Cassazione Penale, Sentenza n. 32839/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione relativa alla ritenuta operatività di un contratto di subappalto con la BBF s.r.l.s., alla qualificazione di "datore di lavoro" attribuita allo ZEFI e alla qualificazione dell'attività svolta dal teste MESUL (se era lavoratore in attività al momento dell'accesso degli operanti). Il ricorrente sosteneva una lettura favorevole delle risultanze probatorie contestando il profilo datoriale e l'effettività del rapporto di lavoro.
La decisione
Il tribunale di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che le censure proposte fossero dirette a rimettere in discussione il merito della valutazione probatoria svolta dal Tribunale di Asti (cosa non consentita in Cassazione). La Corte ha confermato che il Tribunale aveva svolto un'analitica disamina delle prove (presenza dello ZEFI sul cantiere, suo comportamento da "datore di lavoro", il contratto di subappalto prodotto sebbene non sottoscritto, e l'inattendibilità della deposizione del MESUL). Ha ritenuto provata la responsabilità penale per la mancata adozione/esibizione del piano operativo di sicurezza e per la mancata fornitura di idonei dispositivi anti-caduta. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 81 del 2008, art. 96
Norma richiamata come uno dei reati contestati al ricorrente in materia di sicurezza sul lavoro (art. 96 disciplina le fattispecie sanzionatorie per omissioni in materia di salute e sicurezza).
d.lgs. n. 81 del 2008, art. 159
Altro articolo del d.lgs. 81/2008 richiamato nella condanna, attinente alle sanzioni penali per specifiche violazioni delle norme di sicurezza.
Principio giurisprudenziale di "effettività" del rapporto di lavoro
Sez. 4, n. 19036 del 14/03/2017, Russo; Sez. 4 n. 8589 del 14/01/2008, Speckenhauser, Rv. 238966
La Corte ha applicato il principio secondo cui l'assenza di indici formali (contratto di assunzione, versamenti contributivi, libri paga) non esclude l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato; il giudice può desumerne l'esistenza da elementi di fatto che ne dimostrino l'instaurazione sostanziale.
Regola processuale in materia di cassazione
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione del merito probatorio: sono inammissibili i motivi che mirano soltanto a proporre una diversa lettura degli elementi probatori già valutati dal giudice di merito.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso quando le censure mirano a rimettere in discussione la valutazione di fatto e di prova compiuta dal giudice di merito anziché a denunciare un errore di diritto o una manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione.
- L'assenza di documenti formali (contratti firmati, contributi versati, libri paga) non esclude che, sul piano sostanziale, una persona sia qualificabile come datore di lavoro: la qualifica si può desumere da comportamenti, rapporti di comando/indirizzo e dalla posizione effettivamente assunta in cantiere.
- Un contratto di subappalto, anche se non sottoscritto, può avere valore probatorio se coerente con il complesso delle risultanze e con il comportamento delle parti sul luogo di lavoro.
- Le dichiarazioni testimoniali che confliggono con elementi oggettivi osservati dagli agenti (es. tutti e tre gli operai abbandonano il posto di lavoro) possono essere ritenute inattendibili se contraddette da altri riscontri probatori.
- Per impugnare con successo in Cassazione una sentenza basata su accertamenti di fatto è necessario dimostrare errori di diritto, illogicità manifesta o contraddittorietà nella motivazione, non una semplice diversa interpretazione delle prove.
- In situazioni analoghe, chi contesta la qualificazione datoriale dovrebbe produrre elementi oggettivi che dimostrino l'assenza di poteri direttivi/organizzativi (es. documentazione contrattuale formale, deleghe operative, registri presenze, pagamenti retributivi e contributivi) e cogliere eventuali vizi di diritto nella motivazione del giudice di merito.
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