Cassazione Civile, Ordinanza n. 33849/2025 del 23/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l’anno 2014 emesso da Roma Capitale per omesso o tardivo versamento dell’imposta su immobili qualificati dalla società come "immobili merce". La contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo di avere diritto all’esenzione/agevolazione prevista per tali fabbricati e di poterne beneficiare anche in assenza della dichiarazione richiesta, invocando inoltre lo ius superveniens della legge n. 160 del 2019 e il principio del favor rei. La Corte di appello aveva confermato il rigetto del ricorso ritenendo decisiva l’omessa presentazione della dichiarazione e non retroattivamente applicabile la disciplina sopravvenuta. In cassazione è stato proposto un unico motivo per violazione e falsa applicazione degli artt. 3, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e 12 disp. prel. c.c., assumendo che il giudice di merito avesse errato nel negare la retroattività della disciplina più favorevole e nel ritenere non sufficiente la conoscenza comunale della destinazione degli immobili.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso e ha confermato il rigetto della pretesa della società. Ha affermato che, per gli immobili merce, la dichiarazione IMU costituisce condizione necessaria per ottenere il beneficio fiscale e che l’omissione della dichiarazione comporta la decadenza dall’agevolazione. Ha inoltre escluso che la disciplina introdotta dalla legge n. 160 del 2019 sia retroattiva e ha precisato che il principio del favor rei opera soltanto in materia di sanzioni tributarie, non estendendosi alla perdita di un’agevolazione fiscale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese, a una somma ex art. 96 c.p.c. in favore della controparte e a una sanzione in favore della Cassa delle Ammende, oltre agli ulteriori effetti di legge.
Norme richiamate
art. 3, commi 2 e 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
il favor rei riguarda le sanzioni tributarie e non comporta una generale retroattività delle norme tributarie più favorevoli; non consente di recuperare un beneficio fiscale già perduto per omessa dichiarazione.
le disposizioni innovative, e non meramente interpretative, non si applicano retroattivamente in assenza di espressa previsione.
art. 1, comma 751, L. 27 dicembre 2019, n. 160
disciplina gli immobili merce ai fini IMU, prevedendo per il periodo indicato un’aliquota base e, dal 1 gennaio 2022, l’esenzione.
art. 1, comma 769, L. 27 dicembre 2019, n. 160
prevede l’obbligo di dichiarazione IMU con efficacia per gli anni successivi, ma non elimina l’obbligo dichiarativo già previsto a pena di decadenza dalla disciplina previgente.
art. 2, comma 5-bis, d.l. 31 agosto 2013, n. 102, conv. in L. 28 ottobre 2013, n. 124
per gli immobili merce la presentazione della dichiarazione è condizione necessaria del beneficio ed è richiesta a pena di decadenza.
art. 3, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
invocato dalla ricorrente per la retroattività della norma più favorevole, ma ritenuto non applicabile alla perdita di un’agevolazione fiscale, che non è sanzione.
richiamato per la decisione accelerata dei ricorsi manifestamente infondati e per la condanna conseguente in caso di definizione conforme alla proposta.
consente la condanna del soccombente a una somma equitativamente determinata per responsabilità processuale aggravata; la Corte l’ha parametrata alle spese di lite.
ha fondato la condanna a favore della Cassa delle Ammende quale misura deterrente e sanzionatoria per il ricorso manifestamente infondato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
impone il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
richiamato solo nel quadro dell’eccezione di illegittimità costituzionale e della questione sulla decorrenza dell’esenzione IMU.
art. 8, commi 1, 2 e 9, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
richiamato solo come parte della disciplina tributaria invocata per sostenere l’illegittimità della mancata retroattività dell’agevolazione.
art. 2, comma 2, lett. a), d.l. 31 agosto 2013, n. 102
ha introdotto la decorrenza dell’esenzione IMU per gli immobili merce a partire dal 1 gennaio 2014.
art. 13, commi 2 e 9-bis, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
richiamato nell’eccezione di illegittimità costituzionale, respinta perché non idonea a imporre una retroattività dell’agevolazione.
art. 3 Cost.
i principi di ragionevolezza e proporzionalità non consentono di imporre al legislatore una estensione retroattiva dell’agevolazione fiscale.
Massime di principio
- Per ottenere un’esenzione o agevolazione fiscale espressamente subordinata alla dichiarazione del contribuente, la presentazione della dichiarazione è un adempimento costitutivo del beneficio e non può essere sostituita dalla sola conoscenza dei fatti da parte dell’ente impositore.
- L’omessa dichiarazione richiesta a pena di decadenza determina la perdita dell’agevolazione fiscale e il riespandersi del regime ordinario del tributo, non una sanzione in senso tecnico o improprio.
- Il principio del favor rei in materia tributaria opera soltanto con riferimento alle sanzioni e non comporta la retroattività generale di norme fiscali più favorevoli sul piano sostanziale, come quelle che eliminano o attenuano condizioni per fruire di un beneficio.
- Le norme che introducono agevolazioni fiscali o ne modificano la decorrenza hanno, di regola, carattere innovativo e non interpretativo; in mancanza di una previsione espressa, non si applicano a periodi d’imposta anteriori.
- Le agevolazioni ed esenzioni tributarie sono di stretta interpretazione; il giudice non può estenderne l’ambito applicativo oltre i casi espressamente previsti dal legislatore.
- La discrezionalità legislativa nella configurazione delle agevolazioni fiscali è ampia e non può essere compressa dal giudice attraverso interpretazioni additive o manipolative che introducano retroattivamente benefici non previsti per il periodo d’imposta controverso.
- In sede di decisione accelerata, la manifesta infondatezza del ricorso può giustificare la condanna per responsabilità processuale aggravata e la sanzione a favore della Cassa delle Ammende, oltre alle spese di lite e al contributo unificato aggiuntivo.
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