Cassazione Civile, Ordinanza n. 39982/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso avvisi di accertamento per Irpef, Irap e Iva relativi agli anni 2005-2007, contestando a un professionista e rappresentante di società immobiliari maggior reddito imponibile sulla base di movimentazioni bancarie ritenute ingiustificate sui suoi conti correnti. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento degli avvisi deciso in primo grado, ritenendo: a) violato l'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000, perché gli atti erano stati emessi prima del decorso di 60 giorni dal verbale di contraddittorio, senza urgenza; b) comunque, che il contribuente avesse fornito documentazione analitica idonea a giustificare tutte le movimentazioni, mentre l'Ufficio si sarebbe limitato a una sintesi generica. L'Agenzia ha proposto sei motivi di ricorso per cassazione, deducendo: 1) violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, perché tale garanzia non opera per accertamenti bancari senza accesso/ispezione/verifica nei locali; 2) ulteriore violazione della stessa norma per insussistenza di automatica nullità e assenza di lesione del contraddittorio; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente; 4) violazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973, 51 d.P.R. n. 633/1972 e 2697 c.c., per erronea ripartizione dell'onere della prova, essendo sufficiente per l'Ufficio l'indicazione delle movimentazioni bancarie e gravando sul contribuente la prova analitica della loro irrilevanza fiscale; 5) omesso esame del fatto decisivo che l'appello dell'Ufficio conteneva in realtà una descrizione analitica dei movimenti; 6) nullità per violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992, perché l'appello dell'Agenzia era specifico e non generico.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il quarto motivo, ha rigettato il terzo e ha dichiarato assorbiti il secondo, il quinto e il sesto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della CTR è stata censurata perché aveva esteso indebitamente la garanzia del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente a un accertamento bancario privo di accesso nei locali, e aveva inoltre erroneamente invertito l'onere della prova in materia di presunzioni bancarie, ponendo sull'Ufficio un onere probatorio più gravoso di quello previsto dalla disciplina.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
Il termine dilatorio di 60 giorni e le garanzie procedimentali si applicano ai soli casi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività; non operano automaticamente per accertamenti bancari svolti senza accesso nei locali.
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973
Le movimentazioni bancarie possono fondare l'accertamento reddituale e determinano un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, che deve fornire prova analitica della non riferibilità delle singole operazioni a fatti imponibili.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Richiamato come base normativa dell'accertamento del maggior reddito sulla scorta delle risultanze bancarie.
art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633/1972
Per l'Iva le movimentazioni finanziarie si presumono operazioni imponibili, salva prova analitica contraria del contribuente.
Richiamato quale norma di supporto all'accertamento Iva.
La Corte ribadisce che l'onere probatorio, in presenza di presunzioni legali bancarie, non grava sull'Ufficio oltre l'indicazione dei movimenti contestati, ma sul contribuente per la prova contraria analitica.
art. 32, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato nel motivo sul riparto dell'onere della prova in tema di conti correnti bancari.
Richiamato ai fini della dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per la censura di motivazione apparente o mancante.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Norme sui motivi di ricorso per cassazione invocate per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo.
Richiamato per la censura di specificità dei motivi di appello dell'Ufficio.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Norma processuale richiamata per la trattazione accelerata del ricorso.
Richiamato per la memoria del controricorrente.
Massime di principio
- Il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente presuppone un accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente; non si applica ai controlli meramente documentali o bancari svolti senza accesso nei locali.
- Nei tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale può determinare invalidità dell'atto solo nei casi e nei limiti in cui la legge o la giurisprudenza richiedano tale garanzia, ferma restando per il contribuente la necessità di indicare in giudizio le difese concrete che avrebbe potuto svolgere.
- In materia di accertamento fondato su indagini bancarie, l'Ufficio assolve al proprio onere probatorio indicando le movimentazioni rilevanti; spetta poi al contribuente fornire prova analitica della non imponibilità di ciascuna operazione.
- La prova contraria del contribuente in tema di presunzioni bancarie deve essere specifica e riferita a ogni singola movimentazione, non essendo sufficiente una giustificazione generica o cumulativa.
- Il giudice di merito non può addossare all'Amministrazione un onere di confutazione analitica di ogni singola operazione oltre quello imposto dalla presunzione legale, né può fondare la decisione su affermazioni apodittiche sulla documentazione prodotta dalle parti.
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