Cassazione Civile, Ordinanza n. 26486/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011, relativo a IVA e IRAP, con cui l'Ufficio contestava l'inesistenza degli acquisti di pellame che una società aveva dichiarato di aver effettuato da un altro operatore economico. Il giudizio di merito si è concluso con l'accoglimento del ricorso della contribuente in primo grado e con il rigetto dell'appello dell'Ufficio in grado regionale. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 19 d.P.R. n. 633/1972, 2697 c.c. e 39 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che fosse sufficiente la prova, anche per presunzioni semplici, della carenza di struttura personale e strumentale del soggetto interposto per dimostrare l'inesistenza delle operazioni; con il secondo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, ex artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546/1992. La società resistente ha replicato con controricorso e memoria insistendo per il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha escluso che la motivazione della sentenza d'appello fosse meramente apparente o contraddittoria, osservando che la CTR aveva espresso una motivazione chiara, coerente e ragionevole, valorizzando sia l'insufficienza dell'attività probatoria dell'Ufficio sia gli elementi offerti dalla contribuente a dimostrazione dell'effettività delle operazioni. Ha inoltre confermato il principio secondo cui, in tema di IVA, una volta che l'Amministrazione provi, anche per presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, grava sul contribuente l'onere di dimostrarne l'effettiva esistenza; ma ha ritenuto corretto l'applicazione di tale regola da parte del giudice regionale, che aveva escluso la sufficienza degli indizi offerti dall'Ufficio e aveva valorizzato elementi ulteriori rispetto alle sole fatture e ai mezzi di pagamento. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per la soccombenza dell'amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge sostanziale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di denunciare la nullità della sentenza per vizi processuali, inclusa la mancanza o apparenza della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, non consente più di censurare il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
art. 111, comma 6, Cost.
Impone il requisito minimo costituzionale della motivazione del provvedimento giurisdizionale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sua violazione ricorre quando la motivazione manchi, sia meramente apparente, perplessa, incomprensibile o affetta da contraddizione irriducibile.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiede una motivazione della sentenza nel processo tributario.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in relazione al diritto alla detrazione IVA, subordinato alla prova dell'effettività delle operazioni.
Regola il riparto dell'onere della prova; nel caso di operazioni oggettivamente inesistenti, una volta fornita dall'Ufficio la prova presuntiva dell'inesistenza, spetta al contribuente provare l'effettività dell'operazione.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come base del potere accertativo dell'Ufficio fondato anche su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Non applicabile, nel caso di soccombenza dell'amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato con prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura sulla motivazione è ammissibile solo nei limiti del "minimo costituzionale": manca il vizio solo se la motivazione, pur sintetica, è intelligibile e consente di comprendere l'iter logico-giuridico della decisione.
- La motivazione è nulla solo quando sia del tutto mancante, meramente apparente, perplessa, incomprensibile o contraddittoria in modo irriducibile; non basta lamentare una motivazione non pienamente persuasiva o insufficiente.
- In materia di IVA, l'Amministrazione può dimostrare l'oggettiva inesistenza delle operazioni anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
- Una volta che l'Ufficio abbia fornito una prova presuntiva dell'inesistenza dell'operazione, il contribuente deve provare l'effettiva esistenza dell'operazione stessa per conservare il diritto alla detrazione IVA e alla deduzione dei costi.
- La sola regolarità formale delle fatture, delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento non è di per sé sufficiente a provare l'effettività dell'operazione, poiché tali elementi possono essere utilizzati anche in operazioni fittizie.
- In sede di cassazione non è consentito sostituire alla valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, salvo i limiti del vizio motivazionale tipizzato dal codice di rito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26412/2022 del 08/09/2022
- ordinanza_civile · 8 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26413/2022 del 08/09/2022
- ordinanza_civile · 8 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26414/2022 del 08/09/2022
- ordinanza_civile · 8 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26415/2022 del 08/09/2022
- ordinanza_civile · 8 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26417/2022 del 08/09/2022
- ordinanza_civile · 8 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26426/2022 del 08/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →