Cassazione Civile, Ordinanza n. 21263/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rideterminato la rendita e riclassato alcuni immobili siti in Salerno, assegnando la categoria D/1 in luogo della categoria E/3 proposta in dichiarazione Docfa. In primo grado il ricorso era stato accolto perché il bene, qualificato come partitore idrico in pressione funzionale all'alimentazione dei serbatoi idraulici cittadini, era ritenuto riconducibile alla categoria E/9. In appello la CTR aveva invece accolto il gravame dell'Ufficio, valorizzando la funzione di regolazione delle acque, le affinità con strutture destinate a impianti di trasporto e distribuzione dell'energia e la dichiarazione autonoma dell'immobile, non in connessione con altre unità. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) motivazione apparente e nullità della sentenza; 2) omesso esame del fatto che l'accatastamento avrebbe potuto riguardare solo il fabbricato di nuova costruzione e non il complesso edilizio preesistente; 3) violazione della disciplina catastale e delle circolari amministrative, sostenendo che il fabbricato, incapace di produrre un reddito proprio, dovesse rientrare nella categoria E; 4) violazione di varie norme catastali e dello Statuto del contribuente per avere la CTR ritenuto inconferenti le doglianze sulla insufficienza motivazionale dell'avviso di accertamento.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza della CTR. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi e inammissibile il quarto. Quanto al primo, ha escluso la motivazione apparente perché la CTR aveva espresso, sia pure sinteticamente, una ratio comprensibile e logicamente coerente. Quanto al secondo, ha rilevato che il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di argomentazioni o elementi istruttori, e che la circostanza dedotta era stata comunque considerata. Quanto al terzo, ha affermato che il partitore idrico, per la sua autonomia funzionale e reddituale, è suscettibile di autonomo accatastamento e, svolgendo un'attività economicamente rilevante nell'ambito del servizio idrico integrato, non è classificabile nel gruppo E; la categoria E presuppone immobili sostanzialmente incommerciabili e privi di autonoma destinazione economica, mentre il partitore rientra tra le unità a destinazione speciale. Quanto al quarto, ha dichiarato l'inammissibilità sia perché la censura, non essendo stata resa oggetto di pronuncia della CTR, avrebbe richiesto una deduzione per omessa pronuncia, sia perché il ricorso non riportava il contenuto dell'avviso impugnato, in violazione dell'autosufficienza. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La censura di motivazione apparente viene ricondotta al vizio di nullità della sentenza solo se la motivazione è mancante, meramente apparente, perplessa o incomprensibile.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità riguarda soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione né l'omesso esame di elementi istruttori o argomentazioni.
art. 111, comma 6, Cost.
Il controllo sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.
art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006
"Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale"
La norma delimita negativamente il gruppo E e impedisce l'inclusione, in unità censite in tali categorie, di porzioni con autonoma funzionalità e redditività; rileva quindi la destinazione economico-funzionale dell'immobile.
art. 5, r.d.l. n. 652/1939
L'unità immobiliare urbana è quella parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per sé utile e atta a produrre un reddito proprio.
art. 40, d.P.R. n. 1142/1949
È distinta unità immobiliare urbana ogni fabbricato, porzione di fabbricato o insieme di fabbricati che rappresenti un cespite indipendente secondo l'uso locale.
art. 8, d.P.R. n. 1142/1949
Le unità immobiliari a destinazione speciale sono quelle costruite per speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale e suscettibili di stima diretta.
art. 1, comma 21, l. n. 208/2015
La rendita degli immobili dei gruppi D ed E si determina con stima diretta tenendo conto del suolo, delle costruzioni e degli elementi strutturalmente connessi, escludendo macchinari e attrezzature funzionali al processo produttivo.
art. 9, comma 1, l. n. 36/1994
Il servizio idrico integrato deve essere organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
Il servizio idrico integrato comprende captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione, e va gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità.
art. 154, comma 1, d.lgs. n. 152/2006
La tariffa del servizio idrico integrato è un corrispettivo del servizio e copre integralmente costi di investimento ed esercizio secondo il principio del recupero dei costi.
I servizi pubblici locali sono a rilevanza economica quando la tariffa potenzialmente copre integralmente i costi di gestione e consente un utile d'impresa.
art. 117, comma 2, lett. e) e s), Cost.
La Corte richiama la riconduzione del servizio idrico integrato alla tutela della concorrenza e dell'ambiente, materie di competenza esclusiva statale.
La censura di omessa pronuncia deve essere dedotta come nullità della decisione, non come vizio di motivazione o violazione di legge.
Richiamato tra le norme asseritamente violate dalla ricorrente in tema di motivazione dell'atto impositivo.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla motivazione dell'avviso di accertamento.
Richiamato dalla ricorrente come parametro sulla motivazione dell'atto.
art. 61 d.P.R. n. 1142/1949
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina catastale.
Massime di principio
- La denuncia di motivazione apparente è accoglibile solo quando la sentenza sia priva del minimo costituzionale della motivazione; non basta che la motivazione sia sintetica o non condivisa dalla parte.
- Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è deducibile soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omesso esame di prove, di argomentazioni o di questioni giuridiche.
- Ai fini del classamento catastale conta l'autonoma funzionalità e redditività dell'unità immobiliare: se il bene svolge una funzione economicamente rilevante e presenta autonomia funzionale, può essere autonomamente censito anche se inserito in un servizio pubblico.
- La categoria catastale E è riservata a immobili con marcata caratterizzazione tipologico-funzionale e sostanzialmente estranei alla logica economico-produttiva; quando l'immobile è destinato a un'attività economica o produttiva, l'inquadramento nel gruppo E non è corretto.
- Quando si deduce l'omessa pronuncia su una specifica questione, il motivo va ricondotto al vizio di nullità della sentenza; inoltre il ricorso deve essere autosufficiente e riportare il contenuto dell'atto o del documento su cui si fonda la censura.
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