Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10405/2025 del 21/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una contribuente impugnava avvisi di accertamento ICI emessi da un comune con riferimento a immobili conferiti in trust, nel quale ella era stata nominata trustee. In primo grado e in appello il ricorso veniva rigettato. In cassazione la contribuente proponeva tre motivi: (1) sosteneva che la CTR avesse erroneamente qualificato l'atto istitutivo del trust come negozio atipico soggetto all'art. 1322 c.c. e che ciò avesse inciso sulla legittimazione passiva; (2) denunciava la mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni tributarie; (3) deduceva un vizio di motivazione per l'omesso esame della natura pertinenziale di un garage (cat. C/6), sostenendo che la CTR si fosse pronunciata solo sulla pertinenzialità di un deposito (cat. C/2). Il comune resisteva con controricorso, eccependo anche la tardività del ricorso.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di tardività del ricorso, ritenendo tempestiva la riattivazione del procedimento notificatorio dopo un primo tentativo non andato a buon fine per ragioni non imputabili alla ricorrente. Nel merito ha rigettato il primo motivo, affermando che, in caso di trust traslativo, il trustee è soggetto passivo ICI perché titolare della proprietà formale dei beni, mentre il trust non ha soggettività giuridica né può essere considerato soggetto passivo d'imposta; ha poi accolto il secondo motivo, riconoscendo l'applicabilità del cumulo giuridico ex art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997 in presenza di più violazioni per omesso o insufficiente versamento relative allo stesso immobile per annualità successive; infine ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetti di specificità e per non corretta deduzione del vizio denunciato. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    termine lungo per proporre impugnazione, da computare tenendo conto della sospensione emergenziale dei termini processuali.

  • art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020, conv. in L. n. 27/2020

    ha sospeso i termini processuali nel periodo emergenziale, incidendo sulla tempestività dell'impugnazione.

  • art. 1322 c.c.

    richiamato nel motivo del ricorso, ma ritenuto non pertinente perché la CTR non aveva qualificato il trust come contratto atipico.

  • art. 145, comma 2, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel primo motivo come parametro di nullità, ma il motivo è stato respinto.

  • art. 1 d.lgs. n. 504/1992

    individua il presupposto impositivo ICI nel possesso di immobili nel territorio dello Stato.

  • art. 3 d.lgs. n. 504/1992

    individua il soggetto passivo ICI nel proprietario o titolare di altro diritto reale; nel trust traslativo il trustee è il soggetto passivo.

  • art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985

    definisce il trust come rapporto giuridico istituito dal disponente con atto tra vivi o mortis causa, con segregazione patrimoniale e intestazione dei beni al trustee.

  • art. 73, comma 1, TUIR

    attribuisce al trust limitata soggettività passiva IRES in specifiche ipotesi, senza trasformarlo in soggetto giuridico generale o estendere tale soggettività ad altri tributi.

  • art. 14 preleggi

    impedisce l'interpretazione analogica di norme eccezionali, tra cui la norma che riconosce al trust soggettività tributaria limitata ai soli fini IRES.

  • art. 57 TUR

    esclusa una responsabilità solidale di trustee e disponente sulla sua base, perché l'atto istitutivo del trust non è un contratto.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    l'obbligo di motivazione dell'atto di contestazione sussiste solo se la sanzione è irrogata con atto separato, non quando è contestuale all'accertamento.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997

    consente il cumulo giuridico/continuazione attenuata per più violazioni della stessa indole, anche per omesso o insufficiente versamento riferito allo stesso immobile e a più annualità.

  • artt. 3, 24, 97 e 113 Cost.

    richiamati dalla ricorrente nel motivo sulle sanzioni, ma la decisione ha fondato l'accoglimento sul criterio del cumulo giuridico ex d.lgs. n. 472/1997.

  • artt. 5, 6, 7, 12 e 16 d.lgs. n. 472/1997

    richiamati nel motivo sulle sanzioni amministrative tributarie.

  • d.lgs. n. 471/1997

    richiamato nel motivo sulle sanzioni tributarie.

  • d.lgs. n. 473/1997

    richiamato nel motivo sulle sanzioni tributarie.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo per denunciare un vizio motivazionale apparente.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel terzo motivo come parametro della motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per far valere nullità della sentenza per vizi motivazionali o omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    evocato in tema di omessa pronuncia; la Corte ribadisce che il motivo va dedotto come nullità della decisione con riferimento univoco all'omissione.

Massime di principio

  • Nel trust traslativo, ai fini dell'ICI, il soggetto passivo è il trustee, perché i beni sono formalmente intestati a lui e il trust non ha soggettività giuridica propria.
  • La limitata soggettività tributaria riconosciuta al trust ai fini IRES non può essere estesa analogicamente ad altri tributi, in mancanza di una specifica previsione normativa.
  • L'atto istitutivo del trust è un atto unilaterale del disponente e non un contratto; da ciò non deriva responsabilità solidale del trustee per le imposte connesse all'atto istitutivo.
  • In materia di sanzioni tributarie, quando più violazioni della stessa indole riguardano lo stesso immobile e si ripetono per annualità successive, si applica il cumulo giuridico ex art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997.
  • Il ricorso per cassazione che denunci omessa pronuncia o nullità della sentenza deve individuare in modo specifico la questione non esaminata e il momento processuale in cui essa è stata dedotta; la mera critica alla motivazione non basta.
  • Se una notificazione dell'impugnazione non va a buon fine per causa non imputabile al notificante, la riattivazione del procedimento notificatorio deve avvenire con immediatezza per conservare gli effetti della richiesta originaria.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.