Cassazione Civile, Ordinanza n. 32135/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento catastale con cui l’Amministrazione finanziaria aveva disposto la modifica della classificazione di tre impianti idrici di proprietà comunale, inizialmente collocati nella categoria E/9 e successivamente riclassati in D/1. La società concessionaria degli impianti, che li gestiva in forza di concessione trentennale e che aveva presentato i DOCFA, aveva impugnato gli avvisi davanti al giudice tributario e aveva ottenuto l’annullamento in appello. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 10 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la società fosse priva di legittimazione/interesse ad agire perché non soggetto passivo IMU, essendo il presupposto impositivo collegato al possesso quale diritto reale; 2) nullità della sentenza per omessa motivazione sulla definitività degli avvisi e sulla tardività del ricorso originario, assumendo che gli atti fossero stati notificati al Comune oltre un termine utile e che il ricorso fosse quindi decaduto; 3) violazione delle norme sul classamento catastale e sul gruppo E, per la mancanza di una norma che includa gli immobili a uso pubblico nel gruppo E. La società ha resistito con controricorso e ha eccepito, in via preliminare, la violazione del litisconsorzio necessario per mancata notifica del ricorso al Comune proprietario degli impianti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso dell’Agenzia, assorbiti gli altri due. Ha affermato che i provvedimenti attributivi o modificativi della rendita catastale rilevano giuridicamente nei confronti dei soli intestatari della partita catastale e che la legittimazione ad impugnarli spetta esclusivamente a chi sia intestatario della partita; la diversa qualità di soggetto passivo di un’imposta non basta, se non coincide con tale intestazione, a fondare la legittimazione processuale. Poiché dagli atti risultava che intestatario della partita era soltanto il Comune di Padova, la società concessionaria non era legittimata a proporre ricorso. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile l’originario ricorso della società. La società è stata inoltre condannata alle spese di lite.
Norme richiamate
La legittimazione processuale nel contenzioso tributario va verificata in relazione alla posizione giuridica effettivamente rilevante; nel caso della lite catastale, la Corte esclude la legittimazione della società non intestataria della partita catastale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazione di legge sostanziale.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro invocato per dedurre nullità della sentenza per difetto di motivazione.
art. 36, comma 4, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per la struttura motivazionale della sentenza tributaria.
Richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza.
Invocato per sostenere la tardività del ricorso introduttivo.
I provvedimenti attributivi o modificativi della rendita catastale hanno rilievo nei confronti dei soli intestatari della partita catastale e vanno notificati a questi ultimi ai fini della decorrenza dell’efficacia.
art. 3, comma 2, d.lgs. n. 504/1992
La possibile non coincidenza tra intestatario catastale e soggetto passivo d’imposta non muta la regola sulla legittimazione all’impugnazione degli atti catastali.
art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011
Il presupposto IMU è il possesso degli immobili individuati come rilevanti dalla normativa di riferimento.
Richiamato per la definizione degli immobili rilevanti ai fini del tributo.
art. 9, comma 1, d.l. n. 23/2011
Il possesso, ai fini dell’imposta, deriva dalla titolarità di un diritto reale.
art. 8 d.P.R. n. 1142/1949
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla classificazione catastale.
art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006
Richiamato in relazione alla disciplina del classamento catastale.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla classificazione catastale, senza accoglimento di tale censura.
Massime di principio
- I provvedimenti attributivi o modificativi della rendita catastale sono impugnabili solo dal soggetto intestatario della relativa partita catastale, poiché solo nei suoi confronti l’atto produce rilievo giuridico diretto.
- La coincidenza tra soggetto passivo dell’imposta e intestatario catastale non è presupposto necessario della legittimazione all’impugnazione; tuttavia, quando il soggetto che agisce non è intestatario della partita, la sua eventuale qualità di soggetto passivo può non bastare a fondare la legittimazione.
- Nel contenzioso catastale, la legittimazione processuale va verificata in via preliminare sulla base dell’intestazione catastale e non sulla sola utilità economica o fiscale che il soggetto possa trarre dall’esito del giudizio.
- Se il ricorrente originario difetta di legittimazione ad agire contro l’atto catastale, il ricorso va dichiarato inammissibile senza necessità di ulteriori accertamenti di merito.
- La censura sulla validità del classamento catastale resta assorbita quando la controversia si definisce per difetto di legittimazione del soggetto che ha proposto l’impugnazione.
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