Cassazione Civile, Ordinanza n. 02520/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall’irrogazione, da parte del datore di lavoro, di una sanzione disciplinare di otto giorni di sospensione a un dipendente che era anche componente RSU, per avere inoltrato a colleghi e rappresentanti sindacali una e-mail relativa al suicidio di un collega, collegando il tragico evento alla procedura di mobilità aziendale e alla firma di alcuni delegati sindacali. La Corte d’appello ha annullato la sanzione ritenendo che la comunicazione si collocasse nell’alveo della dialettica sindacale e del diritto di critica, e che il potere disciplinare non potesse essere esercitato su condotte estranee al rapporto di lavoro e inerenti alla libertà sindacale. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità/violazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per motivazione per relationem a un precedente indicato erroneamente; (2) omesso esame del fatto decisivo dell’autorizzazione alla diffusione della mail anche all’esterno dei destinatari originari, in particolare alla direzione del personale; (3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserito uso di scienza privata e valutazione indebita delle prove; (4) violazione degli artt. 2, 21 e 39 Cost., nonché degli artt. 2104, 2105 e 2043 c.c. e dell’art. 46 CCNL, sostenendo che la mail non fosse coperta dal diritto di critica/sindacale o comunque eccedesse i limiti di continenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il riferimento al precedente giurisprudenziale era un mero refuso non lesivo del diritto di difesa; infondato il secondo, poiché il fatto dell’inoltro autorizzato della mail era stato espressamente esaminato dalla corte territoriale; in parte inammissibile e in parte infondato il terzo, perché la valutazione delle prove spetta al giudice di merito e non risultava alcun ricorso a scienza privata; infondato in parte e inammissibile in parte il quarto, poiché la condotta era stata correttamente ricondotta alla dialettica sindacale tra rappresentanti con differenti posizioni sulla mobilità, ambito nel quale il datore deve mantenere neutralità e non può usare il potere disciplinare se non per esigenze di tutela dell’incolumità o dell’integrità aziendale. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e dichiarata tenuta, ove dovuto, all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il mero errore materiale nell’indicazione di un precedente giurisprudenziale non integra nullità della sentenza né lesione del diritto di difesa, se la motivazione richiamata è comunque comprensibile e riportata nel suo contenuto rilevante.
La censura di violazione di legge non può risolversi nella contestazione della valutazione di merito compiuta dal giudice territoriale.
La nullità della sentenza non ricorre quando l’errore indicato è un semplice refuso privo di effetti processuali lesivi.
Il vizio di omesso esame richiede la mancata considerazione di un fatto storico decisivo; non sussiste se il fatto è stato espressamente valutato dal giudice di merito.
La violazione è esclusa quando il giudice si limita a valutare gli elementi probatori ritualmente acquisiti, senza introdurre prove estranee al processo.
La doglianza non può riguardare il libero apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito, salvo il caso di utilizzo di prove legali in modo contrario alla loro forza vincolante.
art. 2 Cost.
Richiamato insieme agli artt. 21 e 39 Cost. nel bilanciamento tra libertà espressive e tutela della sfera sindacale/lavorativa.
art. 21 Cost.
La libertà di manifestazione del pensiero rileva quale base del diritto di critica, soggetto ai limiti di pertinenza e continenza.
art. 39 Cost.
L’attività sindacale è libertà costituzionalmente garantita e si colloca su un piano paritetico rispetto al datore di lavoro, che deve mantenere neutralità nel conflitto sindacale.
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte esclude che la condotta rientrasse in un illecito disciplinarmente sanzionabile per le ragioni connesse alla dialettica sindacale.
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo per superare la qualificazione della condotta come attività sindacale.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ne fa applicazione autonoma, valorizzando invece l’inerenza della condotta alla libertà sindacale.
art. 46 CCNL
Citate dalla ricorrente, senza che la Corte vi fondi una diversa soluzione rispetto alla natura sindacale della condotta.
Richiamato come precedente contesto giudiziario relativo alla medesima vicenda, utile a confermare la qualificazione della dialettica come sindacale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione per relationem non sussiste quando il richiamo a un precedente contenga un mero errore materiale nell’indicazione del numero della decisione e il contenuto motivazionale effettivamente utilizzato sia comunque riportato o agevolmente individuabile.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre se il fatto storico dedotto è stato esplicitamente considerato dal giudice di merito, anche se poi valutato in senso sfavorevole alla parte ricorrente.
- La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di sovrapporre una diversa lettura delle prove alla valutazione del giudice di merito, salvo che sia dimostrato l’uso di prove non introdotte o la disapplicazione di regole legali di valutazione della prova.
- Nella controversia tra datore di lavoro e lavoratore che sia anche rappresentante sindacale, la condotta posta in essere nell’ambito della dialettica sindacale va valutata alla luce della libertà sindacale e del diritto di critica, con conseguente preclusione per il datore di lavoro all’esercizio del potere disciplinare quando la condotta resti interna a tale conflitto collettivo.
- Nel conflitto sindacale il datore di lavoro deve mantenere un atteggiamento di neutralità e può intervenire solo per la protezione dell’incolumità delle persone o dell’integrità dell’azienda; non può utilizzare i poteri disciplinari e gerarchico-direttivi per orientare il confronto tra diverse organizzazioni o posizioni sindacali.
- La valutazione del superamento dei limiti di continenza sostanziale e formale del diritto di critica è riservata al giudice di merito e, se sorretta da motivazione congrua, non è sindacabile in cassazione.
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