Cassazione Penale, Sentenza n. 32920/2022 del 07/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 23/02/2022 del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di riesame contro la custodia in carcere disposta dal G.I.P. del 03/01/2022. L'imputazione comprendeva plurimi reati connessi a traffico di stupefacenti, associazione e reati correlati. Il difensore ha lamentato: carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza (in particolare per il capo 48), mancanza di spiegazioni sul perché il Tribunale abbia fatto proprie le valutazioni del G.I.P., insufficienza delle intercettazioni a dimostrare il ruolo attribuito a Sedete; vizi nella valutazione delle esigenze cautelari (assenza di concretezza, mancata valutazione dell'attualità del pericolo, fatti remoti e presunta cessazione dell'attività del sodalizio dal 03/12/2019); e mancata considerazione di misure meno afflittive (es. arresti domiciliari con controllo elettronico) ritenute idonee dal ricorrente vista la lontananza temporale dei fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato in relazione a tutti i motivi eccetto quello relativo al capo 48) dell'imputazione provvisoria. In particolare: ha ritenuto che, in generale, le censure proposte fossero in larga parte ricostruzioni dei fatti o richieste di diversa valutazione probatoria non sindacabili in Cassazione; ha però accolto il motivo relativo al capo 48) ritenendo la motivazione dei giudici di merito carente in quanto non spiegava adeguatamente come dalle conversazioni intercettate emergesse la partecipazione e l'autorizzazione alla cessione di stupefacenti da parte di Massimo Sedete (mancata identificazione di Sedete tra le persone citate, mancata chiarificazione che le "cose che stavano" fossero stupefacenti, interpretazione non supportata della frase "mi diede il servizio all'ultimo..."). Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente al capo 48) e gli atti sono stati rinviati al Tribunale del riesame di Lecce per nuova valutazione su quel punto; il ricorso è stato rigettato nel resto. La custodia in carcere è stata confermata per le altre imputazioni in ragione della gravità del quadro indiziario, del pericolo di recidiva e dei precedenti dell'indagato.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74
Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; il Tribunale ha ritenuto che la contestazione di associazione comporti una presunzione cautelare rilevante ai fini dell'applicazione della custodia in carcere, giustificando la necessità della misura per la gravità dell'attività del sodalizio.
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73 (comma 1 e 4)
Norme relative al delitto di traffico e detenzione di stupefacenti; sono state richiamate per qualificare singoli capi di imputazione (es. capo 48) e valutare il quadro indiziario relativo alle cessioni contestate.
Norma sulla concorso di persone nel reato richiamata per formulare imputazioni di concorso in reato rispetto ad atti commissivi collegati allo stupefacente.
Circostanza aggravante richiamata nei capi di imputazione per la valutazione del quadro complessivo delle accuse e della sanzionabilità degli illeciti.
Legge 2 ottobre 1967 n. 895, artt. 1 e 4
Norme richiamate con riferimento ad altre fattispecie contestate (ex artt. e fattispecie collegate), utilizzate nella descrizione dei capi di imputazione.
Legge 18 aprile 1975 n. 110, art. 23
Richiamata con riferimento ad alcune contestazioni penali collegate all'impiego di armi e reati connessi.
Norma sui ricettazione/reati contro il patrimonio menzionata fra i capi contestati; parte del quadro accusatorio complessivo.
D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271, art. 173, comma 1
Norma richiamata in relazione al dovere del ricorrente di enunciare i motivi di doglianza in modo sintetico ma puntuale in cassazione; la Corte ha richiamato l'onere di specificazione delle censure per consentire il sindacato di legittimità.
Codice di procedura penale, art. 309, comma 9
Richiamato per sottolineare la peculiare natura del giudizio di riesame in materia di misure cautelari e le limitazioni del sindacato in Cassazione se il ricorrente non devolve specificamente le questioni di fatto al riesame.
Codice di procedura penale, artt. 274 e 275
Art. 274: criteri per l'applicazione delle misure cautelari (esigenze cautelari, presunzioni legate a determinate fattispecie). Art. 275: valutazione delle misure alternative e dei criteri di adeguatezza/proporzionalità. La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia motivato adeguatamente la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere per le altre imputazioni.
Codice di procedura penale, art. 606
Richiamato per indicare i limiti della revisione in Cassazione: sindacato di legittimità non equivale a revisione del merito e degli elementi di fatto; la Corte verifica solo violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione.
Massime di principio
- In cassazione avverso provvedimenti cautelari il ricorrente deve specificare con precisione le doglianze sul fatto e sulle fonti di prova altrimenti le censure che richiedono una diversa valutazione probatoria saranno inammissibili o infondate.
- La Corte di legittimità non procede a un nuovo esame del materiale probatorio: il controllo è limitato a violazioni di legge o a manifesta illogicità della motivazione; quindi le critiche che chiedono una diversa lettura degli indizi sono difficilmente accolte.
- Se il giudice del riesame si limita a rinviare alle argomentazioni del G.I.P., ciò non è automaticamente viziato, ma il ricorrente deve aver devoluto specificamente le ragioni per cui quella motivazione sarebbe insufficiente, per consentire il sindacato in Cassazione.
- Quando il quadro indiziario su un capo specifico è costituito da elementi deboli o ambigui (per esempio conversazioni non chiare che non identificano soggetti o oggetti con sufficiente certezza), la Cassazione può annullare la misura limitatamente a quel capo per carenza di motivazione sul punto.
- Le esigenze cautelari devono essere motivate con riferimento alla loro attualità, proporzionalità e adeguatezza: per reati gravi e in presenza di precedenti rilevanti e di elementi indiziari seri, il Tribunale può ritenere non idonee misure alternative come il braccialetto elettronico.
- Nella valutazione di misure meno afflittive occorre considerare non solo la deterrenza dell'allontanamento dal domicilio (controllo elettronico) ma la possibilità di eludere altre prescrizioni (divieto di comunicazione, contatti) che possono favorire la reiterazione del reato.
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