Cassazione Civile, Ordinanza n. 02509/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la riliquidazione di una pensione di vecchiaia con applicazione del criterio di "neutralizzazione" di alcuni periodi contributivi meno favorevoli. Il pensionato aveva ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento, previa neutralizzazione di 342 settimane lavorative prestate tra il 1979 e il 1986 alle dipendenze di un datore di lavoro privato, con conseguente condanna dell'INPS al pagamento delle differenze pensionistiche. La Corte d'appello aveva ritenuto che l'art. 3, comma 8, della l. n. 297 del 1982, come interpretato dalla Corte costituzionale, esprimesse un principio generale di neutralizzazione dei periodi contributivi non utili, senza limite quantitativo, purché il lavoratore avesse già maturato l'anzianità contributiva minima. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 503 del 1992, dell'art. 3 della l. n. 297 del 1982 e dell'art. 16 della l. n. 233 del 1990, sostenendo che la neutralizzazione era stata illegittimamente estesa oltre l'ultimo quinquennio di contribuzione e oltre la portata della pronuncia n. 264 del 1994 della Corte costituzionale. Il pensionato ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto fondato il motivo unico perché la sentenza impugnata aveva errato nell'escludere qualsiasi limite al periodo neutralizzabile. La Corte ha ribadito che il principio di neutralizzazione opera solo entro l'ultimo quinquennio contributivo previsto dalla norma e non può estendersi a periodi anteriori; nelle ipotesi di versamenti in gestioni diverse, il quinquennio va individuato separatamente in relazione a ciascuna gestione. Di conseguenza, la sentenza della Corte d'appello di Milano è stata cassata con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione, affinché riesamini la domanda applicando correttamente i principi indicati. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
La censura è stata proposta come violazione di legge in cassazione.
art. 13 d.lgs. n. 503 del 1992
La neutralizzazione dei periodi con retribuzione ridotta va valutata entro il periodo di riferimento previsto dalla norma, secondo il significato attribuito dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
Il principio di neutralizzazione dei periodi contributivi non utili non è illimitato, ma opera solo entro l'ultimo quinquennio contributivo.
Richiamato dall'INPS a sostegno della dedotta violazione di legge.
Corte cost. n. 264 del 1994
Richiamata come precedente che non consente di estendere il principio di neutralizzazione oltre i limiti poi precisati dalla Corte costituzionale successiva.
Corte cost. n. 82 del 2017
Ha circoscritto l'operatività del principio di neutralizzazione all'ultimo quinquennio contributivo e non oltre.
Massime di principio
- In materia di riliquidazione della pensione, il principio di neutralizzazione dei periodi contributivi meno favorevoli opera solo entro il perimetro temporale espressamente previsto dalla disciplina di riferimento, ossia l'ultimo quinquennio di contribuzione.
- La neutralizzazione non può essere utilizzata per espungere periodi di contribuzione antecedenti all'ultimo quinquennio, anche se tali periodi risultino meno favorevoli ai fini della determinazione della prestazione.
- Quando la contribuzione è stata versata in più gestioni previdenziali, il quinquennio neutralizzabile va individuato autonomamente rispetto a ciascuna gestione, poiché i requisiti e le regole di maturazione del trattamento devono essere verificati nella singola gestione interessata.
- La tutela contro il depauperamento della prestazione pensionistica derivante da retribuzioni finali più basse non si traduce in un potere generale di eliminare qualsiasi periodo meno favorevole dal calcolo della pensione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02512/2023 del 27/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02520/2023 del 27/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02577/2023 del 27/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02580/2023 del 27/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02582/2023 del 27/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02584/2023 del 27/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →