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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02509/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la riliquidazione di una pensione di vecchiaia con applicazione del criterio di "neutralizzazione" di alcuni periodi contributivi meno favorevoli. Il pensionato aveva ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento, previa neutralizzazione di 342 settimane lavorative prestate tra il 1979 e il 1986 alle dipendenze di un datore di lavoro privato, con conseguente condanna dell'INPS al pagamento delle differenze pensionistiche. La Corte d'appello aveva ritenuto che l'art. 3, comma 8, della l. n. 297 del 1982, come interpretato dalla Corte costituzionale, esprimesse un principio generale di neutralizzazione dei periodi contributivi non utili, senza limite quantitativo, purché il lavoratore avesse già maturato l'anzianità contributiva minima. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 503 del 1992, dell'art. 3 della l. n. 297 del 1982 e dell'art. 16 della l. n. 233 del 1990, sostenendo che la neutralizzazione era stata illegittimamente estesa oltre l'ultimo quinquennio di contribuzione e oltre la portata della pronuncia n. 264 del 1994 della Corte costituzionale. Il pensionato ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto fondato il motivo unico perché la sentenza impugnata aveva errato nell'escludere qualsiasi limite al periodo neutralizzabile. La Corte ha ribadito che il principio di neutralizzazione opera solo entro l'ultimo quinquennio contributivo previsto dalla norma e non può estendersi a periodi anteriori; nelle ipotesi di versamenti in gestioni diverse, il quinquennio va individuato separatamente in relazione a ciascuna gestione. Di conseguenza, la sentenza della Corte d'appello di Milano è stata cassata con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione, affinché riesamini la domanda applicando correttamente i principi indicati. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    La censura è stata proposta come violazione di legge in cassazione.

  • art. 13 d.lgs. n. 503 del 1992

    La neutralizzazione dei periodi con retribuzione ridotta va valutata entro il periodo di riferimento previsto dalla norma, secondo il significato attribuito dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

  • art. 3 l. n. 297 del 1982

    Il principio di neutralizzazione dei periodi contributivi non utili non è illimitato, ma opera solo entro l'ultimo quinquennio contributivo.

  • art. 16 l. n. 233 del 1990

    Richiamato dall'INPS a sostegno della dedotta violazione di legge.

  • Corte cost. n. 264 del 1994

    Richiamata come precedente che non consente di estendere il principio di neutralizzazione oltre i limiti poi precisati dalla Corte costituzionale successiva.

  • Corte cost. n. 82 del 2017

    Ha circoscritto l'operatività del principio di neutralizzazione all'ultimo quinquennio contributivo e non oltre.

Massime di principio

  • In materia di riliquidazione della pensione, il principio di neutralizzazione dei periodi contributivi meno favorevoli opera solo entro il perimetro temporale espressamente previsto dalla disciplina di riferimento, ossia l'ultimo quinquennio di contribuzione.
  • La neutralizzazione non può essere utilizzata per espungere periodi di contribuzione antecedenti all'ultimo quinquennio, anche se tali periodi risultino meno favorevoli ai fini della determinazione della prestazione.
  • Quando la contribuzione è stata versata in più gestioni previdenziali, il quinquennio neutralizzabile va individuato autonomamente rispetto a ciascuna gestione, poiché i requisiti e le regole di maturazione del trattamento devono essere verificati nella singola gestione interessata.
  • La tutela contro il depauperamento della prestazione pensionistica derivante da retribuzioni finali più basse non si traduce in un potere generale di eliminare qualsiasi periodo meno favorevole dal calcolo della pensione.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
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