Cassazione Civile, Ordinanza n. 02580/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un’ordinanza-ingiunzione emessa dall’autorità del lavoro per avere l’impresa individuale impiegato, per sedici giorni, cinque lavoratori addetti al montaggio di tendoni e gazebo in occasione di una manifestazione fieristica, senza che i loro nominativi risultassero nelle scritture contabili o in altra documentazione obbligatoria. Il giudice di merito ha ritenuto provato l’impiego di lavoratori "in nero" sulla base di elementi indiziari, in particolare delle dichiarazioni rese dai lavoratori, e ha escluso la prova del dedotto subappalto a favore di una diversa società. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: violazione dell’art. 2697 c.c. per errata distribuzione dell’onere della prova; violazione dell’art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002, conv. in l. n. 73/2002, come modificato dall’art. 36-bis l. n. 248/2006; violazione degli artt. 1655 ss. c.c., 112, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente valutato le prove e avesse preteso una prova documentale del subappalto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura ex art. 2697 c.c. fosse infondata perché il giudice di merito non aveva invertito l’onere probatorio, ma aveva semplicemente reputato dimostrato, tramite indizi univoci, lo svolgimento di attività lavorativa non regolarmente registrata. Ha inoltre escluso la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., osservando che il ricorrente contestava in realtà solo la valutazione del materiale probatorio e chiedeva una rivalutazione del merito, operazione non consentita in sede di legittimità. Quanto alla disciplina sostanziale sul lavoro irregolare, la Corte ha richiamato il principio secondo cui rileva la concreta esecuzione della prestazione e la relativa documentazione obbligatoria; ha inoltre osservato che, anche a voler ipotizzare un subappalto, lo status dei lavoratori avrebbe dovuto emergere dagli atti, circostanza non verificatasi. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva del resistente.
Norme richiamate
La violazione della norma è deducibile solo se il giudice attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata secondo le regole legali; non ricorre quando il giudice ritiene provato il fatto tramite elementi indiziari e il ricorrente mira a una diversa lettura del materiale istruttorio.
art. 3, comma 3, d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, conv. con modif. in L. 23 aprile 2002, n. 73
La disciplina sanziona l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, prevedendo una sanzione amministrativa per ciascun lavoratore e una maggiorazione per giornata di lavoro effettivo.
art. 36-bis, L. 4 agosto 2006, n. 248
La norma ha modificato la disciplina del contrasto al lavoro nero, incidendo sulla sanzione per l’impiego di lavoratori non regolarmente documentati.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito sotto veste di violazione di legge.
Il richiamo è stato ritenuto non decisivo, poiché la doglianza sostanziale tendeva a contestare la valutazione probatoria del giudice di merito.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non quando attribuisce maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.
La violazione è deducibile solo se il giudice utilizza prove non dedotte o disposte fuori dei limiti legali, oppure disattende o tratta come prova legale elementi soggetti a libero apprezzamento; non se il ricorrente contesta il prudente apprezzamento del materiale istruttorio.
Richiamati dal ricorrente per sostenere la tesi del subappalto; la Corte ha però rilevato l’assenza di elementi probatori idonei a dimostrarlo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia posto l’onere probatorio a carico di una parte diversa da quella legalmente gravata; non ricorre se la censura, in realtà, mira a contestare la valutazione delle prove compiuta dal merito.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza sulla valutazione del materiale istruttorio in una censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; tali norme risultano violate solo in casi specifici, come l’utilizzo di prove non introdotte dalle parti o l’attribuzione di efficacia di prova legale a elementi che ne sono privi.
- Nei procedimenti sanzionatori per impiego di lavoratori non regolarmente documentati, ciò che rileva è l’effettivo svolgimento della prestazione e la sua emersione dalle scritture o dalla documentazione obbligatoria; il preteso assetto contrattuale allegato dalla parte, se non supportato da elementi probatori, non è idoneo a neutralizzare l’accertamento.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente deducendo violazione di legge o vizi motivazionali, persegua in sostanza una nuova valutazione dei fatti storici e delle risultanze probatorie compiuta dal giudice di merito.
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