Cassazione Penale, Sentenza n. 32835/2022 del 07/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 544-ter c.p. (uccisione/crudeltà verso animale). Quattro motivi: (1) violazione dell'art. 64, comma 2, c.p.p., per dichiarazioni "confessorie" rese sotto pressione della proprietaria del cane e di altri; (2) violazione dell'art. 62, comma 1, c.p.p., perché le testimonianze avrebbero riguardato dichiarazioni rese dall'imputato sotto la pressione della folla e di una astante che si era qualificata "guardia zoofila" con funzioni di agente di polizia giudiziaria; (3) violazione dell'art. 63, comma 1, c.p.p., perché l'agente di polizia giudiziaria, raccolta la confessione, avrebbe dovuto interrompere l'esame e applicare le garanzie di legge; (4) eccezione di prescrizione maturata al 14/06/2021. La difesa ha inoltre depositato memoria di replica insistendo sulla prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che le persone che avevano incalzato l'imputato fossero privati cittadini (compresa la presunta "guardia zoofila", che non era più tale al momento del fatto), per cui non si applicano le norme di cui agli artt. 62, 63 e 64 c.p.p.; le dichiarazioni non furono rese a polizia giudiziaria né nell'ambito del procedimento penale. La Corte ha inoltre valorizzato la confessione sostanziale resa dall'imputato in dibattimento (e ripetuta giorni dopo ad altra teste) e l'assenza di dichiarazioni del maresciallo delegato sulle ammissioni, desumendo da ciò la responsabilità. L'inammissibilità ha impedito di esaminare l'eccezione di prescrizione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 544-ter c.p.
Norma penale applicata per la condanna: punisce chi cagiona la morte di un animale o lo maltratta con crudeltà. La Corte ha confermato che le dichiarazioni dell'imputato e il comportamento (trasporto del cane) erano compatibili con responsabilità ai sensi di questa norma.
art. 64, comma 2, c.p.p.
Richiamato dalla difesa come norma di tutela contro dichiarazioni confessorie raccolte da pubblici ufficiali; la Corte ha ritenuto non applicabile la norma perché le dichiarazioni contestate non furono rese alla polizia giudiziaria.
art. 62, comma 1, c.p.p.
Norma relativa alla responsabilità degli atti compiuti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nella raccolta di dichiarazioni. La Corte ha escluso la sua applicazione perché gli interlocutori erano privati e la presunta 'guardia zoofila' non esercitava funzioni di polizia giudiziaria al fatto.
art. 63, comma 1, c.p.p.
Norma che impone specifiche garanzie quando la polizia giudiziaria procede a rilevare dichiarazioni confessorie; la Corte ha ritenuto che non sia entrata in gioco per l'assenza di intervento di polizia giudiziaria al momento delle dichiarazioni contestate.
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina la condanna alle spese nel giudizio di cassazione: applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Citata dalla Corte di cassazione come riferimento per la valutazione della responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; qui ha determinato l'esclusione della sanzione per dolo nell'ambito dell'obbligo di versamento quando non sussista colpa.
Cass. Sez. 1, n. 14013 del 12/11/1999 (Luraschi)
Giurisprudenza richiamata per affermare che l'inammissibilità del ricorso preclude l'accertamento di eventuali cause estintive del reato (come la prescrizione) perché non si è instaurato correttamente il rapporto processuale.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese a soggetti privati (anche se insistenti) non sono soggette alle garanzie degli artt. 62-64 c.p.p.; tali garanzie si attivano solo se le dichiarazioni sono rese alla polizia giudiziaria o nell'ambito di attività ufficiali.
- Per contestare l'utilizzabilità di ammissioni o presunte confessioni è necessario dimostrare che le stesse siano state acquisite da pubblici ufficiali o che siano state estorte con violenza fisica o con modalità tali da inficiare la libertà di autodeterminazione; mere pressioni di privati sono meno efficaci in cassazione se la sentenza di merito ha già motivato tale circostanza.
- Una confessione resa nuovamente e con termini sostanzialmente identici in momenti diversi e davanti a testimoni può essere valutata come elemento probatorio forte; per confutarla occorre fornire elementi di fatto concreti che ne dimostrino l'inesattezza o la coartazione.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile non è possibile nel merito ottenere l'accertamento di cause estintive (p.es. prescrizione): l'inammissibilità preclude l'esame sostanziale della domanda.
- Quando si eccepisce che un soggetto intervenuto fosse un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (es. 'guardia zoofila'), è essenziale documentare lo status e le concrete funzioni svolte al momento dell'episodio per far valere l'applicabilità delle tutele procedurali.
- In presenza di censure processuali rivolte alla ammissibilità delle dichiarazioni, il difensore deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione di merito: deduzioni generiche, prive di specificità rispetto ai passaggi motivazionali della sentenza impugnata, sono destinate a essere ritenute infondate.
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