Sentenza del 04/11/2024 n. 2860 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Avviso di accertamento anno 2017 per omessa presentazione della dichiarazione con rettifiche su IRES, IVA e IRAP; l'Ufficio ha determinato la base imponibile con metodo induttivo sulla base di dati delle banche dati (spesometro) e verifiche presso controparti; in sede stragiudiziale l'Ufficio aveva formulato una proposta transattiva riconoscendo una certa quota di costi ma chiedendo la responsabilità solidale del liquidatore; la società non ha accettato la proposta per la richiesta di solidarietà personale. In primo grado il giudice ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo ma ha riconosciuto la necessità di attribuire forfettariamente e proporzionalmente una quota di costi (richiamando giurisprudenza di legittimità) e ha quindi rideterminato imposte e sanzioni. L'Ufficio ha proposto appello che è stato respinto dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado.
La decisione
La Corte ha rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo in considerazione dell'omessa dichiarazione e dei dati reperiti (spesometro e verifiche), ma ha accolto la deducibilità forfettaria di costi in misura proporzionale come indicato dalla giurisprudenza; ha fatto riferimento alla quantificazione dei costi risultante dalla proposta transattiva dell'Ufficio come parametro congruo. Ha rideterminato le imposte dovute in complessivi: IRES € 11.928, IRAP € 1.938, IVA € 49.852. Le sanzioni sono state rideterminate al 40%. Spese di lite: in primo grado compensate; per questo grado di giudizio l'Ufficio è condannato al rimborso delle spese in complessivi € 3.500 oltre il 15% per rimborso forfettario e accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. 175/2014 art. 28 comma 4
La società formalmente estinta conserva un'efficacia ultrattiva quinquennale nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria: avvisi notificati entro 5 anni sono validi e possono essere impugnati dall'ultimo legale rappresentante (liquidatore).
Costituzione, art. 53
Principio della capacità contributiva: nella ricostruzione induttiva del reddito devono essere valorizzati anche i costi, per non comprimere la capacità contributiva effettiva del contribuente.
D.P.R. 600/1973 art. 38 comma 3
Pur richiedendo normalmente presunzioni qualificabili, in caso di omessa dichiarazione l'Ufficio può utilizzare presunzioni semplici e dati estratti da banche dati per l'accertamento induttivo.
Giurisprudenza della Cassazione e Corte Costituzionale (es. Cass. n. 28740/2017; Corte Cost. sent. n.225/2005)
È consolidato l'indirizzo secondo cui, nell'accertamento induttivo, i costi devono essere riconosciuti in misura percentuale/proporzionale rispetto ai ricavi induttivamente determinati; le quantificazioni offerte dall'Ufficio in sede conciliativa possono costituire parametro congruo se basate su elementi obiettivi.
Massime di principio
- Se è omessa la dichiarazione l'Ufficio può procedere ad accertamento induttivo usando dati da banche dati e verifiche presso controparti, ma il giudice deve riconoscere una quota di costi in misura congrua e proporzionale per rispettare il principio di capacità contributiva.
- La proposta conciliativa dell'Ufficio, se contiene una quantificazione dei costi coerente con gli elementi in atti, può essere utilizzata dal giudice come parametro logico e ragionevole per la determinazione forfettaria dei costi in sede giudiziale.
- La società estinta può essere soggetta ad avvisi notificati entro 5 anni dalla cancellazione (ultrattività): l'ultimo legale rappresentante/liquidatore è legittimato ad impugnare l'atto davanti all'Autorità Giudiziaria.
- Le sanzioni amministrative possono essere ridotte/rimodulate in proporzione alle rettifiche accertate dal giudice; la misura va rapportata alla gravità e all'entità della rettifica.
- Le questioni processuali relative a legittimazione e notificazione devono essere tempestivamente eccepite; tuttavia la corte può rigettare eccezioni formali quando la tutela giurisdizionale al contribuente sarebbe altrimenti compromessa (es. interpretazione dell'ultrattività societaria).
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