Cassazione Penale, Sentenza n. 32834/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati loro ascritti (lottizzazione abusiva ex art. 44 lett. c d.P.R. n. 380/2001 e, per Morgante, anche art. 181 co. 1-bis d.lgs. n. 42/2004) e aveva confermato la confisca e le statuizioni civili. Le censure prospettate: errata applicazione e interpretazione degli artt. 30 e 44 del d.P.R. n. 380/2001; vizi di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo e sulla configurabilità della lottizzazione (gli Avallone hanno sostenuto di essersi limitati ad acquistare terreni affidandosi al notaio, che la strada di accesso fosse preesistente, che gli sbancamenti fossero compatibili con la destinazione agricola e che il rinvenimento di due auto non dimostrasse un deposito); violazione del principio di proporzionalità con riferimento alla confisca (si contestava l'estensione della confisca alle aree di proprietà degli Avallone e l'omessa valutazione di misure alternative, specie alla luce della prescrizione). Inoltre Morgante ha eccepito vizi di applicazione degli artt. 30 e 40 del d.P.R. 380/2001 e la mancata motivazione sulla proporzionalità dei beni confiscati.
La decisione
Il ricorso personale di Morgante è dichiarato inammissibile per difetto di sottoscrizione da parte di un avvocato abilitato all'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613 c.p.p. modificato dalla legge n.103/2017): condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. I ricorsi congiunti di Vincenzo e Salvatore Avallone sono rigettati come infondati: la Corte di legittimità ha ritenuto che, sebbene in appello il reato sia risultato estinto per prescrizione, i fatti costitutivi della lottizzazione abusiva erano pacificamente accertati (sbancamenti, realizzazione di una strada di accesso, deposito di autoveicoli) e che la confisca, in quanto misura proporzionata alla condotta e coerente con l'art.44 T.U. edilizia, poteva essere confermata; i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile (Comune di Napoli) liquidate in complessivi euro 1.755 oltre accessori. In sintesi: inammissibilità per Morgante; rigetto per gli Avallone; conferma di confisca e statuizioni civili.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico dell'edilizia), art. 44
La sentenza richiama l'art. 44 (in particolare comma 2) come disposizione che legittima la confisca dei terreni e delle opere in caso di lottizzazione abusiva; la Corte ha ritenuto possibile confermare la confisca anche se il reato è estinto per prescrizione, quando i fatti sono accertati.
d.P.R. n. 380 del 2001, artt. 30 e 40
Gli artt. 30 e 40, richiamati nelle censure, riguardano le tipologie di interventi edilizi e la disciplina delle lottizzazioni; la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione del giudice del merito circa la sussistenza degli elementi costitutivi della lottizzazione abusiva.
d.lgs. n. 42 del 2004, art. 181 comma 1-bis
Norma richiamata con riferimento a profili paesaggistici; nella sentenza il capo relativo a tale norma era riferito solo a Morgante (condanna in primo grado) ma la decisione di secondo grado ha trattato complessivamente le questioni di merito e di confisca.
art. 613 cod. proc. pen. (modificato dalla legge n.103/2017)
La Corte ha applicato la norma che impone la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un avvocato abilitato all'albo speciale: il ricorso personale di Morgante, proposto senza tale sottoscrizione, è stato dichiarato inammissibile.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'attribuzione dell'onere delle spese processuali ai ricorrenti in caso di rigetto dei ricorsi; applicata per condannare gli Avallone e Morgante al pagamento delle spese.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 1 Protocollo), e giurisprudenza Corte EDU
Richiamati i principi di proporzionalità e tutela della proprietà nelle pronunce della Corte EDU; la Corte ha valutato la proporzionalità della confisca alla luce di tali principi e della giurisprudenza nazionale e sovranazionale, ritenendo la confisca giustificata in mancanza di misure ripristinatorie efficaci.
Massime di principio
- Dalla modifica dell'art. 613 c.p.p. è necessario che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da un avvocato iscritto nell'albo speciale: ricorsi proposti personalmente sono inammissibili salvo eccezioni molto limitate.
- La prescrizione del reato in sede di appello non impedisce automaticamente la conferma di misure patrimoniali (es. confisca) quando la sentenza di merito ha comunque accertato in fatto la lottizzazione abusiva; la confisca può sopravvivere alla prescrizione se fondata su accertamenti di fatto congrui.
- Per contrastare efficacemente una confisca per lottizzazione abusiva non basta contestare in termini generici la qualificazione giuridica: è necessario proporre e dimostrare fatti specifici e misure concrete alternative, ad esempio interventi ripristinatori pienamente attuabili e documentati (demolizioni, ricomposizione fondiaria, opere di ripristino) che il giudice del merito possa valutare come idonee a evitare la confisca.
- In sede di cassazione il sindacato sui fatti è limitato: se il giudice di merito ha fornito una motivazione razionale e ancorata alle prove, la Suprema Corte non riesamina i fatti ma verifica la correttezza della motivazione e l'applicazione del diritto.
- Le censure sul principio di proporzionalità richiedono che il ricorrente indichi soluzioni alternative concrete e percorribili; l'assenza di proposte ripristinatorie o la mancata prova della loro efficacia indebolisce la doglianza sulla sproporzione della confisca.
- Le spese processuali e le sanzioni pecuniarie (es. Cassa delle ammende) possono essere disposte quando il ricorso è inammissibile per vizi formali imputabili al ricorrente, a meno che non emerga una colpa grave o altri elementi attenuanti.
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