Cassazione Civile, Ordinanza n. 00780/2025 del 12/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate aveva notificato a un contribuente un avviso di accertamento relativo all'IRPEF per l'anno 2013, con conseguenti riprese fiscali. Il contribuente aveva presentato istanza di definizione agevolata ex art. 2, comma 1, del D.L. n. 119 del 2018, ma l'ufficio l'aveva considerata non definibile perché l'atto impositivo era stato notificato dopo il 24 ottobre 2018. In seguito, l'agente della riscossione aveva notificato una comunicazione di avvenuta presa in carico delle somme dovute in base a quell'avviso. Il contribuente aveva impugnato tale atto, sostenendo di aver appreso solo con quella notificazione il rigetto implicito della definizione agevolata. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 119 del 2018 e dell'art. 60, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973. In memoria successiva ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per avere aderito alla rottamazione-quater ex L. n. 197 del 2022, deducendo di non dover versare ulteriori somme; la Corte ha però rilevato che non era possibile verificare se i carichi rottamati fossero proprio quelli riferiti all'avviso presupposto, e che comunque mancava una rinuncia espressa al ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse: la documentazione prodotta non consentiva di accertare che la definizione agevolata intervenuta riguardasse i medesimi carichi oggetto della lite, quindi non poteva essere pronunciata la cessazione della materia del contendere; inoltre, non essendo stata presentata un'espressa rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., non poteva essere dichiarata l'estinzione del giudizio. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti. La Corte ha altresì escluso l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, D.L. n. 119 del 2018
norma sulla definizione agevolata invocata dal contribuente; la Corte non entra nel merito della sua applicabilità perché decide il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
legge di conversione del D.L. n. 119 del 2018
art. 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, D.L. n. 78 del 2010
comma 1, lettera b), ultimo periodo
base normativa della comunicazione di avvenuta presa in carico delle somme da parte dell'agente della riscossione
legge di conversione del D.L. n. 78 del 2010
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
rimedio utilizzato per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto
rito camerale per la trattazione del ricorso per cassazione
art. 1, commi da 231 a 252, L. n. 197 del 2022
disciplina della definizione agevolata dei carichi pendenti (cd. rottamazione-quater) richiamata come fatto sopravvenuto
art. 1, comma 236, primo periodo, L. n. 197 del 2022
prevede l'impegno a rinunciare ai giudizi in corso per i carichi ricompresi nella definizione
richiesta per la rinuncia espressa al ricorso, mancante nel caso di specie
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude la sua applicazione perché prevista solo per rigetto integrale, inammissibilità originaria e improcedibilità dell'impugnazione
art. 60, ultimo comma, D.P.R. n. 600 del 1973
norma richiamata nel motivo di ricorso come oggetto di violazione o falsa applicazione
Massime di principio
- La sopravvenuta adesione del ricorrente a una definizione agevolata può comportare carenza di interesse all'impugnazione solo se risulta con certezza che i carichi definiti coincidono con quelli oggetto del giudizio.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere richiede un accertamento positivo della coincidenza tra la definizione sopravvenuta e il rapporto controverso; in mancanza di tale prova, il giudizio non può essere chiuso su tale base.
- La estinzione del giudizio per rinuncia non può essere dichiarata se manca una rinuncia espressa al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c..
- Quando il ricorrente manifesta in modo inequivoco il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, il ricorso per cassazione è inammissibile per carenza sopravvenuta di interesse.
- Le disposizioni che prevedono oneri o effetti sanzionatori accessori al rigetto o all'inammissibilità dell'impugnazione non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.
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