Sentenza del 04/11/2024 n. 557 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'atto di recupero n. ------/2023 notificato il 13.09.2023 relativo ai periodi d'imposta 2017-2019 per un credito d'imposta R&S di € 228.062,37 (più sanzioni pari al 100% e interessi). L'Agenzia ha ritenuto il credito non spettante perché il progetto descritto sarebbe mera commercializzazione di un prodotto non innovativo, mentre la ricorrente ha prodotto documentazione tecnica e relazione asseverata a supporto dell'innovatività del processo produttivo (metodo di "doppia estrusione") e ha contestato l'illegittimità delle sanzioni in assenza di intento fraudolento.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che la ricorrente abbia assolto l'onere probatorio circa l'innovatività degli investimenti mediante documentazione tecnica e certificazione del revisore; ha censurato la motivazione dell'Agenzia per mancata base tecnica idonea e per non aver acquisito il parere tecnico del MISE (opportuno ma non obbligatorio) o altra valutazione tecnica di settore. Perciò l'atto di recupero è stato annullato e le spese di lite compensate. L'aspetto sanzionatorio è caduto con l'accoglimento del merito, richiamando inoltre l'indirizzo di Cass. SS.UU. 34419/23 sulla distinzione tra credito "inesistente" e "non spettante".
Norme richiamate
art. 3 D.M. 27/05/2015 (disciplina del credito d'imposta R&S)
Norma di riferimento per l'agevolazione; definisce il perimetro del beneficio e l'obiettivo di incentivare investimenti in R&S. La Corte la applica unitamente alla prassi tecnica per verificare i requisiti dell'attività agevolabile.
art. 8 comma 2 D.M. 145/2013
"Qualora, nell'ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall'Agenzia delle entrate, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, la predetta Agenzia può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere"
Consente all'Agenzia di richiedere il parere del MISE per valutazioni tecniche; la Corte rileva che tale parere è opportuno ma non obbligatorio e che, se non acquisito, l'Ufficio deve comunque supportare la propria ricostruzione con elementi tecnici idonei (perizie di settore ecc.).
art. 13 comma 5 D.Lgs. 471/1997
Norma sanzionatoria per utilizzo in compensazione di crediti inesistenti. La Corte ha escluso l'applicazione della sanzione nel caso concreto perché non è stata dimostrata una artificiosa rappresentazione o dolo e il credito era stato dichiarato prima dell'utilizzo.
Manuale di Frascati (OCSE) 2015
Riferimento tecnico-pratico per definire R&S: attività con novità, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità. La Corte lo utilizza per verificare che il progetto soddisfi i requisiti tecnici di R&S, includendo anche miglioramenti di processi e metodi.
Cass. Sezioni Unite, sent. 34419/23
Testo interpretativo riportato in sentenza circa la definizione di "credito inesistente" e i requisiti perché ricorra tale fattispecie
Fornisce i criteri per distinguere credito "inesistente" (artificiosa rappresentazione o carenza dei presupposti) da credito semplicemente "non spettante"; la Corte applica questo parametro per escludere le sanzioni aggravate, ritenendo che nel caso non sia provata l'inesistenza ai sensi della pronuncia.
artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
Norme relative ai controlli formali/automatizzati; se l'inesistenza del credito è riscontrabile con questi controlli si parla di credito non spettante e si applicano termini ordinari, altrimenti può configurarsi credito inesistente con termini più lunghi.
comma 200 art. 1 legge n. 160/2019
Ha riconosciuto rilevanza normativa al Manuale di Frascati; la Corte cita tale riconoscimento come elemento tecnico-pratico utile all'individuazione dei requisiti di R&S.
Massime di principio
- Il contribuente che reclama il diritto al credito R&S deve documentare l'innovatività e i requisiti tecnici tramite dossier, relazioni tecniche asseverate e, se possibile, certificazioni del revisore.
- Il parere del MISE è opportuno quando la valutazione richiede competenze tecnico-scientifiche specifiche non di comune esperienza, ma non è obbligatorio; in mancanza l'Amministrazione deve comunque fornire valutazioni tecniche alternative (perizie di settore) per non incorrere in eccesso di potere.
- La presenza sul mercato di prodotti simili non esclude automaticamente l'agevolazione: è rilevante se il progetto comporta una originale combinazione di conoscenze o un processo che supera incertezze tecniche e risulta trasferibile.
- Per l'applicazione delle sanzioni previste per crediti inesistenti occorre dimostrare i requisiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità (es. Cass. SS.UU.): senza artificiosa rappresentazione o carenza dei presupposti, il credito denunciato può configurarsi come non spettante e non come inesistente, con conseguenze sanzionatorie differenti.
- In contenzioso amministrativo tributario, l'Amministrazione deve motivare con un percorso logico-giuridico supportato da elementi tecnici; in mancanza il giudice può accogliere il ricorso anche quando la materia è tecnica-specialistica.
- Prima di utilizzare in compensazione crediti R&S è prudente conservare documentazione tecnica dettagliata, certificazioni contabili, perizie indipendenti e valutare l'acquisizione preventiva del parere del MISE per ridurre il rischio di recuperi e sanzioni.
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