Cassazione Civile, Ordinanza n. 02582/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un’ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa in materia lavoristica, notificata a una persona fisica che era insieme trasgressore e legale rappresentante della società obbligata in solido. La società e il suo rappresentante avevano proposto opposizione, ma la Corte d’appello l’ha dichiarata inammissibile perché il ricorso introduttivo, pur notificato, era stato depositato in cancelleria oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del provvedimento. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 18, 14 e 22 della L. n. 689/1981 per avere la Corte ritenuto sufficiente, anche per la società obbligata solidale, la notificazione fatta al trasgressore quando quest’ultimo coincide con il legale rappresentante della società; 2) violazione dei medesimi artt. 18, 14 e 22, in relazione all’art. 137 c.p.c., per la stessa questione della coincidenza soggettiva tra trasgressore e legale rappresentante; 3) violazione dell’art. 103 c.p.c. in relazione agli artt. 22, 18 e 14 L. n. 689/1981.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, esaminati congiuntamente, affermando che nel caso di specie il deposito del ricorso in opposizione era avvenuto oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 22 L. n. 689/1981; ha inoltre confermato che, quando la stessa persona fisica riveste sia la qualità di trasgressore sia quella di legale rappresentante della società obbligata in solido, la notificazione dell’ordinanza-ingiunzione a tale soggetto è sufficiente anche per la società, essendo unico il destinatario sostanziale della comunicazione. Di conseguenza, il ricorso originario era tardivo e correttamente dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato come norma in tema di notificazione dell’ordinanza-ingiunzione e opposizione; nel caso di coincidenza tra trasgressore e legale rappresentante della società obbligata solidale non occorre la duplice consegna del provvedimento.
La Corte ribadisce che la notifica al trasgressore, quando questi coincide con il legale rappresentante della società obbligata in solido, è idonea a far decorrere i termini anche nei confronti della società.
Il termine di trenta giorni per proporre opposizione è perentorio; il suo inutile decorso comporta decadenza e inammissibilità del ricorso.
È la base per la dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione tardiva.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle modalità di notificazione; non ha portato a una diversa conclusione.
Richiamato nel terzo motivo, ma ritenuto non decisivo ai fini della tardività dell’opposizione.
La solidarietà amministrativa è letta dalla Corte come autonoma rispetto all’obbligazione principale e non meramente di garanzia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene applicato per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione il ricorso deve essere non solo notificato, ma anche depositato in cancelleria entro il termine perentorio di trenta giorni; il deposito tardivo comporta l’inammissibilità dell’opposizione.
- Quando il medesimo soggetto fisico coincide con il trasgressore e con il legale rappresentante della persona giuridica obbligata solidale, la notificazione dell’ordinanza-ingiunzione a quel soggetto è sufficiente, perché non occorre una duplicazione materiale della consegna del provvedimento.
- La solidarietà prevista dalla legge n. 689/1981 ha una funzione non solo di garanzia, ma anche di deterrenza generale; l’obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell’autore materiale della violazione.
- L’estinzione dell’obbligazione principale per mancata tempestiva notificazione non travolge automaticamente l’obbligazione del corresponsabile solidale, salva l’azione di regresso nei rapporti interni.
- Ai fini della decorrenza del termine per proporre opposizione, ciò che rileva è la piena conoscenza del provvedimento da parte del soggetto che cumula le diverse qualità sostanziali e rappresentative.
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