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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32840/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di rinvio per vizi di motivazione: contestano che non sia provata la conoscenza o conoscibilità, da parte loro, delle condizioni critiche dell'immobile e l'elemento psicologico del reato; censurano la valutazione della natura, entità e contemporaneità dei lavori svolti nella pasticceria "Le Delizie" (presunta esecuzione di lavori non assentiti, uso di martelli pneumatici, demolizione della parete divisoria e scarificazione della parete rocciosa), la riconducibilità del materiale di risulta trovato in discarica ai lavori in pasticceria, nonché il mancato confronto con le osservazioni tecniche difensive. Hanno invocato anche violazioni dell'art. 627 c.p.p. relative alla motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che la Corte d'Appello, alla luce degli accertamenti di primo grado e delle risultanze probatorie (fotografie, testimonianze, rinvenimento di martelletti elettrici e di un martello pneumatico, analisi del materiale di risulta, evidenze fotografiche e consulenze tecniche), abbia adeguatamente colmato le lacune motivazionali indicate nella precedente pronuncia rescindente. La Suprema Corte ha confermato la configurabilità del reato (artt. 113, 434, 449 c.p. come contestati) per la cooperazione colposa nella serie causale di interventi che hanno indebolito il costone di roccia e ha confermato le condanne dei ricorrenti pronunciate in sede di rinvio. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, con somme liquidate in favore di specifici soggetti (importi indicati in sentenza).

Norme richiamate

  • art. 113 cod. pen.

    Richiamato in tema di cooperazione nel delitto colposo: la Corte conferma che per la cooperazione colposa non è necessaria la consapevolezza della natura colposa dell'altrui condotta né la conoscenza dell'identità degli altri cooperanti; è sufficiente la coscienza dell'altrui partecipazione nella medesima attività rischiosa (consapevolezza della contingenza oggettiva e condivisa).

  • art. 434 cod. pen.

    Norma tra quelle cui si è fatto riferimento per l'addebito in relazione al crollo: la Corte ha ritenuto configurabile la fattispecie in funzione dell'insieme causale di interventi che hanno indebolito il costone di roccia.

  • art. 449 cod. pen.

    Ulteriore norma penale richiamata nell'imputazione connessa al crollo; la Corte ne ha fatto applicazione nel quadro della responsabilità colposa plurima e della cooperazione colposa emergente dagli atti.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla motivazione e alla valutazione delle risultanze peritali. La Corte ha ritenuto infondate le censure e ha considerato la motivazione della Corte d'Appello e del Tribunale adeguata e coerente rispetto agli elementi tecnici e probatori.

Massime di principio

  • La responsabilità penale per il crollo derivante da lavori su una struttura rocciosa può essere accertata sulla base di un compendio probatorio complessivo (consulenze tecniche, fotografie, testimonianze, rinvenimento di attrezzi e materiale di risulta), anche se singoli elementi presi isolatamente appaiono discutibili.
  • La precedente autorizzazione amministrativa (DIA, permessi) non esclude la responsabilità penale se le opere praticate eccedono quanto autorizzato o hanno effetti di indebolimento non prevedibili senza specifiche indagini tecniche.
  • Per configurare la cooperazione colposa non è richiesta la conoscenza dell'identità degli altri autori né la consapevolezza della colpa altrui: è sufficiente la coscienza che altri soggetti stiano svolgendo una determinata attività che interagisce con la propria e che renda necessario un comportamento più prudente.
  • Il giudizio di merito che integra e confronta le varie risultanze tecniche e testimoniali difficilmente è sindacabile in Cassazione se offre una spiegazione coerente e non manifestamente illogica dei fatti.
  • In presenza di rischi strutturali evidenti (lesioni, crepe, monitoraggi) l'obbligo di prudenza impone di sospendere o approfondire i lavori con indagini tecniche; l'inerzia o il proseguimento dei lavori nonostante segnali di allarme può essere valutato come elemento determinante per la responsabilità.
  • La difesa tecnica deve produrre elementi tecnici contraddittori (perizie, rilevazioni fotografiche, contestazione della riconducibilità del materiale) per scalfire il compendio probatorio: la mera contestazione verbale o affermazioni generiche hanno scarso effetto se il giudice ha motivato dettagliatamente le sue conclusioni.

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