Cassazione Civile, Ordinanza n. 03205/2025 del 08/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2013, fondato su versamenti in contanti e tramite assegni su conti correnti del contribuente per complessivi euro 38.954, ritenuti dall’Ufficio non giustificati e quindi recuperati a tassazione come redditi diversi. Il contribuente ha sostenuto che tali somme fossero invece non imponibili perché provenienti da un prestito infruttifero poi restituito, da un trasferimento tra conti a lui intestati, e da importi riferibili a canoni di locazione o a retribuzioni già dichiarate. In cassazione ha articolato cinque motivi, denunciando violazione delle norme sulle indagini bancarie e sull’onere della prova, travisamento della documentazione, nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c. e difetto di motivazione, nonché omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto insufficiente la prova contraria fornita.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili tutti i motivi di ricorso. Ha osservato che la sentenza impugnata aveva correttamente applicato il principio secondo cui, in tema di accertamento fondato su movimentazioni bancarie, l’Amministrazione assolve il proprio onere probatorio mediante i dati risultanti dai conti correnti, mentre incombe sul contribuente l’onere di fornire prova analitica e specifica della non riferibilità di ogni singolo versamento a operazioni imponibili. Ha inoltre rilevato che le censure miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione. Quanto al quinto motivo, ha ritenuto che la critica fosse comunque inammissibile perché la decisione di appello era conforme a quella di primo grado sui medesimi fatti, con conseguente applicazione del limite alla deduzione del vizio motivazionale in ipotesi di doppia conforme, e il ricorrente non aveva indicato differenti ragioni di fatto tra le due pronunce. Nonostante nell’esposizione compaia la formula "rigetta il ricorso", dalla motivazione risulta che il ricorso è stato dichiarato inammissibile; in ogni caso il ricorrente è stato condannato alle spese, oltre alle somme ex art. 96 c.p.c. e al contributo in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
"in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari..."
Le movimentazioni bancarie costituiscono base presuntiva idonea dell'accertamento; il contribuente deve provare in modo specifico che i versamenti non hanno natura imponibile.
art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1972, n. 633
Richiamato insieme all’art. 32 d.P.R. 600/1973 quale norma sulle indagini bancarie e sulla presunzione relativa alle movimentazioni.
art. 7, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla prova nel processo tributario.
Richiamato a sostegno della censura sul riparto dell’onere della prova; la Corte conferma che, in presenza di indagini bancarie, l’onere della prova contraria grava sul contribuente.
Richiamato per denunciare asserito travisamento della prova e decisione fondata su elementi non correttamente valutati; la Corte ritiene che la doglianza miri in realtà a una rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro formale dei motivi di violazione di legge dedotti dal ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Parametro formale dei motivi di nullità della sentenza dedotti dal ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è dichiarato inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi diverse ragioni di fatto tra primo e secondo grado.
art. 348-ter c.p.c., ultimo comma
Nella ipotesi di doppia conforme preclude la deduzione del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., se la sentenza di appello conferma quella di primo grado sulle stesse questioni di fatto.
Richiamato nella procedura di definizione anticipata e nell’iter processuale del ricorso.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento di somme ulteriori in favore della controparte e della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali relativi all’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di accertamenti fondati su indagini bancarie, i dati risultanti dai conti correnti sono sufficienti a integrare la prova dell’Ufficio; spetta al contribuente fornire una prova contraria analitica e specifica per ciascun versamento o accredito contestato.
- La prova contraria del contribuente non può essere generica o meramente assertiva: deve dimostrare la concreta riferibilità di ogni singola movimentazione a somme non imponibili o già tassate.
- Le doglianze che mirano soltanto a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione, perché sollecitano una nuova ricostruzione dei fatti non consentita nel giudizio di legittimità.
- In caso di doppia conforme, il vizio di omesso esame del fatto decisivo è deducibile solo se il ricorrente indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, dimostrando che non vi è coincidenza della motivazione fattuale.
- Quando il giudice d’appello conferma la decisione di primo grado sulla medesima base fattuale, il controllo di legittimità non può essere utilizzato per ottenere una terza valutazione del merito.
- La mancata produzione di documentazione completa e tracciabile può impedire di vincere la presunzione fiscale relativa alle movimentazioni bancarie contestate.
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