Cassazione Civile, Ordinanza n. 10405/2025 del 21/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una contribuente impugnava avvisi di accertamento ICI emessi da un comune con riferimento a immobili conferiti in trust, nel quale ella era stata nominata trustee. In primo grado e in appello il ricorso veniva rigettato. In cassazione la contribuente proponeva tre motivi: (1) sosteneva che la CTR avesse erroneamente qualificato l'atto istitutivo del trust come negozio atipico soggetto all'art. 1322 c.c. e che ciò avesse inciso sulla legittimazione passiva; (2) denunciava la mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni tributarie; (3) deduceva un vizio di motivazione per l'omesso esame della natura pertinenziale di un garage (cat. C/6), sostenendo che la CTR si fosse pronunciata solo sulla pertinenzialità di un deposito (cat. C/2). Il comune resisteva con controricorso, eccependo anche la tardività del ricorso.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di tardività del ricorso, ritenendo tempestiva la riattivazione del procedimento notificatorio dopo un primo tentativo non andato a buon fine per ragioni non imputabili alla ricorrente. Nel merito ha rigettato il primo motivo, affermando che, in caso di trust traslativo, il trustee è soggetto passivo ICI perché titolare della proprietà formale dei beni, mentre il trust non ha soggettività giuridica né può essere considerato soggetto passivo d'imposta; ha poi accolto il secondo motivo, riconoscendo l'applicabilità del cumulo giuridico ex art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997 in presenza di più violazioni per omesso o insufficiente versamento relative allo stesso immobile per annualità successive; infine ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetti di specificità e per non corretta deduzione del vizio denunciato. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto anche per le spese.
Norme richiamate
termine lungo per proporre impugnazione, da computare tenendo conto della sospensione emergenziale dei termini processuali.
art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020, conv. in L. n. 27/2020
ha sospeso i termini processuali nel periodo emergenziale, incidendo sulla tempestività dell'impugnazione.
richiamato nel motivo del ricorso, ma ritenuto non pertinente perché la CTR non aveva qualificato il trust come contratto atipico.
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo come parametro di nullità, ma il motivo è stato respinto.
individua il presupposto impositivo ICI nel possesso di immobili nel territorio dello Stato.
individua il soggetto passivo ICI nel proprietario o titolare di altro diritto reale; nel trust traslativo il trustee è il soggetto passivo.
art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985
definisce il trust come rapporto giuridico istituito dal disponente con atto tra vivi o mortis causa, con segregazione patrimoniale e intestazione dei beni al trustee.
attribuisce al trust limitata soggettività passiva IRES in specifiche ipotesi, senza trasformarlo in soggetto giuridico generale o estendere tale soggettività ad altri tributi.
art. 14 preleggi
impedisce l'interpretazione analogica di norme eccezionali, tra cui la norma che riconosce al trust soggettività tributaria limitata ai soli fini IRES.
art. 57 TUR
esclusa una responsabilità solidale di trustee e disponente sulla sua base, perché l'atto istitutivo del trust non è un contratto.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
l'obbligo di motivazione dell'atto di contestazione sussiste solo se la sanzione è irrogata con atto separato, non quando è contestuale all'accertamento.
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997
consente il cumulo giuridico/continuazione attenuata per più violazioni della stessa indole, anche per omesso o insufficiente versamento riferito allo stesso immobile e a più annualità.
artt. 3, 24, 97 e 113 Cost.
richiamati dalla ricorrente nel motivo sulle sanzioni, ma la decisione ha fondato l'accoglimento sul criterio del cumulo giuridico ex d.lgs. n. 472/1997.
artt. 5, 6, 7, 12 e 16 d.lgs. n. 472/1997
richiamati nel motivo sulle sanzioni amministrative tributarie.
richiamato nel motivo sulle sanzioni tributarie.
richiamato nel motivo sulle sanzioni tributarie.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato nel terzo motivo per denunciare un vizio motivazionale apparente.
richiamato nel terzo motivo come parametro della motivazione della sentenza tributaria.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per far valere nullità della sentenza per vizi motivazionali o omessa pronuncia.
evocato in tema di omessa pronuncia; la Corte ribadisce che il motivo va dedotto come nullità della decisione con riferimento univoco all'omissione.
Massime di principio
- Nel trust traslativo, ai fini dell'ICI, il soggetto passivo è il trustee, perché i beni sono formalmente intestati a lui e il trust non ha soggettività giuridica propria.
- La limitata soggettività tributaria riconosciuta al trust ai fini IRES non può essere estesa analogicamente ad altri tributi, in mancanza di una specifica previsione normativa.
- L'atto istitutivo del trust è un atto unilaterale del disponente e non un contratto; da ciò non deriva responsabilità solidale del trustee per le imposte connesse all'atto istitutivo.
- In materia di sanzioni tributarie, quando più violazioni della stessa indole riguardano lo stesso immobile e si ripetono per annualità successive, si applica il cumulo giuridico ex art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997.
- Il ricorso per cassazione che denunci omessa pronuncia o nullità della sentenza deve individuare in modo specifico la questione non esaminata e il momento processuale in cui essa è stata dedotta; la mera critica alla motivazione non basta.
- Se una notificazione dell'impugnazione non va a buon fine per causa non imputabile al notificante, la riattivazione del procedimento notificatorio deve avvenire con immediatezza per conservare gli effetti della richiesta originaria.
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