Cassazione Civile, Ordinanza n. 11119/2026 del 25/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per l’anno d’imposta 2009, con recupero a tassazione di maggiori redditi ai fini IRES, IRAP e IVA. L’Ufficio contestava, da un lato, l’occultamento di ricavi tramite la falsa rappresentazione in bilancio di inesistenti passività asseritamente derivanti da finanziamenti soci; dall’altro, la presenza di movimentazioni bancarie su conti cointestati a soci e coniugi ritenute prive di giustificazione. La società aveva impugnato l’atto, ma sia la CTP sia la CTR avevano respinto le sue doglianze. In Cassazione la contribuente articolava tre motivi: 1) violazione di norme costituzionali, dell’art. 109 t.u.i.r. e degli artt. 1418 e 1421 c.c., lamentando il diniego della deduzione forfettaria dei costi relativi ai maggiori ricavi accertati, sostenendo che la questione fosse rilevabile d’ufficio per nullità dell’atto; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTR avrebbe trascurato che sui conti indagati erano confluiti importi di esclusiva pertinenza delle coniugi di due soci, estranee all’impresa; 3) violazione delle norme sulle presunzioni e sulle indagini bancarie, sostenendo che mancassero elementi idonei a ricondurre all’anno 2009 i ricavi occultati mediante l’annotazione di fittizi finanziamenti soci.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il controricorso dell’Agenzia delle Entrate perché tardivamente notificato. Nel merito, ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la deduzione dei costi in misura forfettaria, pur ammissibile anche nell’accertamento analitico-induttivo, deve essere specificamente eccepita dal contribuente e non è rilevabile d’ufficio; ha inoltre escluso, nel regime applicabile ratione temporis, la configurabilità di vizi di nullità dell’atto tributario rilevabili d’ufficio, ricondotti dalla giurisprudenza alla categoria dell’invalidità-annullabilità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la preclusione derivante dalla doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., non essendo stata dimostrata la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. Il terzo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: la CTR aveva formulato una presunzione ritenuta non irragionevole sulla riferibilità al 2009 dei ricavi occultati tramite fittizi finanziamenti soci, e la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. Non sono state liquidate spese per la tardività del controricorso, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito camerale
il controricorso è tardivo se notificato oltre il termine previsto per il deposito/notifica nel giudizio di cassazione
il controricorso deve essere notificato nel termine processuale, altrimenti è inammissibile
art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.
consente di censurare in cassazione la violazione di legge, non la mera diversa ricostruzione dei fatti
art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è scrutinabile nei limiti rigorosi previsti dalla norma
in presenza di doppia conforme è precluso il motivo ex art. 360, n. 5, salvo dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto
art. 2 Cost.
invocato dalla ricorrente a sostegno della deducibilità dei costi, ma non ritenuto sufficiente a fondare la nullità dell’atto
art. 53 Cost.
richiamato per il principio di capacità contributiva; la Corte osserva che non impone un rilevamento officioso dei costi se non dedotti
art. 97 Cost.
richiamato dalla ricorrente, ma non determinante ai fini della decisione
richiamato quale norma sulla deducibilità dei costi; la Corte afferma che la relativa questione va dedotta dal contribuente
richiamato per sostenere la nullità dell’atto, ma la Corte esclude la nullità rilevabile d’ufficio nel regime applicabile
invocato per il rilievo officioso della nullità; la Corte ne esclude l’applicazione al caso tributario nei termini prospettati
richiamato in tema di presunzioni semplici utilizzate per ricostruire i ricavi occultati
le presunzioni sono valide se l’inferenza del fatto ignoto è sorretta da ragionevole probabilità e non da mera congettura
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
norma sulle indagini bancarie richiamata per contestare la riferibilità dei movimenti bancari al reddito accertato
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
norma sulle indagini bancarie in materia IVA richiamata dalla ricorrente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel processo tributario, nel regime anteriore all’art. 7-ter della L. n. 212 del 2000, i vizi dell’atto impositivo non sono qualificati come nullità rilevabili d’ufficio, ma come invalidità-annullabilità: devono quindi essere dedotti dal contribuente nel ricorso introduttivo, a pena di decadenza.
- La deduzione forfettaria dei costi correlati a maggiori ricavi accertati dall’Ufficio è ammissibile anche nell’accertamento analitico-induttivo, ma richiede una specifica eccezione del contribuente; il giudice non è tenuto a introdurla d’ufficio.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando, sotto la sua veste, si mira soltanto a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio o una diversa lettura dei fatti rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso se il ricorrente non dimostra che le decisioni di primo e secondo grado si fondano su ragioni di fatto diverse.
- La censura in cassazione contro un ragionamento presuntivo è ammissibile solo se evidenzia l’assoluta illogicità o contraddittorietà dell’inferenza; non basta contrapporre una ricostruzione alternativa dei fatti.
- Una presunzione semplice è giuridicamente valida quando l’inferenza del fatto ignoto risponde a un criterio di ragionevole probabilità secondo l’id quod plerumque accidit, senza necessità che sia l’unica spiegazione possibile degli eventi.
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