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Sentenza

Sentenza del 04/11/2024 n. 3705 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Appello avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso contro la cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2015 per € 67.440,99. Due censure principali: (1) difetto di legittimazione passiva e nullità della notifica perché la società era stata cancellata dal Registro delle Imprese il 31.12.2016 (cessata 05.12.2016) e dunque la cartella notificata il 15.02.2019 non sarebbe dovuta essere intestata alla società ma al liquidatore; (2) nullità del ruolo e della cartella per difetto di motivazione (violazione art. 3 L.241/90, art.7 L.212/00, art.25 DPR 602/73), per mancata indicazione della ragione concreta della pretesa, delle modalità di calcolo di imposte, interessi e sanzioni.

La decisione

Appello rigettato. Il giudice ha ritenuto infondato il primo motivo: ai sensi dell'art. 28, comma 4, D.Lgs. n.175/2014 (interpretata in senso consolidato dalla giurisprudenza), l'estinzione della società produce effetti nei confronti dell'amministrazione finanziaria dopo cinque anni dalla richiesta di cancellazione; pertanto la società resta soggetto destinatario degli atti tributari e il liquidatore conserva i poteri di rappresentanza, compresa la legittimazione a ricevere le notifiche e a proporre opposizioni. Quanto al secondo motivo, la cartella è ritenuta adeguatamente motivata: la pretesa è specificata richiamando il controllo automatizzato ex art.36-bis DPR 600/1973 e art.54-bis DPR 633/1972 e i dati riportati nella dichiarazione IVA presentata dalla società (quadri VH e VL); gli interessi sono determinabili per via normativa e la cartella indica la base normativa e il criterio di calcolo, per cui non sussiste il difetto di motivazione contestato. Condanna alle spese in favore della resistente per complessivi € 4.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 175/2014, art. 28, comma 4

    "Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese"

    La norma posticipa di cinque anni gli effetti dell'estinzione della società esclusivamente nei rapporti con l'amministrazione finanziaria e gli enti di riscossione: la società, per 'fictio' fiscale, resta destinataria degli atti e il liquidatore mantiene poteri di rappresentanza e legittimazione a ricevere e impugnare gli atti tributari.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 54-bis

    Norma richiamata come base per il controllo formale della dichiarazione IVA; la cartella è stata emessa in ragione dell'esito del controllo automatizzato svolto ai sensi di tale norma.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    Consente il controllo automatizzato della dichiarazione ai fini della liquidazione di maggiori imposte; la cartella richiamava il risultato di questo controllo come motivo della pretesa.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 25

    Norma citata in riferimento agli obblighi di motivazione degli atti di riscossione; il giudice ritiene che l'indicazione dell'origine della pretesa e dei riferimenti normativi soddisfi l'onere motivazionale dell'atto di riscossione.

  • D.Lgs. n. 471/1997, art. 13, comma 1

    Prevede le sanzioni per omessi o ritardati versamenti d'imposta; l'Ufficio ha quantificato e iscritto a ruolo le sanzioni sulla base dei debiti periodici indicati nella dichiarazione (quadro VH).

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 30

    Individua il tasso e le regole per il calcolo degli interessi di mora; la cartella indica il riferimento normativo e la decorrenza, rendendo possibile la verifica del calcolo degli interessi.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 20

    Stabilisce la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento (a partire dal giorno successivo alla scadenza del pagamento fino alla consegna del ruolo); applicata per determinare il periodo produttivo di interessi indicato implicitamente nella cartella.

  • D.M. 27 giugno 2003, art. 3 e D.M. 21 maggio 2009, art. 2

    Determinano le misure percentuali degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (es.: 2,75% dal 1° luglio 2003; 4% dal 1° ottobre 2009) e sono richiamati per spiegare come sia possibile determinare gli interessi indicati nella cartella.

  • Corte Costituzionale e Cassazione (giurisprudenza citata)

    Corte cost., n. 142/2020; Cass. Sez. 5, n. 6743/2015; Cass. Sez. 5, 16.12.2022 n. 36892; Cass. Sez. 5, 27.6.2023 n. 18310; Cass. ord. n. 8508/2019; Cass. sent. n. 28742/2023

    Giurisprudenza che ha confermato la legittimità costituzionale dell'art. 28(4) D.Lgs.175/2014 e ha chiarito che il differimento quinquennale è di natura sostanziale: il liquidatore conserva poteri di rappresentanza e la società rimane destinataria degli atti tributari entro il quinquennio; inoltre la giurisprudenza ammette che la motivazione degli interessi e degli accessori può essere soddisfatta con riferimenti normativi e all'atto o dichiarazione da cui deriva il debito.

Massime di principio

  • Se una società è stata cancellata dal Registro delle Imprese, per i rapporti con l'Amministrazione finanziaria (tributi, accertamenti, riscossione) la cancellazione produce effetto solo dopo cinque anni dalla richiesta: fino a quel termine la società resta destinataria degli atti e il liquidatore mantiene i poteri di rappresentanza e di impugnazione.
  • La notifica di cartelle di pagamento o avvisi tributari entro il quinquennio, anche se indirizzata alla società 'cancellata', è valida se la norma del differimento quinquennale è applicabile; il liquidatore è il soggetto legittimato a ricevere e a proporre impugnazione.
  • La motivazione di una cartella di pagamento è soddisfatta quando l'atto indica con precisione la ragione della pretesa, la base normativa e l'ammontare richiesto, anche mediante il richiamo ai dati contenuti nella dichiarazione presentata dal contribuente e all'esito del controllo automatizzato: non è sempre necessario dettagliare passo passo i calcoli degli interessi e dei singoli sconti applicati, purché siano ricavabili gli elementi essenziali.
  • Gli interessi di mora possono essere indicati per richiamo normativo e periodo di decorrenza; il contribuente ha l'onere di verificare la correttezza numerica e, se contesta il calcolo, deve proporre elementi probatori contrari.
  • In contenzioso tributario relativo a cartelle basate su controlli automatici, è strategico produrre la dichiarazione integrale, i calcoli e la documentazione che dimostrino l'errore nei dati dichiarati o nel calcolo degli accessori; la mancanza di tale prova rende difficile ottenere l'annullamento per difetto di motivazione.

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