Sentenza del 04/11/2024 n. 350 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
Contributi erogati - Pandemia Covid-19 - Recupero dell'ufficio - Irrogazione sanzioni - Sussiste - Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contributi a fondo perduto erogati per la contrazione di fatturato dovuta alla pandemia Covid-19. L'Ufficio ha ritenuto che nella base di calcolo la societa abbia indebitamente incluso i ricavi istituzionali (non commerciali) e ha richiesto la restituzione dell'eccedenza dei contributi percepiti e l'applicazione delle relative sanzioni. Gli appellanti hanno contestato: presunta violazione del contraddittorio endoprocedimentale, interpretazione delle istruzioni sull'inclusione dei ricavi istituzionali (richiamando anche una guida di settore e una successiva circolare dell'Agenzia), e invocato la tutela dell'affidamento; hanno inoltre presentato una dichiarazione integrativa dei redditi che ha modificato i proventi 2019.
La decisione
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria ha respinto l'appello della societa e accolto l'appello incidentale dell'Agenzia, dichiarando la piena legittimità dell'atto di recupero ivi compresa l'irrogazione delle sanzioni anche con riguardo al secondo contributo riconosciuto ai sensi del d.l. n. 73 del 2021. Il contributo complessivamente erogato risultava pari a 13.384,00 euro, il dovuto 4.000,00 euro, con eccedenza da restituire 9.384,00 euro; sanzioni pari a 9.384,00 euro, interessi e spese di notifica sono stati confermati; la societa e il rappresentante sono stati condannati al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi, liquidate in 7.500,00 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1, comma 6: l'importo del contributo e' riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche
Stabilisce i limiti/minimi del contributo e viene utilizzato per determinare l'ammontare dovuto e quindi l'eventuale eccedenza da recuperare.
art. 1, comma 2: riconosce il nuovo contributo nella misura del cento per cento del contributo gia' riconosciuto
Prevede l'erogazione automatica del secondo contributo sulla base del primo; la corte ha ritenuto che l'errore originario nella richiesta si riverbera anche sul contributo automatico, giustificando il recupero e le sanzioni per entrambi.
art. 25, comma 12 richiamato nel testo
Il decreto originario sui contributi Covid e il richiamo normativo sono utilizzati per ricondurre l'irrogazione delle sanzioni e il regime di controllo; costituisce riferimento per la normativa successiva.
Circolare Agenzia delle entrate 22/E del 2020
punto 2.5: esclude chiaramente i ricavi istituzionali e considera soltanto i ricavi relativi all'attivita' commerciale
La Corte ha ritenuto che questa circolare, anteriore alle istanze, forniva indicazioni chiare che escludevano i ricavi istituzionali e che pertanto i richiedenti avevano elementi sufficienti per comprendere che non dovevano includerli nella domanda.
Circolare Agenzia delle entrate n. 5 del 2021
Costituisce un chiarimento successivo alle domande; la Corte ha ritenuto irrilevante per la scusante degli appellanti dato che esistevano gia' indicazioni precedenti (es. circolare 22/E/2020) che escludevano i ricavi istituzionali.
Norma sul sistema sanzionatorio per false comunicazioni o dichiarazioni; la Corte ha ritenuto integrati gli estremi per l'applicazione della sanzione per l'indicazione dei ricavi istituzionali nella domanda.
artt. 31, 32, 33 richiamati
Disposizioni sul contraddittorio endoprocedimentale; la Corte ha precisato che l'obbligo di contraddittorio per controlli 'a tavolino' si applica limitatamente alle imposte armonizzate e quindi non sussisteva qui per invalidare l'atto di recupero.
Principio di tutela dell'affidamento e buona fede invocato dagli appellanti; la Corte lo ha ritenuto non idoneo a escludere la responsabilita' e le sanzioni quando esisteva chiara e precedente indicazione amministrativa in senso contrario all'inclusione dei ricavi istituzionali.
Massime di principio
- Per i contributi a fondo perduto Covid calcolati sulla differenza di fatturato e corrispettivi, i ricavi istituzionali di soggetti non commerciali vanno in genere esclusi se gli atti amministrativi (istruzioni o circolari) li escludono; l'inclusione errata comporta il recupero dell'eccedenza.
- Il controllo 'a tavolino' sulla corrispondenza tra domanda e banche dati non impone necessariamente il contraddittorio endoprocedimentale se non si tratta di imposte armonizzate; pertanto l'assenza di un contraddittorio non invalida automaticamente l'atto di recupero.
- La presenza di circolari o chiarimenti amministrativi anteriori alla domanda puo' rendere inefficace l'argomento basato su chiarimenti successivi o su pubblicazioni di terzi: il contribuente e' tenuto ad attenersi alle interpretazioni ufficiali in vigore al momento della richiesta.
- La presentazione successiva di una dichiarazione integrativa che corregge i ricavi 2019 non annulla automaticamente la responsabilita' per l'errata richiesta originaria né esclude le sanzioni amministrative relative alla prima istanza.
- Il principio di legittimo affidamento puo' tutelare il contribuente solo se l'interpretazione favorevole e certa proviene da fonti ufficiali e presenti al momento dell'atto; in mancanza di cio' la prudenza impone di applicare criteri conservativi quando le istruzioni sono ambigue.
- Se la normativa o le circolari escludono chiaramente determinate voci dalla base di calcolo dei benefici, l'errata inclusione costituisce violazione sanzionabile ai sensi della normativa sanzionatoria fiscale.
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