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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32844/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Valter Catterin, socio al 97% della societa' Al Sbavatura s.a.s., fu dichiarato penalmente responsabile dalla Corte d'Appello di Torino per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) in relazione a due fatture emesse nel 2010 e nel 2011 nei confronti di SE.SOLVER ENT s.r.l., non annotate nelle scritture contabili e omesse dichiarativamente, e condannato a 4 mesi di reclusione. Ha impugnato in Cassazione articolando due motivi: (1) vizio di qualificazione giuridica perché il fatto sarebbe mera omissione nella tenuta della contabilità (sanzionata amministrativamente dall'art. 9 d.lgs. 471/1997) e non occultamento, dato che le fatture furono effettivamente emesse e pagate tramite bonifico tracciabile; (2) errata negazione della sospensione condizionale della pena per seconda volta, nonostante i precedenti penali del ricorrente siano estinti, e mancanza di motivazione sulla non concedibilità o sulla possibilita' di subordinare la sospensione a obblighi previsti dalla legge.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile perche' questioni sostanziali sulla natura della condotta non erano state dedotte in appello; tuttavia ha ribadito che l'occultamento puo' consistere anche nella mancata contabilizzazione e nella mancata dichiarazione di documenti effettivamente emessi, poiche' cio' rende temporaneamente o definitivamente indisponibile la documentazione per gli organi verificatori. Ha confermato dunque la configurabilita' del reato ex art. 10 nel caso di specie. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la normativa applicabile (art. 445 c.p.p., art. 163 c.p. ecc.) nel senso che anche precedenti estinti restano rilevanti se consistettero in pena detentiva, ma ha censurato la motivazione della Corte territoriale perche' questa non ha indicato perche' non fosse possibile individuare un obbligo cui subordinare la sospensione e non ha svolto la necessaria valutazione prognostica; per tale carenza la sentenza impugnata e' stata annullata limitatamente alla valutazione della concedibilita' della sospensione condizionale della pena e rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino per nuovo giudizio su quel punto. Il resto del ricorso e' stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    La Corte interpreta la norma come riferita all'occultamento o distruzione di scritture o documenti contabili previamente istituiti; include sia il nascondimento materiale sia la mancata contabilizzazione/dichiarazione che renda i documenti inaccessibili agli organi di controllo.

  • art. 9, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    art. 9, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    La mancata tenuta o conservazione delle scritture contabili e dei documenti prevista dalla legge tributaria e' sanzionata amministrativamente; tale fattispecie e' distinta dall'art. 10 d.lgs. 74/2000, che richiede l'effettiva istituzione dei documenti e il loro occultamento/distruzione.

  • art. 19 d.lgs. 74/2000 (principio di specialità)

    art. 19 del d.lgs. 74/2000

    Richiamato nel ricorso come base per sostenere la prevalenza della sanzione amministrativa; la Corte ricorda il principio ma spiega che non opera se sussiste l'effettivo occultamento di documenti previamente esistenti.

  • art. 445, comma 2, c.p.p.

    art. 445 comma 2, cod. proc. pen.

    La norma esclude che, dopo applicazione di pena detentiva, sia automaticamente concedibile una seconda sospensione condizionale: anche se i precedenti reati sono estinti, il giudice deve tenerne conto nella valutazione prognostica sulla concedibilita' del beneficio.

  • art. 163 cod. pen.

    Regola la sospensione condizionale della pena; la Corte osserva che il giudice puo' subordinare la concessione a specifici obblighi (es. prestazione di attivita' non retribuita) e deve motivare specificamente la valutazione prognostica.

  • art. 165 cod. pen.

    Elenca le possibilita' di obblighi cui subordinare la sospensione condizionale; la Corte ha ritenuto che esista una varietà di obblighi praticabili e che il giudice dovesse valutare se uno di essi fosse opportuno.

  • art. 164, comma 4 cod. pen.

    art. 164, comma 4, cod. pen.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle pene detentive cumulate fra loro ai fini della concedibilita' della sospensione; il giudice deve tener conto dei precedenti e delle pene gia scontate o applicate.

  • art. 145 (codice non meglio specificato) e art. 460 c.p.p.

    art. 145 secondo comma e art. 460 cod. proc. pen.

    Richiamate nel testo in relazione all'estinzione dei reati precedenti: pur se i reati risultano estinti a norma delle disposizioni richiamate, la loro preesistenza e la natura delle pene applicate devono essere considerate nella valutazione prognostica per la sospensione condizionale.

Massime di principio

  • La mancata contabilizzazione e la mancata dichiarazione di documenti effettivamente emessi puo' integrare il reato di occultamento di documenti contabili quando tale condotta renda i documenti temporaneamente o definitivamente indisponibili per gli accertatori fiscali.
  • La tracciabilita' dei pagamenti (es. bonifici) non esclude automaticamente il reato fiscale di occultamento se, per ricostruire i redditi o il volume d'affari, e' necessaria ulteriore attivita' investigativa presso terzi; la possibilita' di ricostruzione non va intesa in senso assoluto.
  • La questione della qualificazione giuridica del fatto (penale vs amministrativo) deve essere tempestivamente dedotta in grado di appello; se non sollevata in appello, la censura risultera' inammissibile in Cassazione.
  • In materia di sospensione condizionale della pena, anche precedenti estinti possono influire sulla concedibilita' del beneficio se, quando sono stati commessi, comportarono pena detentiva: il giudice e' tenuto a compiere una motivazione prognostica specifica.
  • Se si chiede la sospensione condizionale per la seconda volta e si e' disposti ad accettare obblighi (es. prestazione di attività non retribuita), e' opportuno manifestare esplicitamente o comunque risultare non contrari alla subordinazione del beneficio a tali obblighi, per facilitare l'accoglimento; il giudice deve comunque motivare l'impossibilita' di individuare un obbligo applicabile.

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