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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39982/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso avvisi di accertamento per Irpef, Irap e Iva relativi agli anni 2005-2007, contestando a un professionista e rappresentante di società immobiliari maggior reddito imponibile sulla base di movimentazioni bancarie ritenute ingiustificate sui suoi conti correnti. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento degli avvisi deciso in primo grado, ritenendo: a) violato l'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000, perché gli atti erano stati emessi prima del decorso di 60 giorni dal verbale di contraddittorio, senza urgenza; b) comunque, che il contribuente avesse fornito documentazione analitica idonea a giustificare tutte le movimentazioni, mentre l'Ufficio si sarebbe limitato a una sintesi generica. L'Agenzia ha proposto sei motivi di ricorso per cassazione, deducendo: 1) violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, perché tale garanzia non opera per accertamenti bancari senza accesso/ispezione/verifica nei locali; 2) ulteriore violazione della stessa norma per insussistenza di automatica nullità e assenza di lesione del contraddittorio; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente; 4) violazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973, 51 d.P.R. n. 633/1972 e 2697 c.c., per erronea ripartizione dell'onere della prova, essendo sufficiente per l'Ufficio l'indicazione delle movimentazioni bancarie e gravando sul contribuente la prova analitica della loro irrilevanza fiscale; 5) omesso esame del fatto decisivo che l'appello dell'Ufficio conteneva in realtà una descrizione analitica dei movimenti; 6) nullità per violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992, perché l'appello dell'Agenzia era specifico e non generico.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il quarto motivo, ha rigettato il terzo e ha dichiarato assorbiti il secondo, il quinto e il sesto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della CTR è stata censurata perché aveva esteso indebitamente la garanzia del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente a un accertamento bancario privo di accesso nei locali, e aveva inoltre erroneamente invertito l'onere della prova in materia di presunzioni bancarie, ponendo sull'Ufficio un onere probatorio più gravoso di quello previsto dalla disciplina.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente presuppone un accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente; non si applica ai controlli meramente documentali o bancari svolti senza accesso nei locali.
  • Nei tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale può determinare invalidità dell'atto solo nei casi e nei limiti in cui la legge o la giurisprudenza richiedano tale garanzia, ferma restando per il contribuente la necessità di indicare in giudizio le difese concrete che avrebbe potuto svolgere.
  • In materia di accertamento fondato su indagini bancarie, l'Ufficio assolve al proprio onere probatorio indicando le movimentazioni rilevanti; spetta poi al contribuente fornire prova analitica della non imponibilità di ciascuna operazione.
  • La prova contraria del contribuente in tema di presunzioni bancarie deve essere specifica e riferita a ogni singola movimentazione, non essendo sufficiente una giustificazione generica o cumulativa.
  • Il giudice di merito non può addossare all'Amministrazione un onere di confutazione analitica di ogni singola operazione oltre quello imposto dalla presunzione legale, né può fondare la decisione su affermazioni apodittiche sulla documentazione prodotta dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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