Sentenza del 04/11/2024 n. 2875 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
la contribuente aveva versato in misura piena le imposte ipotecaria (€555.000) e catastale (€185.000) in occasione della cessione di un immobile strumentale e ha richiesto il rimborso della metà di tali somme in forza dell'art. 35, comma 10-ter, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (riduzione al 50% per cessioni di immobili strumentali di cui siano parte fondi immobiliari chiusi). L'Ufficio non ha risposto (silenzio) e ha contestato la qualità soggettiva richiesta, sostenendo che la società non poteva essere considerata un fondo immobiliare chiuso idoneo all'agevolazione
La decisione
il giudice d'appello ha rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente. È stato riconosciuto che il fondo immobiliare francese è assimilabile a un "fondo chiuso" italiano e dunque sussistono i requisiti oggettivo (cessione di immobile strumentale) e soggettivo (qualità di fondo chiuso) per beneficiare della riduzione al 50% delle imposte ipotecarie e catastali. L'Ufficio è stato condannato alla refusione delle spese del grado (liquidate in €6.000,00 oltre oneri di legge).
Norme richiamate
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35 comma 10-ter
Prevede la riduzione al 50% delle imposte ipotecaria e catastale per i trasferimenti di immobili strumentali in cui siano parte fondi immobiliari chiusi; applicabile anche ai fondi esteri assimilabili, secondo la giurisprudenza comunitaria e di legittimità
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 37
Indica la disciplina dei fondi immobiliari (richiamata per definire la categoria dei "fondi immobiliari chiusi")
Legge 25 gennaio 1994, n. 86, art. 14-bis
Richiamata come riferimento normativo per la disciplina dei fondi immobiliari
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, C-478/19 (16/12/2021)
Ha stabilito che un diverso trattamento fiscale tra fondi italiani e fondi esteri è incompatibile con il principio della libera circolazione dei capitali; pertanto la normativa nazionale non può negare l'agevolazione ai fondi esteri comparabili
Corte di Cassazione, sentenza n. 28595/2022
Ha recepito la pronuncia della CGUE, confermando che l'agevolazione prevista dall'art. 35, comma 10-ter, si applica anche ai fondi esteri, purché sussista una situazione oggettivamente comparabile (anche con riferimento a fondi aperti regolarmente istituiti all'estero)
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sent. 5952/18/2018 e Commissione Tributaria Regionale Lombardia, sent. 3104/22/2023
Precedenti interni che hanno ritenuto applicabile l'art. 35, c. 10-ter anche ai fondi immobiliari esteri chiusi, affermando l'assenza di limitazioni territoriali nella norma
Massime di principio
- L'agevolazione di cui all'art. 35, comma 10-ter (riduzione al 50% di imposte ipotecaria e catastale) richiede due presupposti: requisito oggettivo (cessione di immobile strumentale) e requisito soggettivo (parte è un fondo immobiliare chiuso). Entrambi devono risultare documentati.
- I fondi immobiliari costituiti all'estero e qualificabili come "chiusi" sono assimilabili ai fondi chiusi italiani: non è legittimo un trattamento fiscale differenziato che svantaggi i fondi esteri, in ragione della libera circolazione dei capitali (principio UE).
- Per ottenere l'agevolazione da un fondo estero è necessario dimostrare la comparabilità oggettiva con i fondi chiusi italiani (statuto, regole di rimborso delle quote, divieti di rimborso anticipato, ecc.).
- Se l'amministrazione ha rifiutato o è rimasta in silenzio dopo la richiesta di rimborso, il contribuente può proporre ricorso e, se necessario, appellare: la giurisprudenza favorevole (CGUE e Cassazione) costituisce un solido supporto.
- Nel caso in cui per cautela il fondo abbia pagato le imposte integralmente, è ammesso richiedere il rimborso della quota eccedente in virtù della norma e della giurisprudenza comunitaria e di legittimità.
- Se il veicolo estero non risulta 'chiuso' o non è oggettivamente comparabile, l'agevolazione può essere negata: va condotta una valutazione caso per caso basata su documentazione statutaria e regolamentare.
- È prudente allegare a istanza/ricorso tutta la documentazione attestante la natura chiusa del fondo (atto costitutivo, regolamento, modalità di rimborso delle quote, disciplinare degli investitori) e citare le pronunce CGUE e Cassazione a supporto.
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