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Sentenza

Sentenza del 04/11/2024 n. 557 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'atto di recupero n. ------/2023 notificato il 13.09.2023 relativo ai periodi d'imposta 2017-2019 per un credito d'imposta R&S di € 228.062,37 (più sanzioni pari al 100% e interessi). L'Agenzia ha ritenuto il credito non spettante perché il progetto descritto sarebbe mera commercializzazione di un prodotto non innovativo, mentre la ricorrente ha prodotto documentazione tecnica e relazione asseverata a supporto dell'innovatività del processo produttivo (metodo di "doppia estrusione") e ha contestato l'illegittimità delle sanzioni in assenza di intento fraudolento.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che la ricorrente abbia assolto l'onere probatorio circa l'innovatività degli investimenti mediante documentazione tecnica e certificazione del revisore; ha censurato la motivazione dell'Agenzia per mancata base tecnica idonea e per non aver acquisito il parere tecnico del MISE (opportuno ma non obbligatorio) o altra valutazione tecnica di settore. Perciò l'atto di recupero è stato annullato e le spese di lite compensate. L'aspetto sanzionatorio è caduto con l'accoglimento del merito, richiamando inoltre l'indirizzo di Cass. SS.UU. 34419/23 sulla distinzione tra credito "inesistente" e "non spettante".

Norme richiamate

  • art. 3 D.M. 27/05/2015 (disciplina del credito d'imposta R&S)

    Norma di riferimento per l'agevolazione; definisce il perimetro del beneficio e l'obiettivo di incentivare investimenti in R&S. La Corte la applica unitamente alla prassi tecnica per verificare i requisiti dell'attività agevolabile.

  • art. 8 comma 2 D.M. 145/2013

    "Qualora, nell'ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall'Agenzia delle entrate, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, la predetta Agenzia può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere"

    Consente all'Agenzia di richiedere il parere del MISE per valutazioni tecniche; la Corte rileva che tale parere è opportuno ma non obbligatorio e che, se non acquisito, l'Ufficio deve comunque supportare la propria ricostruzione con elementi tecnici idonei (perizie di settore ecc.).

  • art. 13 comma 5 D.Lgs. 471/1997

    Norma sanzionatoria per utilizzo in compensazione di crediti inesistenti. La Corte ha escluso l'applicazione della sanzione nel caso concreto perché non è stata dimostrata una artificiosa rappresentazione o dolo e il credito era stato dichiarato prima dell'utilizzo.

  • Manuale di Frascati (OCSE) 2015

    Riferimento tecnico-pratico per definire R&S: attività con novità, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità. La Corte lo utilizza per verificare che il progetto soddisfi i requisiti tecnici di R&S, includendo anche miglioramenti di processi e metodi.

  • Cass. Sezioni Unite, sent. 34419/23

    Testo interpretativo riportato in sentenza circa la definizione di "credito inesistente" e i requisiti perché ricorra tale fattispecie

    Fornisce i criteri per distinguere credito "inesistente" (artificiosa rappresentazione o carenza dei presupposti) da credito semplicemente "non spettante"; la Corte applica questo parametro per escludere le sanzioni aggravate, ritenendo che nel caso non sia provata l'inesistenza ai sensi della pronuncia.

  • artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    Norme relative ai controlli formali/automatizzati; se l'inesistenza del credito è riscontrabile con questi controlli si parla di credito non spettante e si applicano termini ordinari, altrimenti può configurarsi credito inesistente con termini più lunghi.

  • comma 200 art. 1 legge n. 160/2019

    Ha riconosciuto rilevanza normativa al Manuale di Frascati; la Corte cita tale riconoscimento come elemento tecnico-pratico utile all'individuazione dei requisiti di R&S.

Massime di principio

  • Il contribuente che reclama il diritto al credito R&S deve documentare l'innovatività e i requisiti tecnici tramite dossier, relazioni tecniche asseverate e, se possibile, certificazioni del revisore.
  • Il parere del MISE è opportuno quando la valutazione richiede competenze tecnico-scientifiche specifiche non di comune esperienza, ma non è obbligatorio; in mancanza l'Amministrazione deve comunque fornire valutazioni tecniche alternative (perizie di settore) per non incorrere in eccesso di potere.
  • La presenza sul mercato di prodotti simili non esclude automaticamente l'agevolazione: è rilevante se il progetto comporta una originale combinazione di conoscenze o un processo che supera incertezze tecniche e risulta trasferibile.
  • Per l'applicazione delle sanzioni previste per crediti inesistenti occorre dimostrare i requisiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità (es. Cass. SS.UU.): senza artificiosa rappresentazione o carenza dei presupposti, il credito denunciato può configurarsi come non spettante e non come inesistente, con conseguenze sanzionatorie differenti.
  • In contenzioso amministrativo tributario, l'Amministrazione deve motivare con un percorso logico-giuridico supportato da elementi tecnici; in mancanza il giudice può accogliere il ricorso anche quando la materia è tecnica-specialistica.
  • Prima di utilizzare in compensazione crediti R&S è prudente conservare documentazione tecnica dettagliata, certificazioni contabili, perizie indipendenti e valutare l'acquisizione preventiva del parere del MISE per ridurre il rischio di recuperi e sanzioni.

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