per chi li faccia agire senza tale certificato; la sanzione è stata ritenuta vincolata e determinabile aritmeticamente, senza discrezionalità equitativa.
art. 10 D.L.C.P.S. n. 708/1947
Richiamato nel ricorso; la Corte non ne ha fatto applicazione autonoma, ritenendo inammissibili le censure prospettate.
Richiamato per contestare il regime della prescrizione/notificazione; la Corte ha ritenuto infondate o inammissibili le doglianze sul punto.
Richiamato in tema di notificazioni del verbale; la Corte ha valorizzato il principio della scissione degli effetti della notificazione e ha ritenuto rispettata la disciplina nel caso concreto.
Richiamato con riferimento al procedimento sanzionatorio e alla prescrizione; le doglianze sono state disattese.
Richiamato sulla responsabilità per l'illecito amministrativo; la Corte non ha ravvisato profili utili a sostenere il ricorso.
Richiamato per sostenere la continuazione o il concorso formale; la Corte ha escluso l'applicabilità della norma in ragione della natura dell'illecito e della sanzione fissa.
Richiamato per la determinazione della sanzione; la Corte ha osservato che, trattandosi di sanzione fissa, non vi era spazio per la valutazione discrezionale prevista dall'articolo.
Richiamato nel ricorso; non ritenuto idoneo a fondare l'accoglimento.
art. 35, commi 2 e 3, L. n. 689/1981
Richiamato insieme all'art. 116, comma 12, L. n. 388/2000; la Corte ha ritenuto le censure non decisive e la normativa invocata non utile al caso concreto.
art. 116, comma 12, L. n. 388/2000
Invocato come disciplina più favorevole; la Corte ha escluso la sua applicabilità al caso e, in generale, la retroattività della disciplina sopravvenuta più favorevole in materia di illeciti amministrativi, salvo espressa previsione.
art. 1, comma 1097, L. n. 205/2017
Invocato come jus superveniens; la Corte ha escluso l'applicabilità retroattiva della disciplina sopravvenuta alle violazioni già commesse.
Richiamato per censurare la motivazione del provvedimento; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile anche perché la disciplina invocata non era pertinente ai procedimenti sanzionatori della L. n. 689/1981.
art. 2, comma 3, L. n. 241/1990
Richiamato per dedurre l'obbligo di conclusione del procedimento entro termini; la Corte ha ribadito che tale disposizione non si applica ai procedimenti sanzionatori regolati dalla L. n. 689/1981.
La violazione di questa norma è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; nel caso concreto la censura è stata ritenuta inammissibile.
Richiamato insieme ad altre norme sulle prove; la Corte ha ritenuto che le doglianze mirassero soltanto a una rivalutazione del materiale probatorio.
Richiamato in materia probatoria; la Corte non ha ravvisato una violazione decisiva.
Richiamato per asserito vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché volte a contestare il merito.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri consentiti; non basta contestare la valutazione delle prove ritualmente acquisite.
La violazione sussiste solo se il giudice utilizza prove non dedotte o attribuisce efficacia di prova legale a elementi che non la hanno; non è deducibile per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio.
Richiamato nel motivo probatorio; la censura è stata reputata non decisiva e inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non consente di censurare la valutazione delle prove o delle argomentazioni difensive.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per la nozione di motivazione apparente o mancante, quale anomalia che determina nullità della sentenza.
art. 111, comma 6, Cost.
Usato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione.
art. 24, comma 2, L. n. 87/1953
La questione di legittimità costituzionale può essere proposta o riproposta solo se rilevante e non manifestamente infondata; non può costituire autonomo motivo di ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la formulazione promiscua di censure che mescoli violazioni di legge e vizi di motivazione senza consentire di distinguere con chiarezza le diverse doglianze.
- L'omesso esame denunciabile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è deducibile per contestare la valutazione di documenti, prove o argomentazioni.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio, ma solo quando il giudice ponga a base della decisione prove non introdotte dalle parti o attribuisca a prove non legali valore di prova legale.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile soltanto se il giudice ripartisce l'onere della prova in modo errato; non basta contestare l'esito della valutazione probatoria.
- In materia di illeciti amministrativi vige il principio di legalità e irretroattività: la disciplina sopravvenuta più favorevole non si applica automaticamente ai fatti anteriori, in assenza di espressa previsione di retroattività.
- Quando la sanzione amministrativa è fissata dalla legge in misura predeterminata per ciascun illecito o per ciascun giorno/lavoratore, il giudice non può ridurla equitativamente, dovendo procedere a un mero calcolo aritmetico.
- La richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale non costituisce di per sé un autonomo motivo di ricorso per cassazione; essa è scrutinabile solo se rilevante ai fini della decisione e se correttamente collegata a questioni ritualmente dedotte.
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