Cassazione Civile, Ordinanza n. 06840/2026 del 21/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Una società aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, con iscrizione a ruolo straordinario di imposte dichiarate ma non versate relative a più annualità e tributi (IRPEF/Unico, modelli 770, IRAP, IVA e liquidazioni periodiche IVA), per un importo complessivo molto elevato. L'Ufficio aveva giustificato il ricorso al ruolo straordinario richiamando la presenza di una procedura concorsuale e il connesso pericolo per la riscossione. La contribuente sosteneva che la cartella fosse carente di motivazione, perché non indicava in modo specifico le ragioni del fondato pericolo che legittimava l'iscrizione a ruolo straordinario. La CGT di primo grado aveva accolto il ricorso della società; la CGT di secondo grado aveva confermato, osservando che l'assoggettamento a concordato preventivo non bastava da solo a giustificare il ruolo straordinario e che occorreva esplicitare in cartella le ragioni del pericolo per la riscossione. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione delle norme sulla riscossione e sulla motivazione della cartella, sostenendo che, trattandosi di imposte dichiarate dal contribuente, non era necessaria una motivazione ulteriore e che le ragioni connesse alla procedura concorsuale erano già note alla società.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo infondato l'unico motivo. Ha ribadito che, quando l'Amministrazione sceglie la procedura eccezionale di iscrizione a ruolo straordinario, la cartella di pagamento deve indicare, sia pure sinteticamente, le ragioni per cui sussiste il fondato pericolo per la riscossione; non basta il richiamo ai fatti noti al contribuente né la sola allegazione della procedura concorsuale. La motivazione risultava assolta quanto alla pretesa impositiva, ma non quanto al presupposto del periculum richiesto per il ruolo straordinario. Conseguentemente, la Corte ha confermato la decisione di merito favorevole alla contribuente e ha condannato l'Agenzia alle spese di legittimità, oltre a una somma ulteriore ex art. 96, terzo comma, c.p.c. per abuso del processo, nonché al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende nei termini indicati in dispositivo.
Norme richiamate
Norma richiamata dall'Agenzia come base del controllo automatizzato e della cartella emessa per imposte dichiarate ma non versate; non esonera, se il ruolo è qualificato come straordinario, dall'obbligo motivazionale specifico sul pericolo per la riscossione.
Richiamato quale base del controllo automatizzato IVA; la Corte ne valorizza il solo dato formale, ma ribadisce che ciò non elimina l'obbligo di motivare il ruolo straordinario.
art. 11, comma 3, d.P.R. 602/1973
Impone all'Ufficio di indicare nella cartella le ragioni per cui è ritenuto sussistente il fondato pericolo per la riscossione, quando si utilizza la procedura straordinaria.
Prevede la possibilità eccezionale di iscrizione al ruolo straordinario in deroga alla procedura ordinaria, subordinata al fondato pericolo per la riscossione.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.
art. 1, comma 2, D.M. 321/1999
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla formazione e strutturazione della cartella/ruolo.
Richiamato dall'Agenzia nel motivo; nel testo non emerge una specifica elaborazione della Corte su questa norma.
Richiamato nel motivo di ricorso; il testo non ne sviluppa un'interpretazione autonoma.
art. 12, comma 3, d.P.R. 602/1973
Richiamato nel motivo di ricorso; non emerge dal testo una specifica ratio applicativa.
Richiamato nel motivo di ricorso; nessuna specifica interpretazione nel testo.
Richiamato nel motivo di ricorso; nessuna specifica interpretazione nel testo.
Norma che disciplina il ruolo straordinario; la Corte la collega al requisito del fondato pericolo per la riscossione e al correlativo obbligo di motivazione.
Richiamato per la proposta di definizione del giudizio per manifesta infondatezza del ricorso.
Norma processuale che ha disciplinato la trattazione in camera di consiglio.
Applicati dalla Corte per la condanna per abuso del processo, in ragione della conformità tra proposta di definizione e decisione finale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte esclude la sua applicazione all'Agenzia delle entrate soccombente, in quanto amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria utilizza il ruolo straordinario, la cartella di pagamento deve contenere una motivazione specifica, almeno sintetica, sulle ragioni del fondato pericolo per la riscossione; non è sufficiente la sola indicazione delle imposte dovute o il richiamo a fatti già noti al contribuente.
- La qualificazione del ruolo come straordinario non può essere neutralizzata dall'argomento secondo cui il credito deriva da imposte dichiarate: ciò che rileva è la diversa procedura prescelta e il relativo presupposto legale del pericolo per la riscossione.
- La pendenza di una procedura concorsuale può costituire elemento rilevante, ma non esonera l'Ufficio dall'onere di esplicitare nella cartella le ragioni concrete che rendono necessario il ricorso alla riscossione straordinaria.
- In sede di controllo della cartella, il giudice deve distinguere tra motivazione della pretesa impositiva e motivazione del presupposto speciale che legittima l'iscrizione a ruolo straordinario: l'una non supplisce all'altra.
- La proposizione di un ricorso manifestamente infondato, in presenza di proposta di definizione conforme alla decisione, può esporre alla condanna per abuso del processo ex art. 96 c.p.c., oltre alle spese di lite.
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