Cassazione Civile, Ordinanza n. 02512/2023 del 27/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia trae origine da due domande distinte decise dalla Corte d'appello: una proposta nell'interesse di un soggetto già deceduto prima della proposizione del giudizio di primo grado, con conseguente declaratoria di inammissibilità per nullità della vocatio in ius e del mandato difensivo; l'altra proposta da un lavoratore che chiedeva il riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto ai sensi dell'art. 13, comma 8, L. n. 257/1992. La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile la prima domanda e ha ritenuto decaduta la seconda ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 300 c.p.c., sostenendo che non fosse stata considerata la mancata comunicazione al difensore del decesso della parte dopo il conferimento della procura; 2) violazione del D.P.R. n. 639/1970, art. 47, contestando l'applicazione della decadenza triennale alla domanda di rivalutazione contributiva per amianto; 3) e 4) violazione dell'art. 13, comma 8, L. n. 257/1992, lamentando il mancato riconoscimento del coefficiente di maggiorazione dell'1,5 per l'intero periodo di esposizione e il mancato accertamento dell'esposizione stessa. L'INPS non ha svolto attività difensiva in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la morte della parte attrice, avvenuta prima della vocatio in ius, determina nullità dell'atto introduttivo e dell'intero giudizio, rilevabile d'ufficio, con esclusione dell'applicabilità dell'interruzione del processo e dell'ultrattività del mandato. Ha respinto anche il secondo motivo, confermando che la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970 si applica pure alle controversie sulla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, sia dei pensionati sia dei non pensionati, perché si tratta di domanda incidente sulla consistenza dell'anzianità contributiva ai fini pensionistici e non del mero ricalcolo di ratei. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'INPS. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La mancata considerazione della comunicazione del decesso al difensore non vale a superare la nullità del processo quando la parte attrice era già morta prima della proposizione della domanda; in tale ipotesi non opera l'interruzione del processo ma la nullità dell'atto introduttivo e dell'intero giudizio.
Non trova applicazione in difetto di un valido rapporto processuale instaurato con parte già deceduta prima della vocatio in ius.
Richiamato come regola generale sulla cessazione del mandato per morte del mandante, derogata solo nei limiti previsti dalla legge.
È richiamato quale norma che delimita le eccezioni alla cessazione del mandato per morte del mandante.
Richiamati come norme generali sulla procura alle liti e sul mandato difensivo, rispetto alle quali l'ultrattività del mandato costituisce eccezione.
D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47
La decadenza dall'azione giudiziaria prevista da tale norma si applica anche alle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della maggiorazione/rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, sia per pensionati sia per non pensionati.
La disciplina dell'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, come sostituita da questa disposizione, è quella che introduce la decadenza applicata anche ai giudizi sulla rivalutazione contributiva.
Richiamata come legge di conversione del D.L. n. 384 del 1992, che ha sostituito il testo dell'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970.
L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8
Norma attributiva del beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto; la Corte ne richiama la natura di beneficio previdenziale autonomo e strumentale all'accesso o al miglioramento della pensione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Se la parte attrice è già deceduta prima della proposizione della domanda, manca un valido rapporto processuale sin dall'origine: il ricorso/citazione è nullo e lo è anche l'intero giudizio successivo, con rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado.
- L'ultrattività del mandato difensivo dopo la morte del mandante è un'eccezione di stretta interpretazione e non consente di sanare la mancanza originaria di una parte esistente al momento della vocatio in ius.
- La decadenza di cui all'art. 47 D.P.R. n. 639/1970 si applica alle controversie che incidono sulla consistenza dell'anzianità contributiva rilevante ai fini pensionistici, incluso il riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto.
- La domanda di riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione ad amianto è autonoma rispetto alla domanda di ricalcolo della pensione o dei singoli ratei: riguarda il diritto al beneficio previdenziale in sé e non soltanto la corretta liquidazione della prestazione.
- Quando la decadenza colpisce il diritto al beneficio contributivo, essa preclude ogni ulteriore differenza ad esso riconducibile, non solo quelle maturate in un determinato arco temporale.
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