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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02577/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da tre distinti giudizi riuniti proposti da lavoratori assunti con contratti a termine presso una società di autotrasporti, poi trasformati in richieste di conversione del rapporto a tempo indeterminato, immediata riassunzione, indennità risarcitoria e differenze retributive per lavoro straordinario. Uno dei lavoratori contestava un contratto decorso dal 25 ottobre 2010 per mancanza di forma scritta e di causale; gli altri due contestavano la genericità o l'insussistenza della causale apposta ai contratti, rispettivamente riferita al "cantiere Trieste" e a una "campagna neve". I giudici di merito avevano accolto in parte le domande, ritenendo provato lo straordinario e non idonea, per uno dei lavoratori, la mancata adesione alla proposta di prosecuzione del rapporto a escludere le tutele previste dall'art. 32 L. n. 183/2010. Il ricorso per cassazione del datore di lavoro articolava quattro motivi: violazione di norme processuali e sostanziali per asserito travisamento delle prove, errata valutazione delle risultanze istruttorie, violazione della disciplina sui tempi di guida/riposo e del CCNL di categoria, e vizio di motivazione per mancata integrazione istruttoria. La censura sostanziale mirava però, secondo la Corte, a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i quattro motivi fossero formulati in modo promiscuo, confondendo violazioni di legge e vizi motivazionali, e che in sostanza mirassero a una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti già esaminati dai giudici di merito. È stato richiamato il limite del sindacato di legittimità, soprattutto in presenza di "doppia conforme", che preclude la deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. quando il fatto è stato ricostruito nei medesimi termini nei due gradi di merito. La Corte ha inoltre ribadito che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere prospettata per contestare la mera valutazione delle prove, e che la doglianza di motivazione apparente richiede una specifica indicazione del fatto storico non esaminato, del dato da cui risulta, del momento processuale in cui è stato discusso e della sua decisività. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    non consente di censurare in cassazione la mera diversa valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito; la violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o disattende prove legali nei casi non consentiti

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce efficacia di prova legale a elementi che non l'hanno o viceversa, non già per contestare l'apprezzamento del convincimento del giudice sul materiale istruttorio

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta motivazione della sentenza, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché in realtà diretta a ottenere una rivalutazione del merito

  • art. 244 c.p.c.

    menzionato tra le norme asseritamente violate in relazione al preteso travisamento delle prove

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di valutazione delle risultanze istruttorie e presunzioni, ma la censura è stata reputata volta al riesame del merito

  • art. 2108 c.c.

    invocato dal ricorrente rispetto alle pretese differenze retributive per straordinario

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorso non può usare la violazione di legge per ottenere una nuova valutazione dei fatti di causa

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    non è configurabile nullità della sentenza per una doglianza che in sostanza investe il merito della decisione

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti e non consente una rivalutazione del fatto storico; in presenza di doppia conforme non è proponibile

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    preclude il ricorso per cassazione sul vizio motivazionale quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado e i fatti sono stati ricostruiti negli stessi termini

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la motivazione apparente rileva solo se non consente alcun controllo sull'esattezza e logicità del ragionamento decisorio, sotto la soglia del minimo costituzionale

  • art. 32 L. n. 183 del 2010

    richiamato dalla Corte d'appello con riferimento alle tutele economiche conseguenti alla conversione del rapporto a termine, ritenute spettanti indipendentemente dalla mancata adesione del lavoratore alla proposta di prosecuzione del rapporto

  • art. 1-bis art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato ai fini del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • Reg. CE n. 561 del 2006

    invocato dal ricorrente insieme al D.Lgs. n. 234 del 2007 e al CCNL di categoria, ma senza esito nel giudizio di legittimità

  • D. lgs. n. 234 del 2007

    invocato dal ricorrente insieme al Reg. CE n. 561 del 2006 e al CCNL di categoria, ma la censura è stata dichiarata inammissibile

  • art. 11 CCNL di categoria

    invocato dal ricorrente in relazione al lavoro straordinario e alle regole di settore

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è ammissibile una censura che, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge o di vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dai giudici di merito.
  • La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per contestare l'apprezzamento del materiale istruttorio; è configurabile solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove inesistenti, fuori dai limiti legali dell'istruzione probatoria, o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo hanno.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti e non consente il riesame della ricostruzione della vicenda storica operata dal giudice di merito.
  • In caso di "doppia conforme", il ricorso per cassazione non può fondarsi sul vizio motivazionale quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado con identica ricostruzione dei fatti.
  • La censura di motivazione apparente richiede una specifica e puntuale indicazione del fatto storico non esaminato, del dato da cui risulta, del momento in cui è stato discusso e della sua decisività; in mancanza, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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