Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06840/2026 del 21/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Una società aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, con iscrizione a ruolo straordinario di imposte dichiarate ma non versate relative a più annualità e tributi (IRPEF/Unico, modelli 770, IRAP, IVA e liquidazioni periodiche IVA), per un importo complessivo molto elevato. L'Ufficio aveva giustificato il ricorso al ruolo straordinario richiamando la presenza di una procedura concorsuale e il connesso pericolo per la riscossione. La contribuente sosteneva che la cartella fosse carente di motivazione, perché non indicava in modo specifico le ragioni del fondato pericolo che legittimava l'iscrizione a ruolo straordinario. La CGT di primo grado aveva accolto il ricorso della società; la CGT di secondo grado aveva confermato, osservando che l'assoggettamento a concordato preventivo non bastava da solo a giustificare il ruolo straordinario e che occorreva esplicitare in cartella le ragioni del pericolo per la riscossione. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione delle norme sulla riscossione e sulla motivazione della cartella, sostenendo che, trattandosi di imposte dichiarate dal contribuente, non era necessaria una motivazione ulteriore e che le ragioni connesse alla procedura concorsuale erano già note alla società.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo infondato l'unico motivo. Ha ribadito che, quando l'Amministrazione sceglie la procedura eccezionale di iscrizione a ruolo straordinario, la cartella di pagamento deve indicare, sia pure sinteticamente, le ragioni per cui sussiste il fondato pericolo per la riscossione; non basta il richiamo ai fatti noti al contribuente né la sola allegazione della procedura concorsuale. La motivazione risultava assolta quanto alla pretesa impositiva, ma non quanto al presupposto del periculum richiesto per il ruolo straordinario. Conseguentemente, la Corte ha confermato la decisione di merito favorevole alla contribuente e ha condannato l'Agenzia alle spese di legittimità, oltre a una somma ulteriore ex art. 96, terzo comma, c.p.c. per abuso del processo, nonché al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende nei termini indicati in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 600/1973

    Norma richiamata dall'Agenzia come base del controllo automatizzato e della cartella emessa per imposte dichiarate ma non versate; non esonera, se il ruolo è qualificato come straordinario, dall'obbligo motivazionale specifico sul pericolo per la riscossione.

  • art. 54-bis d.P.R. 633/1972

    Richiamato quale base del controllo automatizzato IVA; la Corte ne valorizza il solo dato formale, ma ribadisce che ciò non elimina l'obbligo di motivare il ruolo straordinario.

  • art. 11, comma 3, d.P.R. 602/1973

    Impone all'Ufficio di indicare nella cartella le ragioni per cui è ritenuto sussistente il fondato pericolo per la riscossione, quando si utilizza la procedura straordinaria.

  • art. 15-bis d.P.R. 602/1973

    Prevede la possibilità eccezionale di iscrizione al ruolo straordinario in deroga alla procedura ordinaria, subordinata al fondato pericolo per la riscossione.

  • art. 7, comma 3, L. 212/2000

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.

  • art. 1, comma 2, D.M. 321/1999

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla formazione e strutturazione della cartella/ruolo.

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    Richiamato dall'Agenzia nel motivo; nel testo non emerge una specifica elaborazione della Corte su questa norma.

  • art. 6 d.P.R. 602/1973

    Richiamato nel motivo di ricorso; il testo non ne sviluppa un'interpretazione autonoma.

  • art. 12, comma 3, d.P.R. 602/1973

    Richiamato nel motivo di ricorso; non emerge dal testo una specifica ratio applicativa.

  • art. 14 d.P.R. 602/1973

    Richiamato nel motivo di ricorso; nessuna specifica interpretazione nel testo.

  • art. 15 d.P.R. 602/1973

    Richiamato nel motivo di ricorso; nessuna specifica interpretazione nel testo.

  • art. 15-bis d.P.R. 602/1973

    Norma che disciplina il ruolo straordinario; la Corte la collega al requisito del fondato pericolo per la riscossione e al correlativo obbligo di motivazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta di definizione del giudizio per manifesta infondatezza del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale che ha disciplinato la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicati dalla Corte per la condanna per abuso del processo, in ragione della conformità tra proposta di definizione e decisione finale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte esclude la sua applicazione all'Agenzia delle entrate soccombente, in quanto amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione finanziaria utilizza il ruolo straordinario, la cartella di pagamento deve contenere una motivazione specifica, almeno sintetica, sulle ragioni del fondato pericolo per la riscossione; non è sufficiente la sola indicazione delle imposte dovute o il richiamo a fatti già noti al contribuente.
  • La qualificazione del ruolo come straordinario non può essere neutralizzata dall'argomento secondo cui il credito deriva da imposte dichiarate: ciò che rileva è la diversa procedura prescelta e il relativo presupposto legale del pericolo per la riscossione.
  • La pendenza di una procedura concorsuale può costituire elemento rilevante, ma non esonera l'Ufficio dall'onere di esplicitare nella cartella le ragioni concrete che rendono necessario il ricorso alla riscossione straordinaria.
  • In sede di controllo della cartella, il giudice deve distinguere tra motivazione della pretesa impositiva e motivazione del presupposto speciale che legittima l'iscrizione a ruolo straordinario: l'una non supplisce all'altra.
  • La proposizione di un ricorso manifestamente infondato, in presenza di proposta di definizione conforme alla decisione, può esporre alla condanna per abuso del processo ex art. 96 c.p.c., oltre alle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.